T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-02-2011, n. 1321 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Ministero dell’istruzione, a quello della Salute ed ai controinteressati in data 14 novembre 2007 e depositato il successivo 12 dicembre, il ricorrente espone che, dopo avere conseguito con il massimo dei voti la laurea in igiene dentale (110/110 e lode) avrebbe voluto proseguire gli studi in campo odontoiatrico e quindi ha preso parte alle prove di ammissione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università in epigrafe, tenutesi in data 5 settembre 2007, senza tuttavia riuscire a collocarsi utilmente nella graduatoria.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha concluso per la reiezione del gravame.
Motivi della decisione

Con sentenza n. 4440/2010 è stato respinto il gravame indicato in epigrafe ad eccezione di alcuni aspetti dell’ottava censura meritevole di un qualche approfondimento correlata al difetto di motivazione.

In tal sede è stato ribadito che "..In effetti, nel DM 3 luglio 2007 non vi è alcuna citazione dei "decreti" che, ex art. 6 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, il Ministero della salute deve adottare ai fini di individuare il fabbisogno di odontoiatri e di tutte le altre categorie professionali mediche e paramediche interessate a prendere parte a corsi di laurea a numero chiuso, rimanendo il riferimento al Tavolo Tecnico specificato per relationem col decreto della sua costituzione, né il Ministero specifica se, in quella sede, siano stati adottati atti, deliberazioni o altro che tengano, appunto, luogo dei "decreti" del Ministero della salute relativi al fabbisogno.

A detti fini è stato disposto che:

– chiarisca il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in quale sede ed in quale momento sia stato sentito il Ministero della salute e produca l’atto (verbale, parere deliberazione o altro) dal quale risultino la condivisa considerazione recata dal DM 3 luglio 2007 per la quale si è ritenuta "la opportunità di definire l’offerta formativa degli Atenei correlandola alla richiamata rilevazione attraverso una progressiva riduzione su base pluriennale che per il prossimo anno accademico viene stabilita nella misura del 5 per cento"; chiarisca altresì come è stata ottenuta tale percentuale;

– produca gli atti del Tavolo Tecnico dai quali risulti la determinazione del fabbisogno secondo i criteri individuati dall’art. 6 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, se esistenti, o chiarisca il motivo delle determinazioni assunte in detto Tavolo Tecnico per come risultanti dal decreto impugnato;

– produca, se esistenti, il decreto o i decreti del Ministero della salute determinativi del fabbisogno per l’a.a. 2007/2008 secondo quanto previsto dal menzionato articolo 6 ter del d.lgs. n. 502 del 1992;

"L’Università degli Studi di Milano Bicocca dovrà specificare, dando la comunicazione anche se negativa, quanti posti sono stati ricoperti per il corso di laurea specialistica in odontoiatria nell’a.a. 2007/2008.

"A tali incombenti provvederanno, per la parte di competenza, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Università degli Studi di Milano Bicocca…"

A detti incombenti istruttori l’Amministrazione ha fornito dettagliati chiarimenti ex sentenza 4440/2010, evidenziando che:

– la programmazione dei corsi a numero chiuso è il risultato di una complessa procedura che ha il suo fondamento nella legge 2 agosto 1999 n. 264, recante norme in materia di accessi fli corsi universitari, con particolare riferimento all’art. 3, comma 1, lettera a), che sancisce la competenza di questa Amministrazione a determinare annualmente"…. il numero dei posti a livello nazionale, con decreto del Ministro, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità dei sistema sociale e produttivo.";

– Tale procedura ha inizio con la richiesta della relativa offerta formativa a tutte le Università interessate. Le stesse, tramite una procedura informatizzata posta in essere dal Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell’Italia nord orientale (CINECA), inseriscono i dati relativi alle proprie strutture su apposite schede:, predisposte dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, secondo i parametri e i criteri stabiliti dall’art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della citata legge 264/1999.

– Il predetto Comitato, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Atenei esprime il parere sulla congruità o meno dell’accennata offerta formativa. Nel contempo, il Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) invia la rilevazione del sunnominato fabbisogno di professionalità.

Più in particolare l’Amministrazione ha precisato che:

1- dal Dicastero citato è stato acquisito, per l’anno accademico 2007/2008, con nota in data 8 giugno 2007, protocollo nr. 904, l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la rilevazione del fabbisogno delle professioni di medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, farmacista etc., effettuata ai sensi dell’art.. 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, datato 31 maggio 2007, con la conseguenza che il soggetto deputato alla rilevazione del fabbisogno professionale è il Ministero della Salute che la comunica ufficialmente all’ Amministrazione scolastica.

2- in considerazione della complessità e delicatezza della procedura finalizzata alla determinazione e ripartizione dei posti che operi un’equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio, di aver istituito, con d.m. 3 maggio 2007, un Tavolo Tecnico costituito dai principali soggetti interessati alla programmazione, (Rappresentanti del Ministero della Salute, delle Conferenze dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria, dell’Osservatorio delle Professioni sanitarie, del Comitato di valutazione del sistema universitario nonché delle Regioni, dell’Ordine professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), così da garantire il rispetto dei principi e criteri direttivi sanciti dalla legge 264/1999, attraverso la valutazione e composizione dei diversi elementi incidenti detta definizione;

3- per quello che concerne la progressiva riduzione su base pluriennale dell’offerta formativa degli Atenei, determinata nella misura del 5%, valutata l’offerta formativa alla luce della presenza di poltrone attrezzate (c.d. riuniti), e atte a garantire una formazione di qualità, riducendola presso le sedi che non risultino dotate delle strutture richieste, di aver costatato che il potenziale formativo delle Università risultava ben al di sopra del fabbisogno professionale e, pertanto, il Tavolo ha ritenuto di operare un ulteriore riduzione fissata in percentuale. Dopo un’attenta analisi delle ipotesi di percentuale da adottare per la citata riduzione, si è ritenuta congrua quella del 5%, sulla cui base è stata compilata una tabella che indica in 782 la programmazione, a livello nazionale. Condiviso il Tavolo tale dato, l’Amministrazione ha proceduto, conseguentemente, in tal senso.

Sulla base dei suesposti chiarimenti e con il deposito dei correlativi atti documentali, risulta palesemente infondata l’ottava censura correlata al difetto di motivazione.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va integralmente respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III bis,definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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