T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-02-2011, n. 1326 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Nel premettere l’art. 1 sexies della L. n. 168 del 31 marzo 2005, a mente del quale "a decorrere dall’anno scolastico 2006200 7 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti" e "i posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico… sono riservati in via prioritaria ad un apposito corsoconcorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico.200506, almeno un anno di incarico di presidenza", riferiscono i ricorrenti che, in virtù di tale disposizione normativa, è stato emesso il D.M. 3 ottobre 2006 con cui è stato indetto il "Corsoconcorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi dell’art.1sexies, della legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell’art. 3bis, della legge 17 agosto 2005, n. 168".

Riferiscono altresì che, avendo i requisiti previsti dal bando, hanno partecipato alla prima fase concorsuale (quella dell’esamecolloquio prevista dall’art. 10 del bando), e che, riconosciuti idonei, hanno avuto l’accesso al corso di formazione.

Ancorché, secondo quanto dichiarato dalle Istituzioni scolastiche organizzatrici. i ricorrenti "…hanno superato positivamente le attività formative", la commissione giudicatrice del corsoconcorso ha ritenuto di attribuire ai ricorrenti un punteggio inferiore a punti 42/60 quale somma tra la prova scritta e la prova orale, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del bando e, conseguentemente, ha concluso per il mancato superamento del concorso dei ricorrenti.

1.1.- Avverso detto risultato, i ricorrenti insorgono in giudizio, con ricorso notificato in data 11 agosto 2007, deducendo i seguenti motivi:

a.- violazione delI’art. 15, comma 2, parte prima, del bando di concorso D. M. 03.10.2006; violazione dei principi di buon andamento della P. A.; azione amministrativa farraginosa, contratta e superficiale; disparità di trattamento con i candidati che hanno partecipato al corsoconcorso presso gli altri Uffici scolastici regionali a livello nazionale in considerazione della unicità della prova selettiva;

b.- violazione dell’art. 15, comma 2, seconda parte del bando di concorso D.M. 3 ottobre 2006; inversione delle fasi concorsuali; ulteriore profilo di illegittimità per errata organizzazione dell’USR Lazio e cattivo andamento della P.A. in violazione dell’art. 97 Cost.; non osservanza della nota ministeriale prot. 1271 del 23 ottobre 2006 in riferimento alla mancata convocazione dei candidati nei termini per il sostenimento del colloquio orale;

c.- violazione, sotto altro profilo, dell’art. 15, comma 2, prima parte del bando ci cui al D.M. 3 ottobre 2006; violazione del principio di buon andamento della P.A;

d.- sotto diverso profilo: illegittimità della traccia afferente la prova scritta perché vertente su tematiche non trattate nel corso e contrarietà all’art. 16 comma 2 del bando di concorso; eccesso di potere, ingiustizia manifesta; violazione ed errata applicazione del DPR 487/94.

e.- mancata osservanza da parte della commissione giudicatrice delle indicazioni ministeriali sulle modalità di conduzione del colloquio orale, in particolare della nota min. P.I. prot. A00DGPER. 11481/Uff. II del 1/6/2007; eccesso di potere; violazione dell’art. 16, comma 1 bando di concorso;

f.- sotto altro profilo eccesso di potere, violazione della "par condicio" tra candidati, ingiustizia manifesta per aver la commissione giudicatrice formulato le medesime domande estratte a sorte su un numero predeterminato di 30.

1.2.- Con ordinanza collegiale 1131/2001 il Collegio ha disposto incombenti istruttori che sono stati ottemperati dall’amministrazione scolastica mediante deposito di relazione documentata recante la data del 23 ottobre 2007.

1.3.- Alla camera di consiglio del 15 novembre 2007, con ordinanza collegiale 5257/2007, l’istanza cautelare è stata respinta.

1.4.- Con motivi aggiunti notificati in data 14 novembre 2007, i ricorrenti impugnano gli atti di seguito indicati:

a.- valutazione delle prove orali sostenute dai ricorrenti nel corsoconcorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.M. 3.10.2006, pubblicato su G.U. – 4" Serie speciale n. 76 del 6.10.2006, di cui all’art. 15, comma 8 e art. 16, comma 3 lett. a) del bando;

b.- tutti i verbali della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento a quelli riguardanti lo svolgimento della quarta fase della procedura concorsuale de qua (esame finale) e segnatamente i verbali riguardanti la valutazione della prova scritta e della prova orale dei candidati ricorrenti nonché quelli riguardanti la predisposizione delle graduatorie generali di merito, redatte dalla Commissione giudicatrice ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del D.M. 03/10/2006 e di ogni altro atto, documento o provvedimento anche di estremi ignoti comunque connesso alla fase di selezione della procedura concorsuale impugnata;

c.- i verbali nn. 64 deI 13 giugno 2007, 71 del 5luglio 2007 e 72 del 16 luglio

2007, con i quali la commissione giudicatrice ha determinato i criteri e le modalità di valutazione delle prove relative all’esame finale (ultima fase della procedura concorsuale de qua);

d.- i verbali n. 66 del 26 giugno 2007, n. 68 del 2 luglio 2007, n. 67 del 28 giugno 2007, n. 71 del 5 luglio 2007, con i quali la commissione giudicatrice ha espresso le valutazioni per gli elaborati redatti dai candidati durante la prova scritta dell’esame finale

e.- i verbali nn. 77 del 18 luglio 2007, 78 del 19 luglio 2007, 82 del 23 luglio 2007, 83 del 23 luglio 2007, n. 84 del 24 luglio 2007, con i quali la medesima commissione giudicatrice ha espresso la votazione riportata da ciascun candidato ricorrente al termine della prova finale;

f.- il verbale n. 93 del 30 luglio 2007, con il quale la Commissione giudicatrice ha formato le graduatorie generali di merito, sul presupposto della valutazione determinata dalla somma del punteggio conseguito (prova scritta + prova orale) nella graduatoria di merito di cui all’art. 16 del bando.

g.- nonché dei verbali inerenti la valutazione riportata da ciascun candidato nella prova scritta e nella prova orale, valutazioni queste che hanno concorso a determinare il punteggio finale complessivo attribuito agli odierni ricorrenti;

e conseguentemente per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di poter sostenere un nuovo colloquio individuale, previa definizione dei criteri di valutazione conformi al bando della presente procedura concorsuale con l’ordine, in via giudiziale, di costituzione di nuova commissione giudicatrice.

Con detti motivi aggiunti, i ricorrenti nel premettere di rinunciare alla prima e alla seconda domanda di cui alle conclusioni del ricorso (recte: rinuncia ai primi quattro motivi di ricorso), deducono ulteriori due motivi, rubricati e sintetizzati nel modo che segue:

a.- sotto altro profilo rispetto a quello censurato nel punto 4 di diritto di cui al ricorso introduttivo, si contesta la violazione dell’art. 12, commi 1 e 2, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e seguenti modificazioni; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di trasparenza;

b.- violazione dell’art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; sotto altro profilo assoluto difetto di motivazione; eccesso di potere; violazione del principio di trasparenza amministrativa ex art. 97 Cost. vigente nell’espletamento delle procedure concorsuali.

1.5.- Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2010 il ricorso è riservato in decisione.

2.- Deve preliminarmente darsi atto che i ricorrenti hanno rinunciato ai primi quattro motivi del ricorso principale.

2.1.- Rimangono da esaminare quindi gli ultimi due motivi, con i quali i ricorrenti si dolgono:

– che la prova orale si sarebbe svolta in tempi di durata inferiore a quella prevista dall’art. 16, comma 1, del bando di concorso, fissata "di regola in 45 minuti", e che – sotto altro verso – la commissione giudicatrice, disattendendo la nota ministeriale 11481/Uff. II del 1 giugno 2007 – non avrebbe fatto precedere il colloquio (recte: la prova orale) dalla discussione dell’elaborato (quinto motivo);

– che il colloquio non sarebbe stato strutturato con la previsione di moduli formazione specifica per i diversi settori formativi, come stabilito dall’art. 16, comma 3, del bando di concorso, e che la procedura prevista per la formulazione dei quesiti – predisposizione di trenta domande scritte per ogni argomento di cui al punto b) dell’anzidetta norma del bando estratte a sorte dal candidato e poi rimesse nell’urna – sarebbe stata foriera di disparità di trattamento tra i primi candidati esaminati (tra i quali prevalentemente gli stessi ricorrenti) e gli ultimi.

