T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 10-02-2011, n. 792 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 28 e 29 marzo 2010, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania. Il ricorrente, cittadino elettore, ha partecipato alla competizione elettorale, quale candidato consigliere della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia", nella Circoscrizione Provinciale di Napoli. All’esito delle operazioni elettorali, l’Ufficio Circoscrizionale di Napoli e l’Ufficio Centrale Regionale hanno determinato le cifre elettorali delle singole liste concorrenti e le cifre elettorali individuali dei singoli candidati, procedendo, quindi, al riparto dei seggi, nelle varie circoscrizioni.

Nella Circoscrizione di Napoli, è stato attribuito un Seggio del Consiglio Regionale alla lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia".

Tale seggio, in base alla graduatoria di lista è stato assegnato al sig. R.S., che ha riportato la cifra elettorale individuale di 5.672 voti, superando il ricorrente (che ha conseguito 5.594 voti) di 78 preferenze.

Assume il ricorrente che le operazioni elettorali di determinazione della cifra elettorale individuale (del ricorrente e del sig. S.) sarebbero viziate da gravi illegittimità, per errori di calcolo, omessa assegnazione di voti validi (al B.) e alterazioni dei verbali di scrutinio, a vantaggio del S..

La cifra elettorale individuale dei due candidati più votati della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" sarebbe viziata perché:

– non sono stati riportati nelle tabelle finali di riepilogo oltre 70 voti di preferenza, in favore del ricorrente, risultanti dai Verbali Sezionali;

– al S. sarebbero stati assegnati oltre 1.000 voti di preferenza, sulla base di evidenti alterazioni dei verbali sezionali;

– in alcune sezioni, risultano illegittime attribuzioni di voti di preferenza in favore del S., in numero superiore ai voti complessivi, riportati dalla lista "Noi Sud Liberta ed Autonomia";

– non sono state attribuite al ricorrente oltre 40 schede legittimamente votate.

Avverso gli atti indicati in epigrafe l’interessato ha proposto la presente impugnativa con la quale deduce i seguenti motivi:

1) violazione della legge n. 108/68 e della l.r.c. 4/09, eccesso di potere, difetto del presupposto, arbitrarietà, sviamento, iniquità, violazione dell’imparzialità e della par condicio.

Il dato delle preferenze dei due candidati antagonisti sarebbe illegittimo e andrebbe corretto, alla luce dei seguenti errori di calcolo e di assegnazione dei voti.

A – ERRORE DI COMPUTO DEI VOTI DI PREFERENZA ATTRIBUITI AL RICORRENTE.

Innanzitutto, la cifra elettorale del ricorrente di 5594 voti sarebbe erronea per la sottrazione di almeno 72 voti che, sebbene indicati nei Verbali Sezionali, tuttavia, per errore materiale, non sarebbero stati riportati nei tabulati finali di riepilogo degli Uffici Elettorali Comunali. Dai tabulati e dai corrispondenti Verbali sezionali, in particolare, emergerebbe la mancata attribuzione di voti al ricorrente secondo quanto di seguito indicato:

– nella Sezione n. 40 del Comune di Acerra mancherebbero 3 voti che, viceversa, risulterebbero nel relativo Verbale Sezionale;

– nella Sezione n. 71 del Comune di Casoria mancherebbero 2 voti che, viceversa, risulterebbero nel relativo Verbale Sezionale;

– nella Sezione n. 6 del Comune di Castellammare di Stabia, 4 voti;

– nella Sezione n. 46 del Comune di Castellammare di Stabia, 7 voti;

– nella Sezione n. 3 del Comune di Marano di Napoli, 15 voti;

– nella Sezione n. 24 del Comune di Melito di Napoli, 2 voti;

– nella Sezione n. 514 del Comune di Napoli, 6 voti;

– nella Sezione n. 18 del Comune di Nola, 10 voti;

– nella Sezione n. 24 del Comune di Nola, al ricorrente non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n. 21 del Comune di Portici, 6 voti;

– nella Sezione n. 33 del Comune di Portici, 3 voti;

– nella Sezione n. 12 di Arzano, 4 voti;

– nella Sezione n. 24 di Arzaro, 9 voti;

Per effetto di tale erroneo riporto di voti, sono stati illegittimamente sottratti al ricorrente almeno 72 voti di preferenza, validamente espressi in suo favore.

B – VOTI DI PREFERENZA ILLEGITTIMAMENTE ATTRIBUITI AL SENTIERO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 3, DELLA L.R.C. 4/2009.

La determinazione della cifra elettorale del S. sarebbe illegittima per violazione dell’art. 4, comma 3, della L.R.C. 4/2009, secondo la quale la doppia preferenza può essere espressa solo in favore di candidati di sesso diverso della medesima lista. In conseguenza, la somma delle preferenze dei candidati maschi non potrebbe mai superare il numero complessivo dei voti di lista.

Nelle sezioni di seguito elencate tale coincidenza non sussisterebbe ed, in alcuni casi, i voti di preferenza assegnati al S., sarebbero superiori ai voti riportati dalla lista.

A tal proposito, si rileva quanto segue:

– nella Sezione n. 104 di Napoli, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 10 voti, mentre S. avrebbe riportato 26 preferenze;

– nella Sezione n. 35 di Torre Annunziata, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 21 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari 23 voti, il S. avrebbe riportato 21 preferenze;

– nella Sezione n. 51 di Torre Annunziata, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 22 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 25 voti, S. avrebbe riportato 18 preferenze;

– nella Sezione n. 49 di Torre Annunziata, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 77 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 86 voti, S. avrebbe riportato 83 preferenze;

– nella Sezione n. 22 di Torre Annunziata, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 23 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 29 voti, S. avrebbe riportato 23 preferenze;

– nella Sezione n. 18 di Torre Annunziata, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 31 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 34 voti, S. avrebbe riportato 18 preferenze;

– nella Sezione n. 12 di Torre Annunziata, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 51 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 56 voti, S. avrebbe riportato 40 preferenze;

– nella Sezione n. 2 di Somma Vesuviana, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 42 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 44 voti, S. avrebbe riportato 6 preferenze;

– nella Sezione n. 14 di Somma Vesuviana, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 36 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 38 voti, S. avrebbe riportato 4 preferenze;

– nella Sezione n. 13 di Sant’Antonio Abate, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 62 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 63 voti, S. avrebbe riportato 20 preferenze;

– nella Sezione n. 50 di Portici, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 0 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 1 voto, S. avrebbe riportato 1 preferenza;

– nella Sezione n. 19 di Marigliano, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 43 voti, la 11 somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 55 voti, S. avrebbe riportato 10 preferenze;

– nella Sezione n. 26 di Gragnano, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 58 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 60 voti, S. avrebbe riportato 12 preferenze;

– nella Sezione n. 22 di Caivano, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 6 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 7 voti, S. avrebbe riportato 6 preferenze;

– nella Sezione n. 2 di Agerola, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 88 voti, la somma dei voti di preferenza dei candidati è pari a 89 voti, S. avrebbe riportato 16 preferenze.

È chiesta pertanto la sottrazione dei voti di preferenza del S., in eccesso rispetto ai voti di lista ed, in ogni caso, la verifica istruttoria almeno delle Tabelle di Scrutinio per accertare l’effettivo numero di preferenze riportate dai candidati della lista n. 13 "Noi Sud Libertà ed Autonomia".

C – SUI VOTI DI PREFERENZA ATTRIBUITI A SENTIERO.

C1 – Il procedimento elettorale sarebbe viziato anche da alterazione dei dati riportati nei verbali sezionali riguardanti il candidato eletto, posto che risulterebbero sovrapposti numeri e dati diversi che non troverebbero riscontro nelle tabelle di scrutinio delle schede votate.

