Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 14-02-2011, n. 5353 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Imperia, con ordinanza emessa l’08/01/010 – provvedendo sull’appello, ex art. 322 bis c.p.p., proposto nell’interesse di E.C., quale rappresentante legale della "Elisei Costruzioni srl" avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Imperia in data 13/11/09, con la quale è stata respinta l’istanza di revoca del sequestro preventivo disposto in data 22/07/09 ed avente per oggetto l’autocarro tg (OMISSIS) – rigettava il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva che erano venute meno le condizioni legittimanti il sequestro dell’autoveicolo poichè lo stesso era stato inserito, con provvedimento della Sezione Regionale del Piemonte in data 17/02/09, tra i veicoli utilizzabili dalla società "Elisei Costruzioni srl" per il trasporto dei rifiuti.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 12/01/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Imperia, con decreto emesso il 22/07/09, disponeva, ex art. 321 c.p.p., commi 1 e 2, il sequestro preventivo dell’autocarro tg (OMISSIS) di proprietà della "Elisei Costruzioni srl" perchè utilizzato per il trasporto di rifiuti inerti di demolizioni cod. CER 17.09.04, dalla stessa prodotti; il tutto in mancanza di iscrizione nell’Albo Gestori Ambientali, ed in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a).

Il Gip, con ordinanza in data 13/11/09, respingeva la richiesta di revoca del sequestro preventivo.

Il Tribunale del Riesame di Imperia, con ordinanza in data 08/01/010, respingeva l’appello ex art. 322 bis c.p.p., avanzato da E. C. (quale rappresentante legale della citata srl); che, a sua volta, proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Imperia ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

Trattasi di autocarro utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti inerti di demolizione, passibile di confisca obbligatoria, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 259, comma 2, con conseguente esclusione della revoca del sequestro preventivo; il tutto ai sensi dell’art. 32 c.p.p., comma 2, applicabile nella fattispecie.

Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito;

sono, altresì, errate in diritto. In particolare va rilevato che l’assunto difensivo – che, peraltro, costituisce eccezione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità – inerente all’inserimento, a seguito di provvedimento amministrativo in data 17/02/09 dell’autocarro in sequestro (tg. (OMISSIS)) tra i veicoli lecitamente utilizzabili dalla società per il trasporto dei rifiuti non costituiva circostanza rilevante ai fini della non confiscabilità del veicolo medesimo. Trattasi, invero, di automezzo già utilizzato illecitamente nel periodo compreso dal 29/09/08 all’01/10/08, epoca precedente al citato provvedimento del 17/02/09.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da E.C., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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