T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-02-2011, n. 1288 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, iscritto al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli Studi de l’Aquila, chiedeva il trasferimento all’Università degli degli Studi di Roma "Tor Vergata".

L’Ateneo, da ultimo citato, respingeva la domanda sul presupposto del mutamento dell’ordinamento didattico conseguente alle disposizioni del DM 509/1999 poi sostituito dal DM 270/2004, e della conseguente possibilità, solo per i propri studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, di portarne a compimento la relativa frequenza.

Esperito rituale gravame, il ricorrente deduce che il diniego sarebbe illegittimo perché limitante la libera circolazione del cittadino in assenza di una espressa previsione di legge; non sarebbero rinvenibili, del resto, previsioni limitative di tal fatta nell’ambito del DM citato. Sussisterebbero inoltre pronunce della Sezione che hanno affermato il principio secondo il quale la mera disattivazione di un ordinamento universitario non potrebbe giustificare un divieto di trasferimento.

L’amministrazione eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività, e comunque ne invoca il rigetto in quanto infondato. Secondo l’amministrazione, in particolare, il diniego, motivato dal trovarsi – lo studente richiedente – fuori corso, costituisce applicazione del deliberato della commissione didattica, a propria volta attuativa dei regolamenti didattici di Ateneo e del Corso emanati nell’ambito dell’autonomia universitaria.

Alla pubblica udienza del 25 novembre 2010, il ricorso è passato in decisione.

L’eccezione di tardività è del tutto priva di pregio. Il ricorso è stato consegnato all’ufficiale notificatore in data 11/02/2010, ossia prima dello scadere del termine di decadenza, non potendo darsi rilievo ostativo ai fini del rispetto del termine, alla data successiva in cui il plico è stato materialmente consegnato al destinatario.

Nel merito il ricorso è fondato.

Già la Sezione ha avuto modo di esprimersi su un caso simile (anche se non sovrapponibile) in quell’occasione affermando che il mero passaggio ad altro ordinamento non possa, di per sé solo, costituire motivo di rifiuto delle richieste di trasferimento (Cfr. 29/10/2009, n. 3307 e 20/11/2009, n. 11400).

Il principio, che il collegio ritiene di confermare, non comprime l’autonomia dell’Università che rimane libera di rifiutare il trasferimento quando il numero massimo degli iscritti sia raggiunto nonché di esaminare il curriculum dello studente al fine di valutare ed eventualmente convalidare gli esami già sostenuti presso altro Ateneo, individuando in tal caso l’anno al quale il medesimo può essere iscritto; assicura al contempo che le Università non usino la riconosciuta autonomia in modo da limitare il diritto allo studio.

A ben vedere, nel caso di specie, né il regolamento di Ateneo, né quello di Facoltà, contengono disposizioni dalle quali si possa ricavare l’esistenza di un potere di rifiuto delle richieste di trasferimento in relazione ad astratte categorie o condizioni, quale quella degli studenti fuori corso.

Il regolamento didattico di Ateneo dell’Università di Tor Vergata, all’art. 8 si limita a stabilire che "il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri Atenei o da una diversa struttura didattica dell’Ateneo o, anche, dal medesimo corso di studi ma con diverso ordinamento, è determinato dal Consiglio di Corso di studio interessato". Il regolamento del Corso di Laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi dentaria, da canto suo, dispone che "agli studenti provenienti dallo stesso corso di laurea frequentato presso altri Atenei, italiani o comunitari, verranno riconosciuti i crediti acquisiti dopo un giudizio di congruità, espresso da una apposita commissione, con gli obiettivi formativi del corso dell’Ateneo di Tor Vergata……..L’iscrizione ad un determinato anno è comunque subordinato alla disponibilità dei posti nell’ambito del numero programmato.."

Dunque nessuna norma regolamentare, fra quelle citate, autorizzava il Consiglio di Corso a fondare l’impugnato diniego sulla mera constatazione dell’essere il richiedente studente fuori corso o proveniente dal vecchio ordinamento.

Siffatta specificazione è invero contenuta solo in un "verbale" della Commissione didattica del 13 ottobre 2009 che richiama "criteri precedentemente proposti ed accettati dal CCL’, tra i quali risulta quello del divieto di accettare studenti del vecchio ordinamento o fuori corso.

Il divieto citato, ribadito a mezzo del provvedimento impugnato, non trova, come predetto, fondamento nelle fonti regolamentari citate, né a fortiori, in espresse previsioni di legge, risolvendosi in una limitazione al diritto allo studio non giustificato dalla peculiarità e dalle note distintive, di carattere didattico ed organizzativo, legittimamente discendenti dall’esercizio del potere delle Università di darsi un ordinamento autonomo.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto.

Avuto riguardo alla peculiarità del contenzioso ed all’evoluzione processuale, il collegio ritiene equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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