In particolare:

– nella sezione 5 di Frattamaggiore sarebbero stati assegnati a S. 6 voti che non risulterebbero nelle tabelle di scrutinio;

– nella sezione 10 di Frattaminore sarebbero stato assegnato a S. 1 voto che non risulterebbero nelle tabelle di scrutinio;

– nella sezione 51 di Giugliano in Campania sarebbe stato assegnato a S. 1 voto che non risulterebbe nelle tabelle di scrutinio;

– nella sezione 50 di Napoli sarebbe stato assegnato a S. 1 voto che non risulterebbe nelle tabelle di scrutinio;

– nella sezione 503 di Napoli sarebbero stati assegnati a S. 10 voti che non risulterebbero nelle tabelle di scrutinio;

– nella sezione 740 di Napoli sarebbero stati assegnati a S. 10 voti che non risulterebbero nelle tabelle di scrutinio;

– nelle sezioni 3 e 16 di Poggiomarino sarebbe stato assegnato a S. 1 voto che non risulterebbe nelle tabelle di scrutinio;

– nelle sezioni 13 e 33 di Quarto sarebbe stato assegnato a S. 1 voto che non risulterebbe nelle tabelle di scrutinio;

– nella sezione 15 di Sant’Antimo sarebbero stati assegnati a S. 2 voti che non risulterebbe nelle tabelle di scrutinio;

– nella sezione 31 di Torre Annunziata sarebbero stati assegnati a S. 8 voti che non risulterebbero nelle tabelle di scrutinio.

Nel complesso sarebbero stati attribuiti oltre 60 voti non spettanti.

C2 – Altre alterazioni riguarderebbero la correzione postuma dei verbali in corrispondenza del dato di preferenze del controinteressato.

In particolare:

– nella Sezione n. 20 di Boscoreale sarebbero stati assegnati 8 voti in più;

– nella Sezione n. 29 di Boscoreale sarebbero stati assegnati 9 voti in più;

– nella Sezione n. 10 di Boscotrecase sarebbero stati assegnati 3 voti in più;

– nella Sezione n. 3 di Caivano sarebbero stati assegnati 5 voti in più;

– nella Sezione n. 12 di Caivano sarebbero stati assegnati 6 voti in più;

– nella Sezione n. 16 di Caivano sarebbero stati assegnati 2 voti in più;

– nella Sezione n. 20 di Caivano sarebbero stati assegnati 16 voti in più;

– nella Sezione n. 17 di Cardito sarebbero stati assegnati 70 voti in più;

– nella Sezione n. 14 di Castellammare di Stabia sarebbero stati assegnati 4 voti in più;

– nella Sezione n. 1 di Cicciano sarebbero stati assegnati 8 voti in più;

– nella Sezione n. 11 di Giugliano in Campania sarebbero stati assegnati 5 voti in più;

– nella Sezione n. 19 di Gragnano sarebbero stati assegnati 2 voti in più voti;

– nella Sezione n. 25 di Gragnano sarebbero stati assegnati 10 voti in più voti;

– nella Sezione n. 69 di Napoli sarebbero stati assegnati 10 voti in più voti;

– nella Sezione n. 70 di Napoli sarebbero stati assegnati 17 voti in più voti;

– nella Sezione n. 72 di Napoli sarebbero stati assegnati 8 voti in più voti;

– nella Sezione n. 105 di Napoli sarebbero stati assegnati 21 voti in più voti;

– nella Sezione n. 111 di Napoli sarebbero stati assegnati 8 voti in più;

– nella Sezione n. 178 di Napoli sarebbero stati assegnati 178 voti in più;

– nella Sezione n. 62 di Portici sarebbe stato assegnato 1 voto in più;

– nella Sezione n. 29 di Sant’Antimo sarebbe stato assegnato 1 voto in più;

– nella Sezione n. 8 di Sant’Antonio Abate sarebbero stati assegnati 9 voti in più;

– nella Sezione n. 3 di San Paolo Belsito sarebbero stati assegnati 2 voti in più;

– nella Sezione n. 5 di Torre Annunziata sarebbero stati assegnati 6 voti in più;

– nella Sezione n. 42 di Torre Annunziata sarebbero stati assegnati 30 voti in più voti

– nella Sezione n. 43 di Torre Annunziata sarebbero stati assegnati 16 voti in più;

– nella Sezione n. 52 di Torre Annunziata sarebbero stati assegnati 2 voti in più;

– nella Sezione n. 1 di Visciano sarebbero stati assegnati 19 voti in più;

Nel complesso sarebbero stati attribuiti oltre 300 voti non spettanti.

C3 – In altre situazioni i dati di preferenza del controinteressato S. sarebbero stati corretti con grafia diversa da quella utilizzata per la redazione dei verbali sezionali.

Dai verbali, in particolare, risulterebbero:

– nella Sezione n. 4 di Torre Annunziata, 14 voti in più;

– nella Sezione n. 20 di Torre Annunziata, 30 voti più;

– nella Sezione n. 24 di Torre Annunziata, 20 voti in più;

– nella Sezione n. 36 di Torre Annunziata, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 39 di Torre Annunziata, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 40 di Torre Annunziata, 15 voti in più;

– nella Sezione n. 45 di Torre Annunziata, 16 voti in più;

– nella Sezione n. 50 di Torre Annunziata, 9 voti in più;

– nella Sezione n. 15 di Napoli, 4 voti in più;

– nella Sezione n. 66 di Napoli, 30 voti in più;

– nella Sezione n. 67 di Napoli,10 voti in più;

– nella Sezione n. 71 di Napoli, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 87 di Napoli, 30 voti in più;

– nella Sezione n. 88 di Napoli, 33 voti in più;

– nella Sezione n. 102 di Napoli, 15 voti in più;

– nella Sezione n. 103 di Napoli, 50 voti in più;

– nella Sezione n. 104 di Napoli, 26 voti in più;

– nella Sezione n. 110 di Napoli, 5 voti in più;

– nella Sezione n. 142 di Napoli, 3 voti in più;

– nella Sezione n. 164 di Napoli, 1 voto in più;

– nella Sezione n. 167 di Napoli, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 188 di Napoli, 7 voti in più;

– nella Sezione n. 272 di Napoli, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 471 di Napoli, 3 voti in più;

– nella Sezione n. 496 di Napoli, 13 voti in più;

– nella Sezione n. 509 di Napoli, 5 voti in più;

– nella Sezione n. 515 di Napoli, 4 voti in più;

– nella Sezione n. 523 di Napoli, 6 voti in più;

– nella Sezione n. 713 di Napoli, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 719 di Napoli, 5 voti in più;

– nella Sezione n. 728 di Napoli, 15 voti in più;

– nella Sezione n. 743 di Napoli, 19 voti in più;

– nella Sezione n. 7 di Cardito, 16 voti in più;

– nella Sezione n. 8 di Cardito, 30 voti in più;

– nella Sezione n. 12 di Cardito, 8 voti in più;

– nella Sezione n. 14 di Cardito, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 16 di Cardito, 25 voti in più;

– nella Sezione n. 18 di Cardito, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 4 di Caivano, 6 voti in più;

– nella Sezione n. 7 di Caivano, 5 voti in più;

– nella Sezione n. 10 di Caivano, 2 voti in più;

– nella Sezione n. 11 di Caivano, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 18 di Caivano, 7 voti in più;

– nella Sezione n. 19 di Caivano, 4 voti in più;

– nella Sezione n. 23 di Caivano, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 25 di Caivano, 3 voti in più;

– nella Sezione n. 27 di Caivano, 5 voti in più;

– nella Sezione n. 13 di Boscoreale, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 21 di Boscoreale, 27 voti in più;

– nella Sezione n. 22 di Boscoreale, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 23 di Boscoreale, 8 voti in più;

– nella Sezione n. 12 di Sant’Antimo, 9 voti in più;

– nella Sezione n. 16 di Sant’Antimo, 2 voti in più;

– nella Sezione n. 22 di Sant’Antimo, 5 voti in più;

– nella Sezione n. 2 di Gragnano, 8 voti in più;

– nella Sezione n. 8 di Gragnano, 11 voti in più;

– nella Sezione n. 12 di Giragnano, 9 voti in più;

– nella Sezione n. 18 di Giragnano, 7 voti in più;

– nella Sezione n. 63 di Pozzuoli, 2 voti in più;

– nella Sezione n. 11 di Poggiomarino, 7 voti in più;

– nella Sezione n. 16 di Pompei, 5 voti in più;

– nella Sezione n. 18 di Pompei, 10 voti in più;

– nella Sezione n. 23 di Pompei, 4 voti in più;

– nella Sezione n. 2 di Visciano, 90 voti in più;

– nella Sezione n. 4 di Visciano, l’ attribuzione di 100 voti in più;

– nella Sezione n. 501 di Napoli, 7 voti in più;

– nella Sezione n. 11 di Volla, 15 voti in più;

– nella Sezione n. 11 di Quarto, 4 voti in più.

Le tabelle di scrutinio (o le schede), evidenzierebbero le correzioni effettuate in favore del controinteressato per un totale di oltre 900 voti.

D – ERRORE DI COMPUTO NELLE PREFERENZE DI SENTIERO.

Infine, al controinteressato sarebbero stati attribuiti 2 voti nella sezione n. 10 del Comune di Pompei, che non troverebbero riscontro nel corrispondente verbale di Sezione in cui non risulterebbe espressa alcuna preferenza per il candidato.

E – SULLE PREFERENZE NON ASSEGNATE AL RICORRENTE.

All’interessato sarebbero stati sottratti 37 voti, perché illegittimamente annullati: n. 2 nella sezione 2 di Castellammare di Stabia, un voto nella sezione 65 di Castellammare di Stabia, tre nella sezione 47 di Ercolano, uno nella sezione 18 di Napoli, tre nella sezione 645 di Napoli, due voti nella sezione 51 di San Giorgio a Cremano, quattro nella sezione 8 di Torre Annunziata, tre voti nella sezione 9 di Torre Annunziata, tre voti nella sezione 44 di Torre Annunziata.

F – ILLEGITTIMA SOTTRAZIONE DI VOTI AL RICORRENTE.

All’esponente sarebbero state sottratte altre preferenze tramite correzioni apportate sui verbali sezionali, in particolare:

– nella sezione 12 di Caivano, il dato di preferenza sarebbe stato ridotto da 4 a 2;

– nella sezione 21 di Mugnano di Napoli, il dato di preferenza sarebbe stato ridotto da 6 a 4 voti.

In conclusione è chiesta l’acquisizione di tutti verbali delle sezioni elettorali oggetto dei motivi di ricorso, comprese le tabelle di scrutinio delle schede elettorali della lista 13.

Con atto depositato l’11 giugno 2010 si è costituito S. R., che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Lo stesso ha depositato ricorso incidentale per l’annullamento o la rettifica del verbale di proclamazione degli eletti per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del consiglio regionale della Campania, in data 28 aprile 2010, nella parte in cui è determinata la cifra elettorale individuale dei candidati R.S. e B. della lista, n. 13; del verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Napoli, del 12 aprile 2010, con il quale si determinata la cifra elettorale individuale dei candidati S. e B. della lista n. 13.

al riguardo, ha dedotto i seguenti motivi

1) violazione della legge n. 570/60, n. 108/68, n. 43/1995 e della l.r.c. 4/09. Eccesso di potere, difetto del presupposto, arbitrarietà, sviamento, iniquità, violazione dell’imparzialità" e della par condicio. Violazione del giusto procedimento di legge.

A – VIOLAZIONE DEL COMPUTO DEI VOTI ATTRIBUITI A SENTIERO.

La cifra elettorale individuale del resistente sarebbe erronea per l’illegittima sottrazione di almeno 110 voti, che pur essendo indicati nei verbali sezionali, tuttavia non sarebbero stati riportati nei tabulati finali di riepilogo degli uffici elettorali comunali.

Dai tabulati e dai corrispondenti Verbali sezionali, in particolare, emergerebbe la mancata attribuzione di voti al candidato S. secondo quanto di seguito indicato:

– nella Sezione n. 7 del Comune di Cardito, mancherebbero 15 voti che, viceversa risulterebbero nel relativo Verbale Sezionale;

– nella Sezione n. 13 del Comune di Cardito, 1 voto che, viceversa, risulterebbe nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 14 del Comune di Cardito, 3 voti che, viceversa, risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 1 del Comune di Afragola, 22 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 4 del Comune di Afragola al S., 10 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 36 del Comune di Afragola, 6 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 34 del Comune di Afragola, 12 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 5 del Comune di Nola, 2 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 16 del Comune di Afragola, 5 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– netta Sezione n. 14 del Comune di Portici, 2 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– netta Sezione n. 23 del Comune di Portici, 3 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 28 del Comune di Portici, 2 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 4 del Comune di Marigliano, 3 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 12 del Comune di Marigliano, 6 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 18 del Comune di Marigliano, 5 voti che, viceversa, risultano nel relativo Verbale Sezionale,

– nella Sezione n. 23 del Comune di Marigliano, 3 voti che, viceversa risultano nel relativo Verbale Sezionale;

B – VIOLAZIONE DEL COMPUTO DEI VOTI ATTRIBUITI A SENTIERO.

Nella Sezione n. 5 di Torre Annunziata al candidato S. non sarebbe stato assegnato 1 voto di preferenza in più nonostante la presenza di 1 scheda da attribuire alla lista " Noi Sud Libertà ed Autonomia" con l’indicazione di preferenza S..

In particolare il voto di preferenza conseguito in più dal resistente non sarebbe stato erroneamente riportato nelle tabelle di scrutinio e nel verbale sezionale o sarebbe stato erroneamente annullato.

Inoltre nelle sezioni di seguito indicate non sarebbero stati illegittimamente attribuiti voti spettanti al controinteressato nonostante la indicazione di voto:

– Sezione n. 9 di Torre Annunziata, 2 voti;

– nella Sezione n. 27 di Torre Annunziata, 9 voti;

– nella Sezione n 28 di Torre Annunziata, 3 voti;

– nella Sezione n 30 di Torre Annunziata, 9 voti;

– nella Sezione n. 47 di Torre Annunziata, 1 voto;

– nella Sezione n. 50 di Torre Annunziata, 9 voti;

– nella Sezione n. 3 di Somma Vesuviana, 2 voti;

– nella Sezione n. 4 di Somma Vesuviana non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n. 3 di Somma Vesuviana, 3 voti;

– nella Sezione n. 12 di Somma Vesuviana, 2 voti;

– nella Sezione n. 14 di Somma Vesuviana, 5 voti;

– nella Sezione n. 15 di Somma Vesuviana, 2 voti;

– nella Sezione n. 31 di Somma Vesuviana, 2 voti;

– nella Sezione n. 27 di Somma Vesuviana, 2 voti;

– nella Sezione n. 3 di Somma Vesuviana, 3 voti;

– nella Sezione n. 20 di Marano di Napoli, 2 voti;

– nella Sezione n. 37 di Marano di Napoli non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n. 19 di Marano di Napoli, 2 voti;

– nella Sezione n. 13 di Marano di Napoli non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n. 11 di Marano di Napoli, 3 voti;

– nella Sezione n. 12 di Marano di Napoli non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n 19 di Gragnano, 3 voti;

– nella Sezione n. 13 di Gragnano non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n 27 di Gragnano, 8 voti;

– nella Sezione n. 3 di Gragnano non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n. 7 di Agerola, 2 voti;

– nella Sezione n. 8 di Agerola, 3 voti;

– nella Sezione n. 5 di Agerola, 3 voti;

– nella Sezione n. 8 di Bacoli, 3 voti;

– nella Sezione n. 5 di Bacoli non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n. 1 di Bacoli, 2 voti;

– nella Sezione n. 3 di Pozzuoli non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n. 7 di Pozzuoli non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n 8 di Pozzuoli, 2 voti;

– nella Sezione n. 107 del Comune di Napoli, 5 voti;

– nella Sezione n. 102 del Comune di Napoli, 3 voti.

