Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 14-02-2011, n. 5373 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il PG di Perugia ricorre avverso la sentenza di "patteggiamento" di cui in epigrafe che ha applicato la pena nei confronti di M. C. per i reati i guida sotto l’influenza dell’alcool e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico.

Lamenta la mancata applicazione della confisca.

Il ricorso è fondato.

A seguito della trasformazione in sanzione amministrativa della confisca del veicolo condotto dal trasgressore, conseguente alle modifiche introdotte dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, artt. 186 e 187 C.d.S., deve comunque ritenersi, in mancanza di disposizioni transitorie, che, in caso di "patteggiamento", il giudice penale debba comunque disporre la confisca (ora, qualificata appunto come sanzione amministrativa accessoria) con la sentenza che, poi, a cura del cancelliere va trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2).

Tale conclusione non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1: le violazioni di che trattasi, infatti, non integrano ipotesi di condotte illegali amministrative, ma esclusivamente penali, solo che ad esse si applica (ora) una sanzione che ha natura amministrativa (confisca del veicolo), mentre l’art. 1 citato recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", dovendosi intendere quest’ultima come violazione "amministrativa" (v.

Sezione 4, 6 ottobre 2010, Proc. gen. App. Bari in proc. Losacco, n. 41080).

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la confisca dell’auto, che dovrà essere rivalutato dal giudice competente, alla luce dei principi sopra indicati.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente al punto concernente la confisca dell’auto e rinvia al Tribunale di Terni per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *