Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 14-02-2011, n. 5354 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip del Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza emessa il 27/01/010 disponeva l’archiviazione del procedimento n. 604/09 RGNR nell’ambito del quale il Codacons, quale parte offesa, si era opposto alla richiesta di archiviazione.

Il rappresentante legale del Codacons proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e c).

In particolare il ricorrente esponeva che l’avviso dell’udienza camerale del 14/01/010 (fissata ex art. 410 c.p.p., comma 3) non era stato notificato nel domicilio eletto dalla persona offesa ed ossia presso il procuratore speciale nominato in atti, avv. Tabano Maria Cristina con studio legale in via Otranto 18, Roma; con conseguente nullità dell’udienza medesima e dei successivi provvedimenti, il tutto ex art. 127 c.p.p., comma 5.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto impugnato.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 11/05/010, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La difesa del Codacons ricorrente presentava in data 08/11/010 memoria difensiva con la quale insisteva nelle sue richieste.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Codacons presentava in data 06/05/09 esposto presso il PM del Tribunale di Civitavecchia avverso l’iniziativa di periodica manifestazione pubblica denominata Game Fair da svolgersi in località (OMISSIS), evidenziando la sussistenza degli eventuali reati di cui all’art. 734 c.p., L. n. 394 del 1991, art. 30, art. 1161 c.n., art. 674 c.p..

Il Codacons, quale persona offesa, nominava proprio difensore di fiducia l’avv. Tabano Maria Cristina del foro di Roma ed eleggeva domicilio per le comunicazioni di rito presso il medesimo in Roma nella via Otranto n. 18.

Il competente PM, all’esito delle indagini preliminari, chiedeva l’archiviazione del procedimento n. 604/09 RGNR, scaturito dall’esposto del Codacons, che, a sua volta, proponeva tempestivamente opposizione all’archiviazione, ex art. 410 c.p.p., comma 1.

Il Gip del Tribunale di Civitavecchia, all’esito dell’udienza camerale fissata per il 14/01/010 – ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 3, art. 409 c.p.p., comma 2; udienza in cui non era presente il Codacons – con ordinanza emessa il 27/01/010, disponeva l’archiviazione del procedimento.

Il Codacons proponeva l’attuale ricorso.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che l’avviso della udienza camerale del 14/01/010 è stato notificato al Codacons, quale persona offesa, non nel suo domicilio eletto presso l’avv. Tabano Maria Cristina nella via Otranto n. 18, Roma, ma nel recapito sito nel viale (OMISSIS), a mani dell’avv. Di Ascenzo Gianluca.

Trattasi di notifica nulla sia perchè non eseguita nel domicilio specificamente indicato dal Codacons (via Otranto n. 18, Roma, studio dell’avv. Maria Cristina Tabano) sia perchè eseguita presso altro domicilio (viale (OMISSIS)) a mano di persona diversa dal rappresentante legale del Codacons; con conseguente violazione del principio del contraddittorio, ex art. 127 c.p.p., comma 5, e art. 409 c.p.p., comma 6.

Va annullato, pertanto, il provvedimento di archiviazione del Gip del Tribunale di Civitavecchia in data 27/01/010, con rinvio a detto Tribunale per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Civitavecchia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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