– nella Sezione n. 111 del Comune di Napoli, 2 voti;

– nella Sezione n. 442 del Comune di Napoli non è stato assegnato 1 voto;

– nella Sezione n 77 del Comune di Napoli, 3 voti.

Per effetto di tali errori, sarebbero stati illegittimamente sottratti a S. almeno ulteriori 111 voti di preferenza.

C) VOTI Dl PREFERENZA ILLEGITTIMAMENTE ATTRIBUITI AL BARBATO

Il procedimento elettorale sarebbe viziato anche per alterazioni dei dati riportati nei verbali sezionali, in corrispondenza del candidato F.B.. Tali gravi alterazioni sono state riscontrate in alcune sezioni, nelle quali a fronte dello sbarramento delle preferenze ovvero dell’indicazione numerica "0" in corrispondenza del candidato B., risultano sovrapposti numeri e dati diversi, che non troverebbero riscontro nelle tabelle di scrutinio e nelle schede votate, secondo quanto di seguito riportato:

– nella Sezione 76 di Napoli, sarebbe stato attributo 1 voto, che non risulterebbe nelle tabelle di scrutinio;

– nella Sezione 12 di Torre Annunziata, 3 voti,

– nella Sezione 26 di Gragnano, 1 voto,

– nella Sezione 104 di Napoli, 3 voti,

– nella Sezione 1 di Pimonte, 15 voti,

– nella Sezione 44 di Marano di Napoli, 3 voti,

– nella Sezione 43 di Marano di Napoli, 2 voti,

– nella Sezione 32 di Marano di Napoli, 3 voti,

– nella Sezione 69 di Giugliano di Napoli, 4 voti,

– nella Sezione 88 di Giugliano di Napoli, 12 voti,

– nella Sezione 7 di Torre Annunziata è stato assegnato 1 voto

– nella Sezione 11 di Torre Annunziata, 2 voti,

– nella Sezione 43 di Torre Annunziata, 2 voti,

– nella Sezione 18 di Somma Vesuviana, 13 voti,

– nella Sezione 26 di Somma Vesuviana, 18 voti,

– nella Sezione 1 di Marigliano, 73 voti,

– nella Sezione 19 di Marigliano, 22 voti,

– nella Sezione 10 di Marigliano, 2 voti,

– nella Sezione 12 di Volla sono stati assegnati 2 voti,

– nella Sezione 10 di Caivano, 9 voti,

– nella Sezione 12 di Caivano, 2 voti

– nella Sezione 14 di Caivano, 11 voti,

– nella Sezione 16 di Caivano, 5 voti,

– nella Sezione 19 di Caivano, 11 voti,

– nella Sezione 18 di Caivano, 2 voti,

– nella Sezione 14 di Caivano, 11 voti,

– nella Sezione 22 di Nola sono stati assegnati 6 voti

– nella Sezione 16 di Nola sono stati assegnati ai B. 7 voti,

Al Candidato F.B. andrebbero, quindi, sottratti almeno 246 voti di preferenza.

Quindi, è chiesta istruttoria al fine di verificare l’esistenza delle correzioni postume dei verbali con dati ricalcati e corretti in corrispondenza del dato di preferenze del B..

D) VOTI DI PREFERENZA ILLEGITTIMAMENTE ATTRIBUITI AL BARBATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 3, DELLA L.R.C. 4/2009.

La determinazione della cifra elettorale del B. sarebbe illegittima per violazione dell’art. 4, comma 3, della L.R.C. 4/2009.

Tale norma, infatti, ha previsto che la doppia preferenza potesse essere espressa solo in favore di candidati di sesso diverso dalla medesima lista. In conseguenza, la somma delle preferenze dei candidati maschi non può mai superare il numero dei voti di Lista. Nelle sezioni di seguito indicate, tale coincidenza non sussisterebbe il che indicherebbe che al B. sono stati attribuiti illegittimamente voti di preferenza in più.

A tal proposito si rileva quanto segue:

– nella Sezione n. 2 di Somma Vesuviana, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 41 voti, la somma di preferenza dei candidati è pari 42 voti, il B. avrebbe riportato illegittimamente 5 preferenze;

– nella Sezione n. 14 di Somma Vesuviana, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 36 voti, la somma di preferenza dei candidati 7

è pari 38 voti, il B. avrebbe riportato illegittimamente 8 preferenze

– nella Sezione n. 12 di Torre Annunziata, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 51 voti, la somma di preferenza dei candidati è pari 56 voti, B. avrebbe riportato illegittimamente 3 Preferenze;

– nella Sezione n. 104 di Napoli, il totale dei voti della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" è pari a 10 voti, la somma di preferenza dei candidati e pari a 12 voti, B. avrebbe riportato illegittimamente 3 preferenze.

Al Candidato F.B. andrebbero, quindi, sottratti almeno 20 voti di preferenza.

In definitiva, al candidato B. F. andrebbero sottratti almeno 266 voti rispetto ai 5594 assegnati; di contro al candidato S. R. andrebbero riconosciuti ulteriori 221 voti di preferenza rispetto ai 5672 voti di preferenza assegnati.

Il ricorrente ha depositato altre memorie in data 7 e 14 giugno 2010.

Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale per l’annullamento e/o la rettifica del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale Regionale del 28.4.2010, nella parte in cui è stata determinata la cifra elettorale individuale dei candidati S. e B. della lista n. 13 "Noi Sud Libertà ed Autonomia" e del verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Napoli, redatto in data 12.04.2010, con il quale è stata determinata la cifra elettorale individuale dei candidati S. e B. della medesima lista n. 13.

Il ricorso incidentale è affidato ai seguenti motivi: violazione e falsa applicazione del tu. 16 maggio 1960, n. 570; violazione e falsa applicazione della legge 108/68 e s.m.i. violazione e falsa applicazione della legge n. 43/95; violazione e falsa applicazione della l.r.c. 4/09; eccesso di potere; difetto del presupposto; arbitrarietà; sviamento; iniquità; violazione della imparzialità e della par condicio; violazione del giusto procedimento di legge.

Sussisterebbero errori di calcolo dei voti attribuiti al controinteressato S., al quale sarebbero stati sottratti almeno 110 voti.

Così come sarebbero attribuiti illegittimamente delle preferenze al ricorrente, in cui andrebbero sottratti almeno 246 voti.

Altri voti sarebbero stati attribuiti al ricorrente in violazione dell’art. 4, comma 3, della Legge Regionale Campania n. 4/2009, al quale andrebbero sottratti almeno altri 20 voti.

In relazione a quanto esposto questa Sezione con ordinanza n. 588/2010 ha disposto incombenti istruttori che sono stati adempiuti dalla Prefettura di Napoli con relazione e documenti del 27 e 29 settembre 2010, del 12 ottobre 2010 e del 12 e 18 gennaio 2011.

Dopo aver ottenuto copia del verbale modello 271 – AR, che riassume i tabulati delle singole Sezioni della Circoscrizione della Provincia di Napoli, al termine della prima seduta di verificazione, il ricorrente con atto depositato il 3.11.2010 ha proposto motivi aggiunti in cui deduce:

1) violazione di legge ( l. 108/68 e s.m.i. l. 43/95 – l.r.c. 4/09); eccesso di potere (difetto del presupposto; arbitrarietà; sviamento; iniquità); violazione dell’imparzialità e della par condicio.

Dalla verifica del modello 271 – AR emergerebbe la mancata attribuzione al ricorrente di 43 voti di preferenza che risulterebbero dai verbali sezionali.

