Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 14-02-2011, n. 5571 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.1. Con sentenza del 9 febbraio 2010 la Corte d’appello di Brescia, giudicando sul rinvio disposto dalla Cassazione che aveva annullato la sentenza d’appello limitatamente al delitto di tentata estorsione, decideva come segue:

– proscioglieva Z.A. dal reato di cui all’art. 393 c.p., così derubricata l’originaria imputazione di tentata estorsione, per sopravvenuta prescrizione;

– rideterminava la pena per i residui reati di diffamazione e minaccia in mesi cinque di reclusione (la pena originaria, ritenuto più grave il delitto di tentata estorsione e unificati gli altri nel vincolo della continuazione, era stata fissata dal giudice di primo grado in mesi dieci di reclusione ed Euro 200 di multa);

– confermava la condanna al risarcimento del danno liquidato in Euro 30.000.

Contro detta decisione ricorre l’imputata che ne chiede l’annullamento, denunciando:

– inosservanza della legge penale, perchè il giudice, nel determinare la pena per i reati residui, individuata la violazione più grave nella diffamazione, infliggeva la pena della reclusione, senza considerare che il reato di diffamazione, appartenendo alla competenza per materia del giudice di pace, è punito con le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2, lett. a), nessuna delle quali ha natura detentiva;

– manifesta illogicità della motivazione, perchè il giudice, derubricando l’imputazione di tentata estorsione in quella meno grave di ragion fattasi, non ha corrispondentemente ridotto l’entità del danno liquidato.

Il difensore della parte civile ha depositato memoria con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o quanto meno rigettato.

P.2. I motivi di ricorso sono fondati.

Il giudice del rinvio, riqualificato il fatto da tentata estorsione in ragion fattasi e dichiaratane l’estinzione per sopravvenuta prescrizione, doveva rideterminare la pena dei residui delitti di diffamazione e minaccia aggravati, i quali, sciolto il vincolo della continuazione con l’originario delitto di estorsione tentata, avevano riacquistato la propria autonomia sanzionatoria.

Per la precisione, posto che sulla statuizione – adottata dal giudice di primo grado – che ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate si era formato il giudicato, ai reati di diffamazione e minaccia, non più aggravati, ricadendo essi a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), nella competenza del giudice di pace, andavano applicate le sanzioni previste dall’art. 52 D.Lgs. cit. e quindi: al reato di diffamazione, la pena della multa da Euro 258 a Euro 2582 oppure della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità; al reato di minaccia, la multa fino a Euro 51.

La sentenza impugnata ha correttamente individuato la violazione più grave nella diffamazione, ma ha inflitto, per tale reato, una pena diversa da quella prevista dalla norma penale e, quindi, dev’essere annullata sul punto con rinvio.

La sentenza è incorsa in error in iudicando anche in ordine alla statuizione che ha confermato l’entità del danno liquidato, perchè la differenza tra il delitto di estorsione e quello di ragion fattasi non è puramente nominale, ma, derivando dalla natura della pretesa fatta valere, del tutto ingiusta nel primo caso e fondata invece su un diritto tutelabile davanti al giudice nel secondo caso, si riflette necessariamente sulla gravità dell’offesa arrecata alla vittima, cosicchè la derubricazione del fatto contestato non può non comportare una qualche riduzione dell’importo del danno originariamente liquidato.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata nei punti testè indicati, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’appello che provvedere a determinare la pena e l’ammontare del danno attenendosi ai principi sopra delineati.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e alla liquidazione del danno da risarcire e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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