T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-02-2011, n. 1322 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dipendente dell’Ufficio Italiano Cambi, partecipava, unitamente ad altri diciannove colleghi, al concorso interno indetto con Comunicazione n. 206 del 7 febbraio 2006, per la copertura di due posti di condirettore. In esito alle valutazioni comparative si collocava al terzo posto. L’incarico di condirettore veniva conferito, alla dott.ssa P. ed al sig. M., classificatisi nell’ordine al primo ed al secondo posto.

Tutti i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale sono impugnati dalla ricorrente per i motivi che seguono:

I. Carenza di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia, carenza di istruttoria – In ordine al V e VI criterio si configura eccesso di potere, ingiustizia manifesta in violazione dell’art. 97 cost. -Violazione della legge 241/90 – Violazione dell’art. 50 del regolamento del personale UIC. L’applicazione dei primi cinque criteri di valutazione (qualità del servizio prestato, preparazione professionale, risultato della prova integrativa, pubblicazioni scientifiche, anzianità nel grado) avrebbe collocato la ricorrente al primo posto a pari merito con il sig. M.. Sarebbe stata l’applicazione del sesto criterio (attitudine ad assolvere le funzioni superiori) a provocare il ribaltamento. Secondo la ricorrente il sesto criterio sarebbe privo di sub criteri idonei a verificare la ragionevolezza della valutazione complessiva e comunque l’amministrazione non avrebbe fornito idonea motivazione anche in chiave comparativa, del punteggio assegnato;

II. Violazione della legge 241/90e dell’art. 97 cost. – Eccesso di potere. Dall’esame comparativo delle esperienze professionali maturate e della qualità delle mansioni svolte emergerebbe uno scarto a favore della ricorrente (in particolare rispetto al candidato M.), non apprezzato dalla commissione valutativa. La ricorrente, in particolare, potrebbe vantare una preparazione diversificata e mansioni caratterizzate dallo svolgimento di incarichi con rilevanza esterna;

III. Violazione dell’art. 28 del d.lgs 165/2001 "accesso alla qualifica di dirigente" – eccesso di potere per carenza di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà, ingiustizia, carenza di istruttoria, disparità di trattamento. Secondo la ricorrente, il d.lgs 165/2001 troverebbe applicazione anche all’Ufficio Italiano Cambi con conseguente illegittimità delle norme regolamentari che hanno consentito la partecipazione alla procedura valutativa di soggetti sprovvisti del diploma di laurea (M.). Quanto alla posizione della dott.ssa P., sarebbe stata oggetto di valutazione un’esperienza professionale risalente all’anno 2000, comunque inquadrabile nel contesto di un indistinto lavoro di gruppo.

IV. Violazione dei termini prescritti dalla circ. 165/2005 ai fini della partecipazione allo scrutinio per l’avanzamento a condirettore. Il sig. M. non avrebbe legittimazione a partecipare alla procedura valutativa avendo presentato domanda oltre i termini prescritti dalla circolare 165/2005.

V. Incompatibilità del dott. B. – Violazione e falsa applicazione della prova valutativa – Eccesso di potere per travisamento dei fatti. La dott.ssa P. avrebbe ricevuto il massimo del punteggio nel rapporto valutativo annuale del 2006 dal dott. B., al contempo presidente della Giunta di scrutinio e Capo del servizio elaborazioni statistiche (SES) ove prestava servizio la dott.ssa P..

VI. Violazione e falsa applicazione della comunicazione n. 206 del 7 febbraio 2006 con la quale l’UIC ha indetto la prova valutativa per la promozione al grado di condirettore – Mancata valutazione dell’attività complessivamente svolta – Mancata valutazione di altri titoli – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della PA. I criteri di valutazione darebbero rilievo anche alle pubblicazioni scientifiche acquisite nel fascicolo d’ufficio, ma questa possibilità sarebbe di fatto consentita solo a coloro che lavorano in settori (quali il SES) per i quali sono previste attività d’ufficio concretantisi in pubblicazioni.

Costituitasi in giudizio, la Banca d’Italia (subentrata ex lege all’UIC), dopo aver ricostruito il sistema delle promozioni e delle connesse valutazioni, così replica, nell’ordine, ai motivi di censura:

1)Quanto alla mancanza di sub criteri nella valutazione dell’attitudine alle funzioni superiori, non vi sarebbero norme che ne impongono l’adozione. Essa sarebbe del resto irragionevole, trattandosi di un giudizio tecnicodiscrezionale di sintesi insuscettibile di frazionamento.