Il controinteressato avrebbe invece ottenuto l’erronea attribuzione di 25 voti che non troverebbero corrispondenza nei verbali sezionali comunali;

2) violazione di legge ( l. 108/68 e s.m.i. l. 43/95 – l.r.c. 4/09); eccesso di potere (difetto del presupposto; arbitrarietà; sviamento; iniquità); violazione dell’imparzialità e della par condicio.

Dalle verifiche istruttoria sarebbe emersa la sottrazione al ricorrente di altri 29 voti e l’attribuzione al controinteressato di 13 voti in più;

3) violazione di legge ( l. 108/68 e s.m.i. l. 43/95 – l.r.c. 4/09); eccesso di potere (difetto del presupposto; arbitrarietà; sviamento; iniquità); violazione dell’imparzialità e della par condicio; voti di preferenza illegittimamente attribuiti al controinteressato in violazione dell’art. 4, comma 3, della l.r.c. 4/2009.

4) violazione di legge ( l. 108/68 e s.m.i. l. 43/95 – l.r.c. 4/09); eccesso di potere (difetto del presupposto; arbitrarietà; sviamento; iniquità); violazione dell’imparzialità e della par condicio.

Le verifiche istruttorie confermerebbero le alterazioni dei verbali sezionali in favore del controinteressato.

In vista dell’udienza di discussione del ricorso le parti hanno presentato memorie in cui insistono nelle rispettive posizioni.

All’udienza del 20 gennaio 2011, dopo ampia discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Nell’esame del ricorso assume priorità logica la verifica delle censure dedotte dal ricorrente in via principale dirette a contestare l’attribuzione di voti al candidato S. della medesima lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia".

Assume il ricorrente che la cifra elettorale individuale, sia propria che del controinteressato eletto delle medesima lista (S.), sarebbero viziate da gravi illegittimità per errori di calcolo, omessa assegnazione di voti validi (al B.) e alterazioni dei verbali di scrutinio, a vantaggio del sig. S..

In particolare la cifra elettorale individuale dei due candidati più votati della lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia" sarebbe viziata perché:

– non sarebbero stati riportati nelle tabelle finali di riepilogo oltre 70 voti di preferenza, in favore del ricorrente, risultanti dai verbali sezionali;

– al candidato S. sarebbero stati assegnati oltre 1.000 voti di preferenza, sulla base di evidenti alterazioni dei verbali sezionali;

– in alcune sezioni, risulterebbero illegittime attribuzioni di voti di preferenza in favore del candidato S., in numero superiore ai voti complessivi, riportati dalla lista "Noi Sud Libertà ed Autonomia";

– non sarebbero state attribuite al ricorrente oltre 40 schede legittimamente votate.

Attendendosi ai profili di censura sopra evidenziati la Sezione ha sottoposto a verificazione le doglianze del ricorso principale, contraddistinte da un’analitica descrizione delle operazioni elettorali viziate, sì da rispettare l’indefettibile predicato della specificità dei motivi di gravame.

Tuttavia gli esiti della verificazione svolta e documentati dalla Prefettura di Napoli negli atti in data 27 e 29 settembre 2010, 12 ottobre 2010, 12 e 18 gennaio 2011 consentono di riscontrare solo in parte le suddette osservazioni.

Le irregolarità emerse dall’indagine istruttoria infatti non sono idonee ad inficiare l’esito delle operazioni elettorali e, comunque, tali da giustificare il sovvertimento del risultato delle votazioni con l’attribuzione della carica di Consigliere regionale al ricorrente in luogo del controinteressato S..

Al riguardo giova evidenziare che, in materia di operazioni elettorali, devono considerarsi rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, ossia quelle tali da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l’atto è preordinato.

Pertanto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni stesse i vizi dai quali non deriva alcun concreto pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale.

Di conseguenza, questa Sezione, avuto riguardo in primo luogo alle deduzioni del ricorrente ed al principio della prova di resistenza, ha ritenuto di verificare in sede istruttoria:

a) se risultavano effettivamente espressi in favore del ricorrente ulteriori voti non assegnati secondo quanto indicato nelle sezioni dei comuni di cui al punto 1) della ordinanza collegiale istruttoria n. 588/2010;

b) se fossero stati erroneamente assegnati al controinteressato S. voti di preferenza superiori ai voti riportati dalla lista, in violazione all’art. 4, comma 3, della Legge Regionale della Campania n. 4/2009, secondo cui la doppia preferenza può essere espressa solo in favore di candidati di sesso diverso della medesima lista, con particolare riferimento alle sezioni dei comuni di cui al punto 2) della medesima ordinanza;

c) se fossero stati erroneamente assegnati al controinteressato S. voti che non troverebbero riscontro nelle tabelle di scrutinio delle schede votate nelle sezioni dei comuni di cui al punto 3) dell’ordinanza;

d) se fossero stati erroneamente assegnati al controinteressato S. voti attraverso la correzione postuma dei verbali nelle sezioni dei comuni di cui al punto 4) dell’ordinanza (punto C2 del ricorso);

e) se fossero stati erroneamente assegnati al controinteressato S. voti mediante correzione dei verbali sezionali con grafia diversa da quella utilizzata nelle sezioni dei comuni di cui al punto 4) dell’ordinanza istruttoria (punto C3 del ricorso);

f) se fossero stati erroneamente assegnati al controinteressato S., 2 voti nella sezione n. 10 del Comune di Pompei, che non sarebbero stati riportati nel corrispondente verbale di sezione che non indicherebbe alcuna preferenza per il candidato, di cui al punto 5 dell’ordinanza istruttoria;

g) se risultassero effettivamente espressi in favore del ricorrente ulteriori voti non assegnati, perché annullati nelle sezioni dei comuni indicati al punto 6) dell’ordinanza istruttoria;

h) se risultassero effettivamente sottratte al ricorrente preferenze tramite correzioni apportate sui verbali sezionali nelle sezioni dei comuni indicati al punto 7) dell’ordinanza istruttoria;

Ora, dagli incombenti istruttori espletati risulta quanto segue:

– verifica del 21.9.2010:

Punto A) Verifica dei voti di preferenza espressi in favore del candidato F.B..

Comune di ACERRA – sezione n. 40:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 3 voti;

dalla tabella di scrutinio risultano espressi in favore del candidato B. n. 3 voti.

Comune di CASORIA – sezione n. 71:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 2 voti;

dalla tabella di scrutinio risultano espressi in favore del candidato B. n. 2 voti.

Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA – sezione n. 6:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 4 voti

dalla tabella di scrutinio risultano espressi in favore del candidato B. n. 4 voti.

Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA – sezione n. 46:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 7 voti;

dalla tabella di scrutinio risultano espressi in favore del candidato B. n. 7 voti.

Comune di MELITO DI NAPOLI – sezione n. 24:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 2 voti;

dalla tabella di scrutinio risultano espressi in favore del candidato B. n. 2 voti.

Comune di NOLA – sezione n. 18:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 10 voti;

dalla tabella di scrutinio risultano espressi in favore del candidato B. n. 10 voti.

Comune di NOLA – sezione n. 24:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 2 voti;

dalla tabella di scrutinio risultano espressi in favore del candidato B. n. 2 voti.

Comune di PORTICI – sezione n. 21:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 6 voti;

dalla tabella di scrutinio risultano espressi in favore del candidato B. n. 6 voti.

Comune di PORTICI – sezione n. 33:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 9 voti;

dalla tabella di scrutinio risultano espressi in favore del candidato B. n. 9 voti.

Comune di ARZANO – sezione n. 12:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 4 voti;

dalla tabella di scrutinio, in plico non sigillato, risultano espressi in favore del candidato B. n. 4 voti.

Comune di ARZANO – sezione n. 24:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 0 voti;

dalla tabella di scrutinio, plico non sigillato, risultano espressi in favore del candidato B. n. 9 voti.

Verifica del 27.9.2010:

Comune di NAPOLI -sezione n. 514:

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 6 voti;

dalla tabella di scrutinio, in plico non sigillato, risultano espressi in favore del candidato B. n. 6 voti.

