Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 14-02-2011, n. 5405

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 21 luglio 2010, rigettava l’appello proposto da N.A. avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola del 1 giugno 2010, di rigetto della declaratoria di inefficacia della misura della custodia in carcere in applicazione della disciplina della c.d. "contestazione a catena", con riferimento all’ordinanza di custodia in carcere adottata nell’ambito del procedimento de quo e relativa ai reati di estorsione e tentata estorsione aggravate, per i quali era intervenuta sentenza di condanna in primo grado, ed altra precedente ordinanza del 9 luglio 2003 di applicazione della misura della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa ed altri reati, in relazione ai quali erano intervenute sentenza di condanna in primo e in secondo grado annullata, però, con rinvio dalla Corte di Cassazione.

Diversamente dal Tribunale di Nola, che aveva ritenuta inibita ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell’identico disegno criminoso ex art. 81 cpv. c.p.; in mancanza di pronuncia definitiva in relazione al fatto di cui all’ordinanza del 2003, il Tribunale di Napoli, in sede di appello, osservava che tale continuazione doveva ritenersi esclusa, facendo riferimento alla motivazione di un’ordinanza del G.I.P. in data 14 maggio 2008, che affrontava la medesima questione, e non considerava rilevante che tale continuazione fosse stata riconosciuta ad altro imputato, posto che la valutazione dell’atteggiamento psicologico non può che essere personale.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 310 e 597 c.p.p., in quanto il giudice di appello avrebbe violato il principio devolutivo, posto che l’ordinanza del Tribunale di Nola aveva individuato quale causa del rigetto dell’istanza dell’imputato la non definitività della sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 20 luglio 2006 relativa al procedimento per il quale si chiedeva la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare emessa nel 2007, così che il Tribunale avrebbe totalmente trascurato i punti dedotti nell’ordinanza oggetto di gravame nonchè dei correlativi motivi di impugnazione, articolando la motivazione su questioni non più oggetto di doglianza.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il "devoluto" al giudice di appello in sede di riesame è, nel caso di specie, la applicabilità della c.d. contestazione a catena, e, pertanto, correttamente sul punto si è pronunciata l’ordinanza impugnata, premettendo di non potersi esimere, diversamente da quanto ritenuto dal precedente giudice, dall’esaminare la questione della sussistenza di una connessione qualificata, sub specie della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., necessaria ai fini dell’applicabilità della disciplina della c.d. contestazione a catena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario, affinchè provveda a quanto previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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