Neppure sussisterebbe il lamentato difetto di motivazione, atteso che l’art. 51 del regolamento del personale prevede la motivazione solo nel caso di valutazione inferiore al minimo. In ogni caso una motivazione sarebbe stata fornita rispetto ai due candidati che nell’attribuzione del relativo punteggio hanno superato gli altri scrutinati aventi punteggio uguale o superiore negli altri fattori, ed essa sarebbe intelligibile e sufficiente.

2) Il punteggio attribuito a M. nell’attitudine alle funzioni superiori sarebbe del tutto congruo e motivato dal ruolo di "capomissione" ripetutamente svolto dal medesimo. In ogni caso esso sarebbe di appena 0,40 punti più elevato di quello riportato dalla ricorrente e, comunque, entrambi i punteggi sarebbero identici a quelli riportati nel precedente scrutinio per valutazione comparativa al grado di condirettore relativo all’anno 2005.

3) Quanto alla censura relativa al non possesso del diploma di laurea da parte del M., il regolamento non lo richiederebbe quale requisito necessario, né potrebbe trovare applicazione il d.lgs 165/2001, atteso che il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’UIC, ai sensi dell’art. 3 della fonte cit, rimane disciplinato nell’ambito dell’ordinamento dell’UIC. In relazione al punteggio assegnato alla dott.ssa P., esso sarebbe pienamente giustificato dal brillante curriculum formativo e professionale.

4) Con riferimento al difetto di legittimazione del M., la difesa dell’amministrazione chiarisce che la partecipazione alle sessioni di avanzamento a condirettore hanno luogo previa opzione da manifestarsi ogni anno. Il M. avrebbe regolarmente esercitato tale opzione per la sessione 2006.

5) Circa la presunta incompatibilità del dott. B., la Giunta di scrutinio sarebbe stata costituita a termini di regolamento. In ogni caso la ricorrente avrebbe riportato un punteggio analogo anche nelle sessioni precedenti quando non era il dott. B. a ricoprire il ruolo di Presidente.

6) Infine, in ordine al vantaggio derivante dal prestare servizio presso ufficio in cui sono previste pubblicazioni, la stessa ricorrente avrebbe in passato prestato servizio presso tali uffici (SES, Ispettorato, etc.) senza che ciò si sia mai tradotto in produzione scientifica.

Anche la controinteressata, dott.ssa P., costituitasi in giudizio, replica alle censure, ribadendo quanto osservato dall’amministrazione e specificando che: 1) sarebbe falsa l’affermazione secondo la quale la ricorrente è risultata prima classificata nel merito comparativo, e che la valutazione sarebbe stata determinata esclusivamente dall’attitudine al grado, atteso che il maggior punteggio riportato dalla ricorrente è da imputare alla maggiore anzianità di servizio, profilo quest’ultimo scarsamente significativo in relazione al merito. Non tenendo conto dell’anzianità, infatti, sarebbe stata la dott.ssa P. la prima classificata; 2) correttamente la dott.ssa P. avrebbe riportato la votazione più elevata nel merito comparativo, trovando la stessa ampio ed esauriente riscontro negli elementi contenuti nel fascicolo personale; 3) le censure dedotte in relazione al ruolo del dott. B., avrebbero dovuto piuttosto essere dirette contro il regolamento, giacchè è questo che disciplina la composizione della Giunta di scrutinio. In ogni caso il punteggio che il capo servizio attribuisce nell’ambito del rapporto valutativo sarebbe solo un elemento del complessivo giudizio. Comunque, dato l’esiguo numero dei Servizi, sarebbe fisiologico che tra i membri della Giunta di scrutinio vi siano anche gli estensori dei rapporti annuali valutativi; quanto alla rilevanza, ai fini del punteggio, delle pubblicazioni scientifiche, si tratterebbe di un comune criterio di natura oggettiva che non può certo considerarsi discriminatorio.

In vista dell’udienza di discussione, la ricorrente controdeduce approfondendo le argomentazioni già svolte. Insiste, in particolare, in ordine all’applicabilità alla fattispecie di cui trattasi delle norme e dei principi di cui al d.lgs 165/2001, evidenziando che l’UIC non dovrebbe considerarsi operante nelle materie del credito e del risparmio, cui l’art. 3 della fonte citata fa riferimento. In ogni caso allo stesso dovrebbero applicarsi i principi generali in tema di rapporto alle dipendenze della Pubblica amministrazione, fra i quali rientra anche quello contemplato dall’art. 28 che prescrive il requisito della laurea per concorrere alla carriera dirigenziale, al quale l’ordinamento dell’UIC avrebbe dovuto adeguarsi, giusto il disposto dell’art. 27. L’argomentazione è altresì approfondita con ulteriore memoria nella quale sono indicati ulteriori elementi a supporto della tesi sostenuta, ricavati dal disposto dell’art. 3 del DL 78/2010. La norma prescrive alla Banca d’Italia di tenere conto, nell’ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011 – 2013, e questa previsione confermerebbe l’esistenza di un generale obbligo di adeguamento alle disposizione che concernono le pubbliche amministrazioni.

