Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 14-02-2011, n. 5341

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza emessa l’08/l 1/07, dichiarava B.M., colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, commi 1 e 2, (come contestati ai capi a) e c) della rubrica e come ritenuti in sentenza) e la condannava alla pena complessiva di mesi otto di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda.

Il PM proponeva ricorso immediato per Cassazione, ex art. 569 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b), deducendo censure varie.

La difesa di B.M., con memoria difensiva del 15/06/010, esponeva che, avverso la medesima sentenza del Tribunale in data 08/11/07, era stato proposto appello dalla B.. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza predibattimentale emessa il 21/10/08, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della B. per essere i reati estinti per prescrizione. La sentenza della Corte Territoriale era divenuta irrevocabile il 19/12/08. Tanto evidenziato, la difesa di B.M. chiedeva l’inammissibilità del ricorso del PM. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Tanto premesso in fatto si rileva che la Corte di Appello di Bologna con sentenza emessa il 21/10/08, in riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi b) e c) della rubrica – per i quali vi era stata condanna in 1^ grado – perchè estinti per prescrizione. La sentenza è divenuta irrevocabile il 19/12/08.

Consegue che è venuto meno l’interesse del PG ricorrente a proseguire nella impugnazione de qua, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p., lett. a).
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del PM..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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