Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 14-02-2011, n. 5346

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Asti, con sentenza emessa il 16/03/010, assolveva M.C., dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, per non aver commesso il fatto.

Il PM sede proponeva ricorso immediato per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il PM ricorrente esponeva sostanzialmente che la decisione era errata in diritto quanto alla declaratoria della mancata sussistenza della responsabilità penale dell’imputata.

Tanto dedotto il PM ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto accogliersi il ricorso del PM..
Motivi della decisione

Il ricorso del PM è fondato.

Nella fattispecie è stata contestata a M.C. quale rappresentante legale della Massucco Costruzioni srl il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, o per aver effettuato le operazioni di recupero di rifiuti (mediante frantoio mobile) senza osservare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione n. 1211 del 30/11/07 rilasciata dalla provincia di Cuneo e di cui ai punti 5 ed 11. L’attività di recupero dei rifiuti era stato effettuato presso il cantiere edile della ditta Edilcentro, ubicato come in atti.

Le violazioni riscontrate ed accertate erano attinenti: 1) all’obbligo di comunicazione alla Provincia competente del sito prescelto; 2) al test di cessione da eseguirsi nelle forme di cui all’allegato del D.M. 05 febbraio 1998. Fatti commessi il (OMISSIS).

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale ha fondato la declaratoria di assoluzione dell’imputata sulla circostanza che di fatto l’attività di gestione di recupero dei rifiuti speciali (costituita da residui di demolizione edili) era gestita direttamente dalla ditta Edilcentro, titolare del cantiere. La ditta Massucco Costruzioni srl, si era limitata a fornire a noleggio il macchinario (ossia il frantoio mobile necessario per la frantumazione dei rifiuti edili) unitamente all’operatore dello stesso; operatore che aveva svolto l’attività seguendo esclusivamente le direttive dei tecnici della ditta Edilcentro. Trattasi di motivazione errata in diritto. Invero la Massucco Costruzioni srl nella persona del suo rappresentante legale – a prescindere della gestione dell’attività di recupero dei rifiuti, come operata in concreto-quale titolare della relativa autorizzazione n. 1211 del 30/11/07, restava comunque penalmente responsabile sia dell’attività di recupero dei rifiuti effettuata mediante il proprio frantoio mobile; sia dell’osservanza delle prescrizioni previste nella citata autorizzazione.

Va annullata, pertanto, nei termini sopra evidenziati, la sentenza del Tribunale di Asti in data 16/03/010 con rinvio alla Corte di Appello di Torino per il giudizio di 2^ grado.
P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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