T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 10-02-2011, n. 1305 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame la società ricorrente ha impugnato l’iscrizione nel Casellario Informatico delle Imprese disposta dall’intimata Autorità della segnalazione con cui la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura ha fatto presente di aver escluso l’odierna istante dalla gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di digitalizzazione volumi e predisposizione metadati gestionali della collezione Fondo Albrecht Von Haller Biblioteca Nazionale Braidense ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.lgvo n.163/2006, per aver accertato l’identità di parte dell’offerta tecnica della M. con quella di altro concorrente, deducendo a tal fine i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.27 del DPR n.34/2000 e dell’art.45, comma 2, lett.g) della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, nonchè del principio generale della legalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti e assoluto difetto di istruttoria;

2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt.7, 8 e 10 della L. n.241/1990 e mancata attivazione delle garanzie procedimentali previste dall’Autorità nella propria determinazione n.1/2008; difetto di istruttoria.

Sempre con il gravame in trattazione l’attuale istante ha altresì impugnato in via subordinata il provvedimento di esclusione dalla gara contestandone la legittimità per violazione del d.lgvo n.163/2006 e per eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita l’intimata Autorità prospettando in primis la tardività del proposto gravame e confutando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze, chiedendone il rigetto.

Il ricorso – chiamato all’odierna camera di consiglio del 10.01.2011 per la delibazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente – viene ritenuto per la decisione del merito, ai sensi dell’art. 60 del d.lgvo n.104/2010, il quale stabilisce che " In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione"

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti contemplati dalla citata disposizione al fine di consentire un’immediata definizione della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".

Ciò preliminarmente rilevato, in primis il Collegio dichiara non suscettibile di favorevole esame la sollevata eccezione di tardività, atteso che:

a) il termine per impugnare decorreva dal 17 luglio 2010 in cui è stato comunicata l’avvenuta annotazione e sarebbe scaduto il 1° novembre 2010:

b) il gravame è stato presentato per la notificazione in data 28 ottobre 2010 e, pertanto, non può ritenersi tardivo, avute presenti le sentenze della Corte Costituzionale nn.477/2002 e 28/2004 secondo le quali la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante nel momento della presentazione della richiesta all’Ufficiale giudiziario.

Nel merito risulta palesemente fondata la prima delle dedotte doglianze con cui è stata contestata la legittimità della gravata annotazione in quanto fondata su un presupposto erroneo.

Al riguardo è sufficiente far presente che:

a) la citata annotazione fa riferimento all’esclusione della società ricorrente dalla gara de qua ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.lgvo n.163/2006, in quanto l’offerta tecnica della stessa era risultata in parte identica all’offerta tecnica presentata da un altro concorrente;

b) dalla documentazione versata agli atti si evince, invece, che la M.I. era stata esclusa in quanto la sua offerta tecnica non aveva raggiunto il punteggio minimo richiesto.

Ciò premesso, la doglianza in trattazione è fondata ed il proposto gravame va, pertanto, accolto con conseguente annullamento della contestata annotazione e con assorbimento delle altre censure dedotte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 del d.lgvo n.104/2010, il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la contestata annotazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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