Comune di MARANO DI NAPOLI – sezione n. 3;

dal verbale sezionale risultano espressi in favore del candidato B. n. 15 voti;

dalla tabella di scrutinio, in plico sigillato, risultano espressi in favore del candidato B. n. 15 voti.

Punto B) Verifica sui voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. superiori ai voti riportati dalla lista "Noi Sud Libertà e Autonomia".

Comune di NAPOLI -sezione n. 104:

Voti di lista

– dal verbale sezionale risultano 10 voti alla lista n. 13;

– dalla tabella di scrutinio risultano n. 10 voti alla lista 13.

Voti di preferenza S.:

dal verbale sezionale risultano 26 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano 26 voti di preferenza.

Comune di PORTICI – sezione n. 50:

Voti di lista:

– dal verbale sezionale risultano 0 (zero) voti alla lista n. 13;

– dalla tabella di scrutinio risultano 0 (zero) voti alla lista n. 13.

Voti di preferenza S.:

– dal verbale sezionale risulta espresso n. 1 voto di preferenza;

– dalla tabella di scrutinio risulta espresso n. 1 voto di preferenza.

Punto C) Verifica dei voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. che non troverebbero riscontro nelle tabelle di scrutinio delle schede votate.

Comune di FRATTAMAGGIORE – sezione n. 5:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 6 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano n. 6 voti di preferenza.

Comune di FRATTAMINORE – sezione n. 10:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 3 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 3 voti di preferenza.

Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA – sezione n. 51:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 50:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 503:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 10 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 10 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 740:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 10 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 10 voti di preferenza.

Comune di POGGIOMARINO – sezione n. 3:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza.

Comune di QUARTO – sezione n. 13:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza.

Comune di QUARTO – sezione n. 33:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza.

Comune di SANT’ANTIMO – sezione n. 15:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 31:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 8 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 8 voti di preferenza.

Punto D) Verifica sui voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. attraverso la correzione postuma dei verbali:

Comune di CICCIANO – sezione n. 1:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza.

Comune di BOSCOREALE – sezione n. 29:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza.

Comune di BOSCOTRECASE – sezione n. 10:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 3:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio, sigillata, risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 12:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 16:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 20:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 16 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 16 voti di preferenza.

Comune di CARDITO – sezione n. 17:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 75 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 75 voti di preferenza.

Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA – sezione n. 11:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza.

Comune di GRAGNANO – sezione n. 19:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza.

Comune di GRAGNANO – sezione n. 25:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 16 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 16 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 69:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 19 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 19 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 70:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 19 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 19 voti di preferenza.

Non risultano erroneamente assegnati al S. voti attraverso la correzione postuma dei verbali.

Comune di NAPOLI – sezione n. 72:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 111:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 8 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 8 voti di preferenza.

Comune di PORTICI – sezione n. 62:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza.

Comune di SANT’ANTIMO – sezione n. 29:

dal verbale sezionale risulta assegnato al candidato S. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risulta assegnato al candidato S. n. 1 voto di preferenza.

Punto D) Verifica sui voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. attraverso la correzione postuma dei verbali:

Comune di S. ANTONIO ABATE – sezione n. 8:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 13 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 13 voti di preferenza.

Comune di SAN PAOLO BEL SITO – sezione n. 3:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza.

Comune di VISCIANO -sezione n. 1:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 51 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 51 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 178:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 25 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 25 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 105:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 38 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 38 voti di preferenza.

Punto E) Verifica dei voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. mediante correzione dei verbali sezionali con grafia diversa da quella utilizzata.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 4:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 17 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 17 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 45:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 16 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 16 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 50:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 15:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 3 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 66:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 32 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 32 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 67:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 18 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 18 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 71:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 18 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 18 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 87:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 30 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 30 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 88:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 33 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 33 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 102:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 103:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 51 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 51 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 104:

dal verbale sezionale risultano 26 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano 26 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 142:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 3 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 3 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 164:

dal verbale sezionale risulta assegnato al candidato S. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio, sigillata, risulta assegnato al candidato S. n. 1 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 167:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 0 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 10 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 188:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 7 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 7 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 272:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 10 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 10 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 471:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 0 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 496:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 13 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 13 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 509:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 515:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 523:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 6 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 6 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI -sezione n. 719:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 713:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 14 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 14 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 728:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 743:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 19 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 19 voti di preferenza.

Comune di CARDITO – sezione n. 7:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 16 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 16 voti di preferenza.

Comune di CARDITO – sezione n. 8:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 30 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 30 voti di preferenza.

Comune di CARDITO – sezione n. 12:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza.

Comune di CARDITO – sezione n. 14:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 13 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 13 voti di preferenza.

Comune di CARDITO – sezione n. 16:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 25 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 25 voti di preferenza.

Comune di CARDITO – sezione n. 18:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 14 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 14 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 4:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 6 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 6 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 7:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 10:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 11:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 11 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 11 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 18:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 7 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio, sigillata, risultano assegnati al candidato S. n. 7 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 19:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 23:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 25:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 3 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 3 voti di preferenza.

Comune di CAIVANO – sezione n. 27:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza.

Comune di BOSCOREALE – sezione n. 13:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 10 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 10 voti di preferenza.

Comune di BOSCOREALE – sezione n. 23:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 8 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 8 voti di preferenza.

Comune di SANT’ANTIMO – sezione n. 12:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza.

Comune di SANT’ANTIMO – sezione n. 16:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza.

Comune di SANT’ANTIMO – sezione n. 22:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza.

Comune di POZZUOLI – sezione n. 63:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 2 voti di preferenza.

Comune di NAPOLI – sezione n. 501:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 7 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 0 voti di preferenza.

Comune di VISCIANO – sezione n. 2:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 90 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 90 voti di preferenza.

Non risultano correzioni al verbale.

Comune di VISCIANO – sezione n. 4:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 121 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 121 voti di preferenza.

Comune di VOLLA – sezione n. 11:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza.

Comune di QUARTO – sezione n. 11:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza.

Verifica del 12.10.2010.

segue verificazione di cui al punto E) del verbale del 29 settembre 2010.

Comune di Comune di NAPOLI – sezione n. 110

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza.

Punto F) Verifica dei voti erroneamente assegnati al controinteressato S..

Comune di Comune di Pompei – sezione n. 10

Dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 1 voto di preferenza.

Nel mod. 271 AR dell’ufficio centrale circoscrizionale risulta assegnato al candidato S. n. 1 voto di preferenza.

Punto G) Verifica se risultano effettivamente espressi in favore del ricorrente ulteriori voti non assegnati, perché annullati nelle sezioni dei sottoindicati comuni:

Comune di ERCOLANO – sezione n. 47:

Dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato B. n. 0 voti di preferenza (sul verbale come da fotocopia risulta assegnato un 6 (sei) successivamente cassato);

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato B. n. 0 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 8:

Dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato B. n. 2 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato B. n. 2 voti di preferenza.

Dal plico delle schede valide non si rinvengono ulteriori schede riportanti voti di preferenza espressi in favore del candidato B. e non assegnati.

Comune di SAN GIORGIO A CREMANO -sezione n. 51:

Dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato B. n. 2 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato B. n. 2 voti di preferenza.

Dal plico sigillato delle schede valide non si rinvengono ulteriori schede riportanti voti di preferenza espressi in favore del candidato B. e non assegnati.

Comune di NAPOLI -sezione n. 18:

Dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato B. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato B. n. 1 voto di preferenza.

Dal plico sigillato delle schede valide non si rinvengono ulteriori schede riportanti voti di preferenza espressi in favore del candidato B. e non assegnati.

Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA – sezione n. 2:

Dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato B. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato B. n. 1 voto di preferenza.

Dal plico sigillato delle schede valide non si rinvengono ulteriori schede riportanti voti di preferenza espressi in favore del candidato B. e non assegnati.

Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA – sezione n. 65:

Dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato B. n. 0 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato B. n. 0 voti di preferenza.

Dal plico sigillato delle schede valide non si rinvengono ulteriori schede riportanti voti di preferenza espressi in favore del candidato B. e non assegnati.

Comune di NAPOLI -sezione n. 645:

Dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato B. n. 0 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato B. n. 0 voti di preferenza.

Dal plico sigillato delle schede valide si rinvengono 2 schede riportanti voti di preferenza espressi in favore del candidato B. e non assegnati. Si allega copia conforme delle 2 schede indicate.

Punto H) Verifica se risultano effettivamente sottratte al ricorrente preferenze tramite correzioni apportate sui verbali sezionali:

Comune di CAIVANO -sezione n. 12:

dalla tabella di scrutinio risultano n. 2 voti di preferenza assegnati al candidato B.;

dal verbale sezionale risultano n. 2 voti di preferenza assegnati al candidato B.;

Comune di MUGNANO DI NAPOLI -sezione n. 21:

dalla tabella di scrutinio risultano segnati n. 4 voti di preferenza assegnati al candidato B. e il residuo di una cancellatura sul numero 5;

dal verbale sezionale risultano n. 4 voti di preferenza assegnati al candidato B.;

Verifica del 12.1.2011

Segue verificazione di cui al punto C) dei voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. che non troverebbero riscontro nelle tabelle di scrutinio delle schede votate.

Comune di POGGIOMARINO – sezione n. 16:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 1 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano n. 1 voti di preferenza.

Segue verificazione di cui al punto D) sui voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. attraverso la correzione postuma dei verbali:

Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA – sezione n. 14:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza.

Segue verificazione di cui al punto E) dei voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. mediante correzione dei verbali sezionali con grafia diversa da quella utilizzata.

Comune di GRAGNANO – sezione n. 2:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 8 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 8 voti di preferenza.

Comune di GRAGNANO – sezione n. 8:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 11 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 11 voti di preferenza.

Comune di GRAGNANO – sezione n. 12:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza.

Comune di GRAGNANO – sezione n. 18:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 7 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 7 voti di preferenza.

Comune di POGGIOMARINO – sezione n. 11:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 7 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 7 voti di preferenza.

Comune di POMPEI – sezione n. 16:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 5 voti di preferenza.

Comune di POMPEI – sezione n. 18:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 14 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 14 voti di preferenza.

Comune di POMPEI – sezione n. 23:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza.

segue verificazione di cui al punto B) sui voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. superiori ai voti riportati dalla lista "Noi Sud Libertà e Autonomia"

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 35:

Voti di lista:

dal verbale sezionale risultano n. 21 voti alla lista n. 13;

dalla tabella di scrutinio risultano n. 21 voti alla lista n. 13;

Voti di preferenza S.:

dal verbale sezionale risultano n. 21 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano n. 21 voti di preferenza.

In particolare, si rileva una differenza tra il totale dei voti di lista (n. 21) e le preferenze totali riportate nel verbale e nelle tabelle di scrutinio (n. 26, di cui n. 23 espresse in favore di candidati di sesso maschile e n. 3 in favore di candidati di sesso femminile).

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 49:

Voti di lista

dal verbale sezionale risultano n. 77 voti alla lista n. 13;

dalla tabella di scrutinio risultano n. 77 voti alla lista n. 13;

Voti di preferenza S.:

dal verbale sezionale risultano n. 83 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano n. 83 voti di preferenza.

In particolare, si rileva una differenza tra il totale dei voti di lista (n. 77) e le preferenze totali riportate nel verbale e nelle tabelle di scrutinio (n. 86, di cui n. 83 espresse in favore di candidati di sesso maschile e n. 3 in favore di candidati di sesso femminile).

Verifica del 18.1.2011.

Segue verificazione di cui al punto D) sui voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. attraverso la correzione postuma dei verbali, punto 4 dell’ordinanza collegiale e C3 del ricorso:

Comune di BOSCOREALE – sezione n. 20:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 9 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 5:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 23 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 23 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 42:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 30 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 30 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 43:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 19 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 19 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 52:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 4 voti di preferenza.

Segue verificazione di cui al punto E) dei voti di preferenza erroneamente assegnati al controinteressato S. mediante correzione dei verbali sezionali con grafia diversa da quella utilizzata, punto C3 del ricorso e punto 4 dell’ordinanza collegiale.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 20:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 30 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 30 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 24:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 24 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 24 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 36:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 13 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 13 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 39:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 13 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 13 voti di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 40:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza.

Comune di BOSCOREALE – sezione n. 21:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 27 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 27 voti di preferenza.

Comune di BOSCOREALE – sezione n. 22:

dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato S. n. 15 voti di preferenza.

Segue verificazione di cui al punto G) se risultano effettivamente espressi in favore del ricorrente ulteriori voti non assegnati, perché annullati nelle sezioni dei sottoindicati comuni, punto 6 dell’ordinanza collegiale e punto E) del ricorso introduttivo:

Comune di TORRE ANNUNZIATA -sezione n. 9:

Dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato B. n. 1 voto di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato B. n. 1 voto di preferenza.

Comune di TORRE ANNUNZIATA – sezione n. 44:

Dal verbale sezionale risultano assegnati al candidato B. n. 0 voti di preferenza;

dalla tabella di scrutinio risultano assegnati al candidato B. n. 3 voti di preferenza.

Quindi, avuto riguardo al conteggio effettuato sull’insieme delle Sezioni oggetto della verificazione e tenuto conto degli errori materiali contenuti nei verbali, si ricava quanto segue:

punto 1 dell’ordinanza istruttoria: al candidato B. possono essere attribuiti n. 9 voti di preferenza per la Sezione n. 24 di Arzano;

punto 2 dell’ordinanza istruttoria:

– nella sezione n. 104 di Napoli, dal verbale sezionale risultano attribuiti 26 voti di preferenza al candidato S. che trovano corrispondenza nelle tabelle di scrutinio, mentre i voti di lista risultano 10. Al riguardo, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della legge regionale Campania n. 4/2009, secondo cui la doppia preferenza può essere espressa solo in favore di candidati di sesso diverso della medesima lista (con la conseguenza che la somma delle preferenze dei candidati maschi non potrebbe mai superare il numero complessivo dei voti di lista) e come richiesto dallo stesso ricorrente nell’impugnativa, al controinteressato possono essere sottratte n. 16 preferenze eccedenti quelle di lista;

– nella sezione 50 di Portici, dal verbale sezionale risulta 1 voto di preferenza attribuito al candidato S. che trova corrispondenza nelle tabelle di scrutinio, mentre non risultano voti di lista. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della legge regionale Campania n. 4/2009 e come richiesto dallo stesso ricorrente, al controinteressato può essere sottratta la preferenza accordata eccedente quella di lista;

– nella sezione 35 di Torre Annunziata, dal verbale sezionale risultano 21 voti di preferenza attribuiti al candidato S. che trovano corrispondenza nelle tabelle di scrutinio dello stesso candidato e nei voti di lista risultanti dal verbale sezionale e dalla tabelle di scrutinio. Tuttavia è stata rilevata una differenza tra i voti di lista (n. 21) e le preferenze totali riportate nel verbale e nelle tabelle di scrutinio ove si trovano 23 preferenze espresse in favore di candidati di sesso maschile e 3 preferenze in favore di candidati di sesso femminile.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della legge regionale Campania n. 4/2009, e come richiesto dallo stesso ricorrente, al controinteressato possono essere sottratti 2 voti eccedenti quelli di lista.

– nella sezione 49 di Torre Annunziata, dal verbale sezionale risultano 83 voti attribuiti al candidato S. che trovano corrispondenza nelle tabelle di scrutinio dello stesso candidato, mentre i voti di lista risultano 77. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della legge regionale Campania n. 4/2009, e come richiesto dallo stesso ricorrente, al controinteressato possono essere sottratti n. 6 voti eccedenti quelli di lista.

