Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 14-02-2011, n. 5575 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di R.A. propone ricorso lamentando la presenza del vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nella sentenza con la quale la Corte d’Appello di Trieste ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 392 c.p. osservando che il giudice adito si è limitato ad un acritico riferimento di condivisione della valutazione del primo giudice sulla inattendibilità del teste N., senza considerare quanto valorizzato in atto di appello in ordine alla sua qualità di coniuge separato dell’imputato all’epoca dei fatti, circostanza che rendeva tale teste più attendibile rispetto alle testimonianze rese dalla persona offesa e da sua moglie, per il suo disinteresse.

Si contesta in fatto la rispondenza al reale della descrizione dei luoghi fornita e posta a base della decisione, richiamando gli atti del procedimento sulla base dei quali emergono elementi di segno contrario.

Si pone in evidenza inoltre il contrasto emerso tra quanto dichiarato dalla persona offesa in querela e quanto ricostruito dal verbalizzante sullo stato dei luoghi teatro degli avvenimenti, evidenziando che la circostanza di fatto fosse stata ignorata dai giudici di merito.

Si richiamano inoltre le certificazioni anagrafiche, nonchè il contenuto dell’atto transattivo intercorso tra le parti, per concludere che da tali elementi di fatto risulta l’indisponibilità della casa rivendicata dalla parte lesa nel periodo in contestazione, che esclude la possibilità di ravvisare la violazione contestata, come già rilevato dal Gip in sede di rigetto di sequestro preventivo, e come evidenziato dalla circostanza che la contestazione riguarda fatti che si assumono commessi nel (OMISSIS), e denunciati solo due mesi dopo.

Si chiede quindi l’annullamento con rinvio della pronuncia indicata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, riproponendo valutazioni di fatto contrastanti rispetto allo sviluppo motivazionale delle sentenze di merito, che risultano, al contrario, congruamente ed analiticamente motivate, con specifico richiamo ad elementi di fatto che emergono univoci dagli atti.

In particolare le dichiarazioni dei denuncianti sono state sottoposte ad esame e verifica, ed è stata accertata la convergenza della ricostruzione di fatto da questi fornita, con quanto osservato dai verbalizzanti al momento del loro intervento, avendo essi constatato la presenza di uno stato dei luoghi in linea con quanto riferito dalle parti lese, che contraddice gli elementi esposti dalla difesa sulla loro pretesa inattendibilità. 2. In ragione di ciò, assente il vizio lamentato, che viene esposto prescindendo dalle diverse argomentazioni poste a base della sentenza d’appello, non può che giungersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali, nonchè di una somma, determinata nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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