T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-02-2011, n. 1324 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente si duole del proprio mancato inserimento nelle graduatorie provinciali di cui in epigrafe;

Ritenuto che, in materia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, come la Sezione ha recentemente statuito (TAR Lazio, Roma, III bis 21.01.2011 nr. 644; cfr. in proposito, Cass. UU 12 ottobre 2010 nr. 22805; TAR Reggio Calabria, 30 giugno 2010, nr. 611);

Ritenuto, più specificatamente, che "in materia di graduatorie scolastiche, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l’esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro" (così T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 15 gennaio 2010, n. 99; si veda anche la giurisprudenza richiamata in TAR Reggio Calabria, 30 luglio 2009, nr. 506 e nella pronuncia nr. 611/2010 già citata).

Ritenuto che non vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo la circostanza che sia stato impugnato nell’odierno giudizio l’atto di cui al DM dell’8 aprile 2009, nella parte e nei limiti in cui dovesse interpretarsi in senso di consentire e confermare gli atti impugnati, attesa la natura subordinata della censura, che è strettamente strumentale all’interesse di parte ricorrente che è radicato dal provvedimento puntuale di non ammissione;

Ritenuto, pertanto, di declinare la giurisdizione sulla odierna domanda al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Dlgs 104/2010, con piena compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., da riassumere nei termini di legge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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