Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 14-02-2011, n. 5400 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che lo stesso P.M. ricorrente rappresenta che il Tribunale di Nola, con ordinanza 10 agosto 2010, aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere dell’imputato ai sensi dell’art. 307 c.p.p., comma 2, ma che permaneva l’interesse dell’Ufficio ad una pronuncia di questa Suprema Corte, poichè la posizione del C. era comune a quella di molti altri imputati del procedimento;

Considerato che non è previsto, neanche per il p.m., nonostante si riconosca che questi ha natura di parte pubblica e svolga la fondamentale funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall’art. 73 ord. giud., la possibilità di proporre un’impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica all’esattezza della decisione; pertanto, quando il gravame del p.m, è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma, l’interesse ad impugnare sussiste se da tale violazione derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare, e nel nuovo giudizio, a seguito di annullamento, possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un. 25 gennaio 2005, n. 4419, Gioia);

Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, essendo stata ripristina la custodia cautelare in carcere dell’indagato, non sussiste più alcun interesse concreto del p.m. a coltivare il presente ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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