T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 09-02-2011, n. 33 Autoveicoli, ciclomotori, cicli e veicoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I ricorrenti espongono in fatto di essere proprietari della casa di civile abitazione situata all’incrocio tra via Dolomiti e via Regensburger a Pergine Valsugana. L’immobile e il circostante terreno di pertinenza sono tavolarmente individuati dalla p.ed. 1137 e dalle pp.ff. 1825/3 e 1825/5.

2. La Giunta comunale con la deliberazione n. 111, dell’1.12.2009, ha approvato il progetto esecutivo concernente l’allargamento della sede stradale di via Dolomiti, precisando che la relativa decisione produceva gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, ed autorizzando la procedura espropriativa per l’acquisizione di parte delle aree necessarie.

Il progetto prevede l’allargamento della sede stradale fino a 5.50 m. così realizzando il doppio senso di marcia, la costruzione del marciapiede su di un lato e di una pista ciclabile, larga 2,50 m., sul lato opposto della via.

3. L’allargamento dell’asse viario nella parte del percorso in cui la via Dolomiti si collega con la via Regensburger si sviluppa su parte del terreno di proprietà dei ricorrenti i quali, con ricorso notificato in data 10 febbraio 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 2 marzo, hanno impugnato la citata deliberazione comunale.

L’atto introduttivo è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I – "eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell’art. 40 della l.p. 5.9.1991, n. 22, e dell’art. 22 dello Statuto comunale sulla competenza in materia di approvazione del piano regolatore; violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 111 della n.t.a. del P.R.G. comunale", posto che nella cartografia del piano regolatore sarebbe stato previsto il solo generico "potenziamento" della via Dolomiti omettendo di precisare la "conformazione planimetrica dell’intervento" nonché "le larghezze viarie e i marciapiedi";

II – "eccesso di potere; illogicità; violazione e falsa applicazione delle norme del codice della strada in materia di piste ciclabili", la quale non sarebbe stata progettata nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei ciclisti e dei frontisti atteso che sarebbe frequentemente interrotta per l’accesso alle proprietà private e non sarebbe collegata con alcuna altra ciclabile né esistente né in programma;

III – "eccesso di potere; illogicità e carenza d’istruttoria e motivazione; errata applicazione della normativa sulla partecipazione al procedimento; violazione e falsa applicazione della normativa sui lavori pubblici", in quanto l’Amministrazione non avrebbe esaurientemente risposto a parte delle osservazioni di rito presentate dagli istanti.

4. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, controdeducendo nel merito e chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.

5. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato documenti e ulteriori memorie illustrative delle rispettive posizioni.

6. Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame i sig.ri V. e M. hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’allargamento di via Dolomiti a Pergine Valsugana, al termine della quale, all’angolo con via Regensburger, si erige l’abitazione di loro proprietà.

2. Nella relazione descrittiva del progetto si legge che l’Amministrazione intende realizzare l’ampliamento di tutta via Dolomiti, da via Regensburger a sud – ovest a via Caduti a nord – est, un’arteria urbana dell’abitato che negli ultimi anni, per la nuova edificazione (concernente anche edifici pubblici) realizzata in zona, ha visto aumentare la sua utilizzazione. La sede stradale sarà allargata fino a 5,50 m. e saranno create due corsie di marcia rispettivamente di 2,75 m.; sul lato nord, maggiormente urbanizzato, lungo le murature di recinzione, sarà realizzato il marciapiede largo 1,50 m.; sul lato sud è prevista una pista ciclabile larga 2,50 m., separata dalla strada in alcuni punti da una barriera in acciaio e in altri da un’aiuola verde della larghezza di 1,20 m.

L’allargamento di via Dolomiti nella parte in cui si collega con via Regensburger si sviluppa su parte del terreno di pertinenza dell’abitazione dei ricorrenti, che vedranno ridotta l’ampiezza del cortile lastricato in porfido, lo spostamento del muro di confine e la realizzazione di una nuova entrata al garage da via Dolomiti attraverso la pista ciclabile.

3. Il ricorso, nel merito, è fondato alla stregua delle dedotte censure di violazione di legge, del piano regolatore comunale e delle norme in materia di piste ciclabili.

4a. Con il primo motivo dell’atto introduttivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 40 della l.p. n. 22 del 1991 e dell’art. 22 dello Statuto comunale, che riservano al Consiglio comunale l’adozione del piano regolatore generale. Deducono in proposito che, nel piano regolatore, sarebbe stato previsto il mero "potenziamento" di via Dolomiti, omettendo di precisare la "conformazione planimetrica dell’intervento" nonché "le larghezze viarie e i marciapiedi" come sarebbe prescritto dall’art. 50 nelle norme tecniche d’attuazione. Rilevano che il progetto approvato dalla Giunta comunale prevede invece un importante intervento su detta strada, la cui sede viaria viene quasi raddoppiata gravando sulle limitrofe proprietà private. Siffattamente, a detta dei ricorrenti, il visto progetto di opera pubblica modificherebbe il piano regolatore e le sue previsioni grafiche con un intervento deliberato da un organo non competente ad incidere sulle decisioni del pianificatore.

