Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 14-02-2011, n. 5572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di S.P. propone ricorso avverso la sentenza del 13/11/2008 della Corte d’Appello di Napoli, sezione minorenni, con la quale è stata confermata la sua condanna, disposta in primo grado, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Si lamenta nell’impugnazione violazione della legge penale, escludendo l’assenza degli elementi costitutivi della violenza e minaccia del reato contestato, e qualificando la condotta tenuta come rientrante nella fattispecie di cui all’art. 650 c.p. fondata sul presupposto di fatto che nel concreto sia stato posto in essere solo un comportamento passivo e non attivo di aggressione, finalizzato ad evitare l’intervento degli agenti. Dalla condotta tenuta si desume altresì l’assenza di volontà di contrapposizione agli agenti da parte del S., che consente di escludere anche l’elemento soggettivo del reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato, poichè l’esame degli atti ha permesso di identificare la condotta tenuta dall’imputato il quale, per sottrarsi al controllo, è fuggito a bordo del suo mezzo, affrontando contromano una strada stretta dei quartieri spagnoli di Napoli in orario in cui risulta accertata la presenza di terzi estranei che popolavano il luogo, compiendo manovre pericolose, zigzagando, pur nello spazio limitato a disposizione, così costringendo le forze dell’ordine a manovre azzardate e di fatto realizzando una condotta idonea a porre in pericolo la pubblica incolumità e volta a creare una coartazione psicologica indiretta dei pubblici ufficiali, attività che, per costante giurisprudenza è ritenuta integrante il delitto contestato.

E’ noto infatti che rimangono al di fuori della fattispecie contestata soltanto quelle condotte che si sostanziano in comportamenti inerti di mera disobbedienza o resistenza passiva (Cass. Pen. Sez, 6, n. 37352 del 05/06/2008 imp. Parisi, Rv. 241187) tra le quali non può certo annoverarsi il comportamento attivamente realizzato da S. nelle condizioni di fatto descritte.

Proprio la particolarità e non casualità della condotta descritta è pienamente dimostrativa del reato di resistenza, non risultando che l’insieme delle trasgressioni realizzate potesse essere diversamente giustificato, osservazione che supera i dubbi affacciati dal ricorrente sull’elemento soggettivo del reato.

In ragione di ciò, assente il vizio lamentato, che viene esposto prescindendo dalle argomentazioni poste a base della sentenza d’appello in argomento, non può che giungersi al rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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