Punto 3 dell’ordinanza istruttoria: la verifica non ha confermato le censure del ricorrente;

Punto 4a dell’ordinanza istruttoria: la verifica non ha confermato le censure del ricorrente.

Punto 4b dell’ordinanza istruttoria: nella sezione 15 del Comune di Napoli dal verbale sezionale risultano assegnati al S. n. 4 voti, mentre nella tabella di scrutinio risultano n. 3 voti, per cui al controinteressato deve essere sottratto un voto;

nella sezione 167 del Comune di Napoli, dal verbale sezionale risultano assegnati al S. n. 0 voti, mentre nella tabella di scrutinio risultano n. 10 voti, per cui al controinteressato devono essere assegnati 10 voti in più;

nella sezione 471 di Napoli, dal verbale sezionale risultano assegnati al S. n. 4 voti, mentre nella tabella di scrutinio risultano n. 0, per cui al controinteressato devono essere sottratti 4 voti.

nella sezione 501 di Napoli, dal verbale sezionale risultano assegnati al S. n. 7 voti, mentre nella tabella di scrutinio risultano n. 0, per cui al controinteressato devono essere sottratti 7 voti.

Punto 5 dell’ordinanza istruttoria: la verifica non ha confermato le censure del ricorrente.

Punto 6 dell’ordinanza istruttoria:

nella sezione 47 del Comune di Ercolano è risultata la mancata assegnazione al ricorrente di n. 3 voti;

nella sezione 645 del Comune di Napoli è risultata la mancata assegnazione al ricorrente di n. 2 voti.

nella sezione 44 del Comune di Torre Annunziata è risultata la mancata assegnazione al ricorrente di n. 3 voti.

Punto 7 dell’ordinanza istruttoria: è risultata corrispondenza tra i voti di preferenza riportati nelle tabelle di scrutinio e quelli espressi nel verbale sezionale.

Dalla verifica istruttoria emerge che al ricorrente possono essere assegnati non più di 17 voti, mentre al candidato S. possono essere sottratti 37 voti, ma vanno aggiunti 10 voti non attribuiti (quindi possono essere sottratti al massimo 27 voti (37 – 10)).

Pertanto, alla stregua delle suesposte risultanze, le cifre individuali delle parti in causa devono essere così rideterminate: B. F. voti 5611 (5594 + 17), S. R. voti 5645 (5672 – 27).

Avuto riguardo al conteggio effettuato e tenuto conto degli errori materiali contenuti nei verbali, il risultato del voto, quindi, non risulta modificato alla stregua del principio della prova di resistenza.

Infatti, considerando lo scarto iniziale di voti esistente tra i due candidati pari a 78 voti (B. F. voti 5594; S. R. voti 5672), attribuendo al candidato B. i 17 voti riscontrati, sottraendo a S. R. i 37 voti erroneamente assegnati e attribuendo a quest’ultimo i 10 voti sottratti, il controinteressato S. conserva comunque un vantaggio pari a 34 voti.

Peraltro dalla verifica svolta dalla Prefettura (per quel che rileva ai fini del presente giudizio) non emergono profili che confermino in modo certo l’intenzione di alterare l’esito della consultazione elettorale o tali da compromettere definitivamente l’affidabilità del risultato finale. Infatti i seggi elettorali interessati, nel riportare i voti ottenuti dai due candidati, hanno commesso degli errori materiali a favore sia dell’uno che dell’altro candidato, il che sembra escludere – in questo ambito – un intento palesemente rivolto a favorire un candidato piuttosto che un altro. Ciò anche tenuto conto dell’entità dell’istruttoria eseguita, che si è articolata in ben 5 sedute che hanno riguardato un considerevole numero di sezioni elettorali, dalla quale sono emerse irregolarità in numero e consistenza notevolmente inferiori rispetto a quelle inizialmente lamentate.

È possibile procedere ora all’esame dei motivi aggiunti depositati il 3.11.2010.

Il ricorrente, anche sulla base di quanto accertato nel corso dell’istruttoria, chiede di estendere le verifiche ad altri seggi alla luce del verbale modello 271 – AR, acquisito il 1.10.2010 a seguito di accesso agli atti.

I motivi aggiunti devono però essere dichiarati inammissibili

Al riguardo, aderendo ad un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, si osserva che il ricorrente può proporre motivi aggiunti per censurare ulteriori illegittimità riguardanti le medesime operazioni solo quando queste sono già risultate oggetto di originarie e tempestive doglianze, che abbiano indicato la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni elettorali cui si riferiscono le stesse schede, tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete.

Mentre i motivi aggiunti non sono ammissibili quando, dopo la scadenza del termine decadenziale per l’impugnazione della proclamazione degli eletti, il ricorrente deduca vizi delle operazioni elettorali emersi dalle verifiche istruttorie ed ulteriori rispetto a quelli già dedotti con il ricorso introduttivo, poiché l’attribuzione di tali voti si risolverebbe in una vera e propria inammissibile "mutatio libelli" (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 288 del 10 marzo 2010; Consiglio di stato, sez. V, 11 maggio 2007, n. 2357; Consiglio Stato, sez. V, 9 settembre 2005, n. 4653), così come è avvenuto appunto nel caso in esame.

I motivi aggiunti sono, infatti, ammessi solo per una miglior specificazione delle censure già individuate e sollevate con il ricorso principale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V n. 370 del 4.2.2004; idem, n. 7320 del 18.11.2003; idem, n. 3865 del 30.6.2003): "il ricorso ai motivi aggiunti deve considerarsi eccezionale e meramente eventuale, per i casi in cui le censure originariamente proposte possano trovare motivi di puntualizzazione e specificazione nei risultati degli accertamenti istruttori; pertanto, essi non sono ammissibili quando, dopo la scadenza del termine decadenziale per l’impugnazione della proclamazione degli eletti, il ricorrente deduca vizi delle operazioni elettorali emersi dalle verifiche istruttorie ed ulteriori rispetto a quelli già dedotti con il ricorso introduttivo".

Applicando i suesposti principi alla vicenda in esame, il ricorrente, dopo aver acquisito il verbale mod. 271 – AR, a seguito dell’accesso avvenuto il 1.10.2010, pretende di estendere le originarie deduzioni alle pretese difformità dei dati dei verbali sezionali rispetto alle cifre elettorali individuali riportate nel predetto modello, doglianze che però non sono state specificamente evidenziate nel ricorso introduttivo, in cui si censurava l’alterazione dei verbali sezionali e la loro difformità rispetto ai dati delle tabelle di scrutinio.

In senso contrario non giova nemmeno quanto dedotto dall’interessato secondo cui l’accesso al predetto verbale è avvenuto in data successiva al termine di proposizione del ricorso, poiché il ricorrente non ha fornito elementi idonei a giustificare la tardività di tale acquisizione: dagli atti di causa, infatti, risulta una sola richiesta di accesso presentata il 3 maggio 2010, che non fa alcun riferimento al modello 271 – AR, che viceversa viene espressamente menzionato per la prima volta nella richiesta del 1.10.2010, presentata dopo le prime due sedute della verificazione del 21 e 27 settembre 2010.

Tanto è sufficiente ai fini della reiezione del ricorso principale, cui consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono – a giudizio del Collegio – giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione, ponendo tuttavia definitivamente a carico del ricorrente principale, in ossequio al principio della soccombenza, le spese di verificazione, che vanno liquidate, in favore dei funzionari che hanno svolto tale attività istruttoria, nella complessiva misura di Euro 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando:

1) respinge il ricorso principale;

2) dichiara, per l’effetto, improcedibile il ricorso incidentale;

3) dichiara inammissibile i motivi aggiunti proposti dal ricorrente principale.

Spese come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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