Discusso alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Assume priorità logica l’esame della censura relativa all’applicabilità delle norme e dei principi di cui al d.lgs 165/2001, spiegata nell’ambito del terzo motivo di ricorso ed ulteriormente argomentata nelle memorie conclusive, poiché afferisce in particolare alle necessità del diploma di laurea per l’accesso al qualifica dirigenziale (in cui è sussumibile quella di condirettore), posseduta dalla ricorrente (terza classificata a fronte di due posti disponibili), ma non da uno dei vincitori.

La questione è stata di recente scrutinata dalla Sezione: in quell’occasione (del tutto analoga a quella oggetto d’esame) la Sezione ha chiarito che "le disposizioni sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche non si applicano all’UIC, stante l’autonomia dell’ente dal comparto statale per via della sua collocazione nel comparto "banca centrale" a seguito del D.lgs. n. 319/1998 che ha configurato l’UIC come ente "strumentale" della Banca d’Italia. D’altronde lo stesso D.Lg.vo 165/2001 prevede (art. 3 – comma 1) che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti "i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691", cioè in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria. Consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti UIC trova la propria disciplina unicamente nelle disposizioni del relativo Regolamento del personale, trattandosi di ente da annoverarsi tra quelli di cui alla norma citata" (cfr TAR Lazio sez. III bis, 08 maggio 2009, n. 4968).

Non vi sono elementi od argomenti che possano indurre a diverse conclusioni, non essendovi dubbi che l’UIC (oggi la Banca d’Italia) operi nella materia valutaria (richiamata dall’art. 3 cit) e che pertanto la disciplina del rapporto di lavoro e delle connesse progressioni interne restino disciplinate dal regolamento del personale dell’UIC. Non significativa a riguardo appare la norma valorizzata nella memoria conclusiva, poiché l’art. 3 del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010 impone alla Banca d’Italia l’adeguamento del proprio ordinamento ai principi di contenimento della spesa per il triennio 2011/2013, non compiendo riferimento alcuno alla gestione del rapporto di lavoro ed alla relativa disciplina. Ciò, lungi dal fondare una principio generale di adeguamento, conferma la specialità degli enti operanti nel settore valutario e l’autonomia del relativo ordinamento, espressamente salvaguardata, proprio in tema di rapporto di lavoro, dall’art. 3 del d.lgs 165/2001.

Possono essere congiuntamente esaminati i motivi dall’I al III ed il VI. A mezzo degli stessi la ricorrente deduce la ingiustificata preponderanza della valutazione attitudinale alle funzioni superiori, oggetto di valutazione tecnico discrezionale priva di parametri (non essendo specificati sub criteri), la mancanza di motivazioni in ordine al punteggio attribuito a tale fattore, l’incongruità del giudizio in una chiave comparativa avuto riguardo ai contenuti del proprio curriculum, il privilegio di cui godono i funzionari (quali la dott.ssa P.) che a motivo del servizio svolto presso il servizio statistico, hanno avuto occasione di curare pubblicazioni scientifiche.

Gli stessi non possono essere condivisi. La controinteressata ha dimostrato in punto di fatto che nelle valutazioni di merito (ossia guardanti all’esperienza pregressa) che implichino una qualche discrezionalità valutativa, la ricorrente si è comunque collocata alle spalle della dott.ssa P.; in ogni caso la valutazione attitudinale alla funzione dirigenziale (valutazione prognostica proiettata al futuro) ha una sua ragion d’essere in considerazione della diversità e peculiarità delle relative mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte dal candidato, e ben può essere apprezzata per il tramite di un giudizio sintetico sostanzialmente fondato sull’esperienza e sulle capacità valutative della Giunta di scrutinio, ove supportate e sostanziate da dati oggettivi comunque ricavabili dal fascicolo personale di ciascuno dei candidati.

