REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 13 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, recante: «Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e di tunnel serre».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 8 del 16 aprile 2009)

Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
1. Al comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2008,
n. 5 (Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e
di tunnel serre), le parole «e della legge n. 319/1976, e successive
modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle parole «nonche’
delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
concernenti la tutela delle acque dall’inquinamento».

Art. 2 1. L’art. 6 della legge regionale n. 5/2008 e’ sostituito dal seguente: «Art. 6. – 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge e’ subordinata al rilascio del permesso di costruire. 2. Qualora gli impianti non comportino trasformazione per manente del suolo la loro realizzazione e’ consentita mediante denuncia di inizio attivita’ (DIA), fermo restando il rispetto dei vincoli imposti da leggi statali e regionali e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 3. Si considerano non comportanti trasformazione permanente del suolo gli impianti realizzati con strutture leggere a carattere precario ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. 4. Il permesso di costruire di cui al comma 1 e’ subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’interessato si impegna a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti».

Art. 3
1. L’art. 7 della legge regionale n. 5/2008 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 7. – 1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni
di legge vigenti.».

Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 apile 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0432&tmstp=1263024272449

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