Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 14-02-2011, n. 5357 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Modena, con sentenza emessa il 15/04/010, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di S.K. – imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (come contestato in atti) – con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante ex art. 61 c.p., n. 11 bis, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p..

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 22/09/010, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Modena – tenuto conto peraltro della peculiare natura processuale della sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione; ivi comprese la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., per l’assoluzione dell’imputato, nonchè la congruità della pena applicata.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche, perchè non correlate alle ragioni poste a base della decisione impugnata. Sono, comunque, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Nella fattispecie concreta – stante la prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante ex art. 61 c.p., n. 11 bis, – non ha rilevanza la declaratoria di illegittimità costituzionale della citata aggravante (vedi sent. Corte Costituzionale n. 249/010), poichè la stessa non è stata valutata ai fini della determinazione della pena. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da S.K. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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