Né, in questo caso, possono essere d’ausilio dei sub criteri che in qualche modo parcellizzino il giudizio attitudinale: al riguardo è stato già chiarito, proprio dalla Sezione in occasione di analoghe controversie riguardanti le procedure di avanzamento del personale dell’UIC, che non solo, nell’ambito del regolamento del personale, non sussistono norme o principi applicabili alle promozioni in questione che richiedano necessariamente l’adozione di sub criteri, ma anche che, ove (seguendo la tesi della ricorrente) l’attribuzione del punteggio per l’attitudine avesse luogo secondo un metodo meccanicistico contemplante l’assegnazione di punteggio a singoli fattori oggettivi, essa porterebbe ad una sostanziale duplicazione del risultato della fase di valutazione dei titoli eliminando quindi ogni spazio di discrezionalità nella fase di valutazione dell’attitudine di competenza della Giunta (cfr. TAR Lazio Sez. III Bis n. 9657/2004 e, da ultimo, n. 4968/2009 cit.).

Quanto al censurato difetto di motivazione, è sufficiente rilevare che l’art. 50 comma 10 del Reg. Pers. prevede la motivazione unicamente nel caso in cui non venga assegnato al candidato il punteggio minimo di idoneità per l’attitudine al grado da conferire, e che, nel caso di specie, la Giunta di scrutinio, seguendo una prassi consolidata, ha fornito una motivazione dei punteggi per la categoria in esame dei candidati risultati in posizione utile ai fini della promozione (sulla legittimità di tale modus procedendi, cfr. TAR Lazio Sez. III Bis, n. 4968/2009, cit).

In relazione alla rilevanza delle pubblicazioni scientifiche, non potendosi dubitare che costituiscano un valido e significativo oggetto di valutazione comparativa, deve solo darsi risposta alla censura strettamente attinente alla discriminazione che deriverebbe dall’essere alcuni ruoli interni maggiormente "proiettati" alla produzione scientifica. A prescindere dalla considerazione che tali ruoli sono aperti (la stessa ricorrente è ad es. transitata dal Servizio statistico), non v’è certo una corrispondenza univoca tra servizio e pubblicazioni scientifiche (non costituisce cioè obbligo di servizio). Queste ultime, per converso, sono frutto di studio e ricerca personale, meritevole di apprezzamento se sfociante in risultati apprezzabili dalla comunità scientifica.

Quanto, infine, allo stretto merito della valutazione comparativa, non può non rilevarsi come un sindacato giurisdizionale sul punteggio attitudinale possa ritenersi ammissibile sono nei limiti dell’eccesso di potere per macroscopici vizi di irrazionalità o illogicità manifesta (TAR Lazio Sez. I 1/2/2008 n. 878) nel caso di specie non ravvisabili (lo scarto fra i punteggi tra i primi tre classificati è minimo e trattasi comunque di soggetti tutti dotati di un notevole curriculum professionale).

Parimenti non condivisibili sono infine le censure riportate nel IV e V motivo di ricorso. Le prime, concernenti la legittimazione del candidato M., sono basate su una presunta tardività della relativa opzione di partecipazione per la sessione 2005, dalla quale discenderebbe una situazione di non scrutinabilità del medesimo nel 2006. Esse oltre ad essere formulate in via ipotetica, sono superate dalla manifestata opzione del M. per la partecipazione allo scrutinio per condirettore relativo alla sessione 2006, restando assorbita ogni vicenda pregressa.

Le seconde sono relative alla posizione di presunta incompatibilità del dott. B.. Nella tesi della ricorrente l’incompatibilità deriverebbe dall’essere stato, il dott. B., capo del servizio ove lavorava la dott.ssa P. (poi risultata vincitrice), nonché dall’essersi – il medesimo – già favorevolmente espresso nei confronti della candidata, giudicandola brillantemente nell’ambito del rapporto informativo annuale.

Invero, come chiarito dalle parti resistenti, il regolamento del personale affida il ruolo di scrutinatori a soggetti apicali dell’UIC che necessariamente, in forza del ruolo svolto, hanno già avuto modo di valutare i propri collaboratori. Né questo appare in conflitto con l’obiettività e l’imparzialità che deve contraddistinguere la procedura valutativa, poiché quest’ultima valorizza espressamente il rapporto informativo annuale, quale elemento che confluisce nel fascicolo personale unitamente a tutti gli altri profili (preparazione professionale, risultato della prova integrativa, pubblicazioni scientifiche, anzianità nel grado). Del resto avere già espresso un ottimo giudizio, non necessariamente significa avere delle preferenze.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Avuto riguardo alla peculiarità del contenzioso, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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