Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 14-02-2011, n. 5345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa il 10/11/08; dichiarava C.L., colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, e lo condannava alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non sussistevano gli elementi costitutivi del reato de quo; trattandosi di trasporto di rifiuti propri per i quali non era necessaria autorizzazione alcuna.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Firenze ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare il giudice del merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che C.L., quale rappresentante legale della "Capitoni sas di Capitoni Luca & C." – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – provvedeva a trasportare e scaricare sul terreno dell’azienda agricola "Villa Francesca" terra da riempimento, che costituiva rifiuto speciale non pericoloso, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 184, lett. b); il tutto senza essere provvisto della prescritta iscrizione nell’apposito Albo di cui all’art. 212, comma 5, citato decreto.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a).

Le censure dedotte nel ricorso sono infondate sia perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito, sia perchè errate in diritto.

Invero la terra trasportata dalla ditta Capitone costituiva – come già evidenziato sopra – rifiuto speciale non pericoloso, prodotto da terzi, per il cui trasporto era necessaria l’iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali, come prescritto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, comma 5.

All’uopo, peraltro, va evidenziato che – anche se si versasse nell’ipotesi di rifiuti propri per fatto commesso il (OMISSIS), epoca precedente alla modifica della norma di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, comma 5; modifica introdotta dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 30, – sussisteva comunque il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, avendo il ricorrente utilizzato mezzi propri non autorizzati Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 3^ Sent. N. 8300 del 25/11/2005, rv 246334; Cass. Sez. 3^ Sent. N. 9465 del 25/11/08, rv 242984.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.L. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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