Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 14-02-2011, n. 5382 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di V.A. ha proposto ricorso davanti al Tribunale di riesame di Roma avverso il provvedimento di convalida dell’arresto in flagranza ed avverso il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro adottati nell’ambito del procedimento penale nei confronti del V., indagato per i reati di omicidio colposo aggravato, guida in stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti e di "fuga" e mancata assistenza ai feriti dopo la verificazione di incidente stradale.

Il Tribunale del riesame ha riqualificato la richiesta di riesame quale ricorso per ex art. 391 c.p.p., comma 4, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione.

La doglianza è incentrata sul mancato avviso al difensore di fiducia che si assume nominato in atti e, al riguardo, si insta per la dichiarazione di "nullità assoluta e insanabile dell’ordinanza di convalida dell’arresto e del decreto di convalida della perquisizione (e) del sequestro per violazione dei diritti di difesa" "per mancata convocazione del difensore di fiducia".

Manifestamente infondata è la doglianza relativa alla convalida della perquisizione e del sequestro, tra l’altro non adottata dal Gip, come sostenuto in ricorso, ma, ritualmente, dal PM, senza che si ponga e si potesse porre alcuna questione di previo avviso al difensore.

Manifesta infondata è la doglianza afferente la convalida dell’arresto, per carenza della necessaria documentazione a supporto.

Nel ricorso per Cassazione, è onere della parte che eccepisce la nullità o l’inutilizzabilità di atti processuali di curare l’allegazione o di allegare gli atti di interesse onde consentire alla Corte di desumere il vizio prospettato: qui, prima facie, non risulta che il provvedimento di convalida sia stato adottato non rispettando i termini di cui all’art. 390 c.p.p. ; nè, per vero, è possibile verificare se l’udienza di convalida si sia svolta alla presenza del difensore di fiducia e se a tale difensore sia stato dato "senza ritardo" l’avviso dell’udienza stessa. Sotto questo profilo, la doglianza difensiva è assertiva e non documentata e, come tale, affetta da vizio di genericità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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