Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6944 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’impugnata sentenza, pubblicata il 24.5.2005 e non notificata, la commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la decisione della commissione tributaria provinciale di Milano, di rigetto di due ricorsi proposti da Cesi s.r.l. avverso altrettanti avvisi di accertamento dell’agenzia delle entrate, ufficio locale di Desio, in materia di Irpeg e Ilor, concernenti la ripresa a tassazione di maggiore imponibile degli anni 1995 e 1996 per l’accertata contabilizzazione di costi relativi a operazioni inesistenti.

La commissione regionale ha osservato che la parte ricorrente non aveva prodotto alcuna prova a sostegno della eccepita contraria situazione di esistenza delle operazioni dette.

Propone ricorso per cassazione la società deducendo due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, la società Cesi rispettivamente deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c., per "omessa decisione su punti decisivi della controversia". Assume che il giudice d’appello non si è pronunciato su due eccezioni dalla contribuente formulate "nell’atto di controdeduzioni"; che il medesimo ha respinto il ricorso con motivazione meramente apodittica, senza considerazione di quanto sostenuto a proposito dell’oggetto dei rapporti commerciali sottostanti le contestate fatture; che non spetta al contribuente dimostrare la realtà delle operazioni sottostanti la fattura; che nessuna motivazione è stata adottata in ordine al rilievo di inesistenza di danno per l’erario.

2. – Il motivo – che compendia critiche eterogenee – è in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ inammissibile per difetto di autosufficienza, nella parte in cui, alludendo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., non trascrive il tenore del motivo il cui esame sarebbe stato omesso, al fine di potersene cogliere il livello di pertinenza e di specificità, nè indica l’atto processuale cui riferire la formulazione delle richiamate "eccezioni", doverosa essendo la considerazione che finanche illogica appare la menzione di un asserito "atto di controdeduzioni" a fronte della rivestita qualità di appellante della società Cesi.

E’ comunque infondato nel riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, stante che, in contrario, la motivazione della impugnata sentenza è ben sufficiente a esplicitare la ratio decidendi nel riferimento alla non fornita dimostrazione di esistenza delle operazioni sottostanti le fatture.

La sentenza impugnata evidenzia essere stata "accertata l’oggettiva inesistenza delle operazioni economiche cui fanno riferimento le fatture", con valutazione di merito che la ricorrente non censura sul versante della congruità, mediante riferimento a fatti decisivi idonei a smentire l’inferenza (ex art. 360 c.p.c., n. 5). Questa premessa è alla base del conseguente esatto riferimento della sentenza medesima all’inversione dell’onere della prova, tenuto conto del principio generale per cui l’inesistenza di passività dichiarate può essere desunta da presunzioni semplici, in presenza delle quali grava sul contribuente l’onere della prova contraria (cfr., sia in tema di imposizione diretta che di Iva, Cass. 2010/9784; Cass. 2008/15395).

Donde in ciò si esaurisce l’onere motivazionale idoneo a sorreggere la decisione, non essendo il giudice tenuto a discutere a confutare ogni deduzione difensiva, sebbene unicamente a esplicitare le fonti del proprio convincimento.

3. – Con il secondo motivo la società deduce "falsa applicazione e violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 917 del 1996, art. 75, (rectius) D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 75. Falsa applicazione e interpretazione delle prove".

Sostiene non essere vera l’affermazione del giudice d’appello in ordine alla mancanza di prove della esistenza dei costi contabilizzati. Di contro la prova assume esser stata fornita mediante l’allegazione delle fatture regolarmente imputate al conto economico.

4. – Questo secondo motivo è inammissibile in quanto incentrato su una mera asserzione, opposta a quella rinveniente dalla valutazione operata dal giudice di merito. Tale appare l’assunto di doversi in concreto dedurre la prova della effettività delle operazioni sottostanti le fatture dalla avvenuta imputazione nel conto economico.

Lo stesso in ogni caso si risolve nella prospettazione di una tesi giuridicamente errata, essendo il dato della regolare registrazione delle fatture nella contabilità dell’imprenditore inopponibile al terzo (quale, nella specie, è l’amministrazione finanziaria); e come tale del tutto neutro agli specifici fini della prova della veridicità della corrispondente operazione commerciale.

Il ricorso è in conclusione rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *