Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 14-02-2011, n. 5356 Acque pubbliche e private

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Rieti, con ordinanza emessa il 22/04/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di R.F., quale sindaco del Comune di Poggio Mirteto, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip sede, in data 29/03/010, avente per oggetto gli impianti di depurazione ubicati nel territorio di Poggio Mirteto – rigettava il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva:

1. che nella fattispecie non sussistevano gli elementi costitutivi del reato de quo,poichè il Comune di Poggio Mirteto era provvisto dell’autorizzazione per lo smaltimento e lo scarico delle acque reflue, procedimento che di fatto inglobava lo stoccaggio dei fanghi, che non erano altro che il prodotto della prima fase di Hi smaltimento;

2. che, comunque, la decisione impugnata non era motivata quanto alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti il sequestro preventivo de quo, perchè fondata su erronea valutazione delle risultanze processuali.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 12/01/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Il Gip del Tribunale di Rieti, con decreto in data 29/03/09, disponeva il sequestro preventivo degli impianti di depurazione ubicati in località San Paolo del Comune di Poggio Mirteto, di proprietà del predetto Comune, il tutto in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, contestato a R. F., quale sindaco del Comune.

Il Tribunale di Rieti, con ordinanza emessa il 20/04/010, respingeva l’istanza di riesame avanzata da R.F.. Questi proponeva l’attuale ricorso per Cassazione; ricorso circoscritto alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Rieti non ha motivato un punto fondamentale della decisione.

Risulta accertato, invero, quanto al fumus commissi delicti – relativo al reato di cui al D.Lgs. n. 156 del 2002, art. 256, comma 2, – che presso i due impianti di depurazione vi erano cumuli di fanghi ormai essiccati di vegetazione spontanea.

Detto accertamento, tuttavia non è di per sè solo sufficiente ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti.

All’uopo si evidenzia che – ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 127, (come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 12 bis) – i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione.

Orbene, nella fattispecie in esame – attinente, per l’appunto, al deposito incontrollato di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue – il Tribunale non ha accertato se i fanghi ritrovati nelle vasche annesse ai depuratori fossero quelli esitati al termine del complesso processo di trattamento delle acque reflue effettuato negli impianti di depurazione in esame.

Trattasi di carenza assoluta e radicale della motivazione dell’ordinanza de qua su un punto fondamentale della decisione con conseguente preclusione, allo stato dell’esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso.

Va annullato, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Rieti in data 20/04/010 con rinvio a detto Ufficio giudiziario per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rieti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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