4b. La difesa della resistente Amministrazione oppone innanzitutto che il richiamato art. 50 non pretenderebbe che ancora in sede di piano si individuino le "esatte caratteristiche planimetriche dell’area interessata alle previsioni viabilistiche" come avrebbero "capziosamente" ritenuto i ricorrenti. Sottolinea poi come le disposizioni dell’articolo richiamato debbano essere interpretate "in forma coordinata con il disposto" di cui all’art. 111 delle stesse n.t.a., il cui comma 7 consente che nelle fasce di rispetto stradale, se le strade sono definite dal p.r.g. di "potenziamento", si realizzino interventi di ampliamento e di potenziamento della viabilità, compresa la costruzione di piste ciclabili e di marciapiedi.

4c. Il Collegio ritiene che le argomentazioni dedotte dai ricorrenti siano fondate e che l’operato dell’Amministrazione comunale sia palesemente illegittimo.

4d. L’art. 50 delle n.t.a. prevede che nelle tavole del piano regolatore siano riportate, con apposita simbologia, le strade di potenziamento e di progetto in quanto destinate alla realizzazione di nuovi tracciati stradali o alla rettifica di quelli esistenti, ivi compresa la creazione di marciapiedi, pista ciclabili e altro. In tal caso, il comma 2 dello stesso articolo prescrive che, ancora in sede di pianificazione, sia stabilita la "conformazione planimetrica dell’intervento, le larghezza viarie ed i marciapiedi in modo tale da permettere l’intervento diretto e la progettazione esecutiva delle opere stesse da parte dell’Amministrazione pubblica".

La riportata disposizione, a parere del Collegio:

– è esplicita nell’attribuire al pianificatore la definizione di massima – con l’indicazione delle linee e delle misure essenziali – dei nuovi interventi; in tal modo, senza scendere nei dettagli delle singole parti per le quali rinvia alla progettazione esecutiva, il Consiglio comunale si riserva una valutazione non solo orientativa delle nuove opere previste;

– costituisce, pertanto, una forma di autovincolo, al quale l’Amministrazione non può liberamente né sottrarsi né derogarvi, che limita e contiene l’esercizio dell’attività discrezionale di competenza dell’Organo comunale esecutivo.

Invero, nella cartografia del piano regolatore di Pergine Valsugana prodotta in giudizio è previsto il semplice "potenziamento" di via Dolomiti in quanto al centro della rappresentazione grafica della stessa strada è stata disegnata una linea tratteggiata che tanto significa come da allegata legenda (cfr., doc. n. 2 in atti dei ricorrenti). Non vi è alcuna ulteriore e necessaria rappresentazione in merito alla conformazione planimetrica dell’intervento previsto, con la specificazione della nuova larghezza complessiva (compresa di marciapiede e di pista ciclabile) ipotizzata per detta via.

4e. Non giova alla difesa dell’Amministrazione proporre la lettura dell’art. 50 in combinato disposto con l’art. 111.

Le due disposizioni, infatti, hanno finalità differenti: la prima contiene le norme che regolano gli interventi sulla viabilità con prescrizioni vincolanti sui contenuti del piano regolatore; l’altra disciplina i limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradale. E, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, la realizzazione di un tracciato stradale su terreni inclusi nelle fasce di rispetto richiede comunque una variante urbanistica trattandosi, in questo specifico caso, di vincolo non ablativo perché incide soltanto sull’edificabilità (cfr., in termini, C.d.S., sez. IV, 30.1.2006, n. 295 e 30.6.2005, n. 3519).

4f. Né può essere condivisa la lettura che l’Amministrazione propone del comma 8 dell’art. 111, secondo la quale sarebbero consentiti interventi diretti nella fasce di rispetto con il progetto esecutivo dell’intervento.

L’invocata disposizione recita: "i tracciati delle infrastrutture definite "di potenziamento" o "di progetto" possono essere sempre modificati all’interno delle fasce di rispetto, a livello di progetto definitivo od esecutivo senza che ciò comporti varianti al P.R.G.".

Reputa in proposito il Collegio che, per il grado di dettaglio che richiedono gli elaborati che compongono il progetto esecutivo, i quali devono individuare esattamente la localizzazione dell’intervento indicando quote altimetriche e planimetriche, distanze dai confini e quant’altro necessario, la riportata disposizione consente che, nella fasce di rispetto stradale, il progetto definitivo o esecutivo possa solamente "modificare il tracciato" delle strade di potenziamento senza che ciò necessiti di una variante al piano regolatore, tracciato che deve essere però necessariamente predefinito nei termini prescritti dal comma 2 dell’art. 50 delle n.t.a.

5a. Anche il secondo mezzo dell’atto introduttivo, con il quale i ricorrenti deducono che la pista ciclabile non sarebbe stata progettata nel rispetto delle norme sulla sicurezza sia dei ciclisti (posto che sarebbe frequentemente interrotta per gli accessi veicolari alle proprietà private) che dei frontisti (atteso che l’entrata e l’uscita dai garage dovrà avvenire attraverso la pista ciclabile percorsa da ciclisti in entrambe le direzioni), è fondato nei termini che seguono.

5b. Rileva il Collegio che le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili sono previste dal D.M. 30.11.1999, n. 557, recante le "norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili". Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 7 della legge 19.10.1998, n. 366, che ha affidato ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, la regolamentazione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. Detta normativa è applicabile anche nel territorio trentino, come è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 31, del 9.2.2001, con la quale è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento alle competenze statutarie legislative e amministrative in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici di interesse provinciale e comunicazioni di interesse provinciale.

La Corte ha infatti ritenuto che gli standard e le prescrizioni tecniche dei percorsi ciclabili siano "finalizzati all’incolumità e alla sicurezza stradale", per cui "non può dubitarsi che si sia in presenza di una competenza che trascende la dimensione regionale e che – quanto alle regole di tutela minime – deve esercitarsi uniformemente su tutto il territorio nazionale, essendo insuscettibile di esercizio frazionato. La tutela della sicurezza", in definitiva, "esige uniformità di parametri minimi che devono valere per l’intero territorio nazionale". Da ciò, "non deriva alcuna conseguenza sulla validità della disciplina provinciale delle piste ciclabili, in quanto essa non contrasti con le norme tecniche poste al fine della tutela minima dell’incolumità e della sicurezza stradale dal regolamento ministeriale, ma contenga, ad esempio, regole attinenti agli aspetti urbanistici, ambientali, di programmazione della mobilità, degli interventi provinciali; ovvero anche ad aspetti relativi alla sicurezza, ma ulteriori rispetto a quelli minimi fissati dagli standard contenuti nella normativa statale".

5c. L’art. 6, comma 2, del menzionato D.M. n. 557 del 1999 prevede che la pista ciclabile con sede fisicamente separata – con idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili – da quelle dedicate ai veicoli a motore e ai pedoni si definisca "in sede propria", e che tale tipologia possa essere realizzata sia con unico che con doppio senso di marcia. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce poi, in termini generali, che "non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale". La disposizione prosegue stabilendo che detta regola possa essere derogata solo in "casi particolari", per i quali è comunque prescritto che sia fornita la "specifica dimostrazione di validità tecnica della loro adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione". Il comma 1 dell’art. 7, infine, detta la larghezza minima, definita "inderogabile", delle piste ciclabili: 1,50 m. per quelle ad una corsia e 2,50 m. per quelle a doppia corsia.

5d. Dall’esame della relazione accompagnatoria al progetto esecutivo dell’allargamento della sede stradale di via Dolomiti si evince che è intenzione dell’Amministrazione realizzare la pista ciclabile su di un unico lato della menzionata strada, in sede propria (perché fisicamente separata dalla strada in alcuni punti da una barriera in acciaio e, in altri, da un’aiuola verde), e a due corsie a doppio senso di marcia in quanto larga 2,50 m.

Null’altro in progetto si riscontra in adempimento della complessiva disciplina qui riportata e, in particolare, non viene fornita alcuna dimostrazione della necessità e della validità tecnica della prescelta soluzione di doppia corsia su di un unico lato della strada, soprattutto con riguardo agli indispensabili apprestamenti e segnalazioni per la sicurezza di coloro che transitano sui veicoli a due ruote nonché degli automobilisti che, per accedere alla propria abitazione, sono costretti ad attraversare la pista ciclabile.

6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, con l’assorbimento delle censure non specificatamente esaminate, il ricorso deve dunque essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati citati in epigrafe.

Le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono quantificate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 44 del 2010, lo accoglie.

Condanna il Comune di Pergine Valsugana al pagamento delle spese del giudizio a favore dei ricorrenti, che liquida in Euro 4.800,00 (quattromilaottocento), (di cui Euro 4.000,00 per onorari, Euro 800,00 per spese e diritti), oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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