2.1.1.- Le doglianze non sono apprezzabili, alla stregua di quanto segue:

– è la stessa norma concorsuale che, nel fissare la durata del colloquio, non indica un termine rigido e inderogabile di 45 minuti, ciò desumendosi dall’impiego della locuzione "di regola". Va poi soggiunto, posto che la censura viene dedotta in via induttiva argomentato dalla durata complessiva dei colloqui svoltisi nell’arco dell’intera giornata, che non è accertabile – e i ricorrenti non hanno fornito prova specifica al riguardo – che proprio in relazione al colloquio svolto dai ricorrenti medesimi vi sia stata una significativa contrazione dei tempi di durata della prova;

– il metodo di conduzione e svolgimento del colloquio, in sede di pubblici concorsi, da parte delle commissioni esaminatrici non può che essere tendenzialmente rimesso alla libera valutazione di dette commissioni e trova un limite solo in presenza di previsioni specifiche contenute nei relativi bandi, nella specie insussistenti; consegue che le direttive in proposito poste dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che non trovino fondamento nella normativa posta con il bando di concorso, non si impongono alla commissione giudicatrice;

– la circostanza che il colloquio non sarebbe stato strutturato con la previsione di moduli formazione specifica per i diversi settori formativi, come stabilito dall’art. 16, comma 3, del bando di concorso, viene soltanto asserita non fornendosi elementi di una qualche specificità che consentano di affermare che la commissione esaminatrice abbia deviato dal modulo procedimentale previsto stabilito da detto art. 16;

– non è predicabile che il metodo seguito dalla commissione nella predisposizione dei quesiti del colloquio abbia dato luogo a disparità di trattamento tra i candidati in relazione al momento di svolgimento della prova anche nella considerazione che un candidato sufficientemente preparato, e quindi potenzialmente in grado di rispondere con profitto ai quesiti postigli in sede di esame, non può far dipendere l’esito di quest’ultimo da elementi contingenti e occasionali quale l’essere esaminato prima o dopo altri candidati ed eventualmente essere avvantaggiato dalla conoscenza dei quesiti già oggetto di esame.

3.- Disattesi i motivi formulati con il ricorso principale può passarsi all’esame di quelli dedotti con i motivi aggiunti.

3.1.- Con il primo di essi, nel richiamare l’art. 16 del bando di concorso il quale prevede che l’esame orale verta, tra l’altro, nella effettuazione di una prova orale di inglese e di una prova orale di informatica, si sostiene che la commissione giudicatrice, nel verbale n. 71 del 5 luglio 2007, ha determinato solo le modalità di svolgimento della prova orale limitatamente alla discussione di tre quesiti concernenti la gestione dell’organizzazione scolastica, l’analisi del contesto esterno della scuola e della progettazione formativa e i torni di natura giuridica e finanziaria, senza però specificare l’incidenza nella valutazione complessiva della prova orale riguardante la conoscenza della lingua inglese e della prova di informatica.

Si sostiene inoltre che, non essendo state verbalizzate le domande relative alle predette prove dì inglese e di informatica, né tantomeno le risposte, ciò ha determinato un vulnus alla consequenzialità del procedimento amministrativo ed ancor di più alla trasparenza dell’azione amministrativa con sicura violazione del d.p.r. 487/94.

3.1.1.- La censura non è fondata.

L’art. 16, dopo aver premesso che "la prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno svolto la prova scritta, tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato", e si articola, per quel che qui interessa considerare, "nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, con prevalente riferimento alla pratica informatica, e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché nell’accertamento della conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici" (terzo comma), contiene già, per quanto riguarda l’accertamento della lingua inglese e della pratica informatica, i criteri valutativi da utilizzarsi dalla commissione esaminatrice. La circostanza che quest’ultima abbia proceduto ad una valutazione, necessariamente distinta, ma conducente ad un’unica votazione non è sintomo, a parere del Collegio, del dedotto difetto di motivazione anche in ragione del fatto che la valutazione composita ma contestuale sembra suggerita dalla formulazione della norma del bando.

3.2.- Con il secondo mezzo di gravame dei motivi aggiunti è dedotto il difetto di motivazione nel rilievo che la fissazione nei verbali nn. 64 e 67 di modalità equiparative tra l’indice alfabetico e quello numerico, indicando come riferimenti valutativi le lettere alfabetiche "A" (alta valutazione), "B" (buona valutazione), "S" (sufficiente valutazione), ed "I" (insufficiente valutazione), cui è stato assegnato o un determinato valore a contenuto numerico o una forchetta comprendente un punteggio minimo e uno massimo, non è stato preceduta dalla determinazione dei criteri valutativi per l’attribuzione dell’indice alfabetico e quindi del valore numerico.

3.2.1.- La censura va disattesa nella considerazione che i riferimenti valutativi associati alle lettere alfabetiche sono essi stessi criteri valutativi che giustificano l’attribuzione del voto numerico, consentendo quindi di percepire il percorso seguito dalla commissione nell’assegnazione di quest’ultimo.

4.- Per tutte le considerazioni svolte il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

Giusti motivi spingono a compensare tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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