T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-02-2011, n. 1300 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso sopra evidenziato la parte istante evidenziava che con la sentenza n. 21899/06 del 16.5/25.10.2006 del Tribunale civile di Roma la Regione Lazio era condannata a pagare in favore della stessa l’importo di euro 4.266,35, oltre alle somme accessorie ed alle spese processuali. La sentenza predetta era notificata in forma esecutiva in data 4.9.2008; successivamente, poiché l’amministrazione rimaneva inerte, la parte istante provvedeva a notificare in data 10.4.2009, atto di diffida.

Rimasta inerte l’amministrazione, con il ricorso in esame, era chiesta l’ottemperanza, compresa la nomina di un commissario ad acta per l’eventualità che la Regione persista nell’inadempimento.

Risulta dal fascicolo che del deposito del ricorso è stata data comunicazione alla predetta amministrazione con nota raccomandata della Segreteria del TAR, di cui è pervenuta regolare ricevuta di ritorno.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che con la sentenza sopra citata era dichiarato l’obbligo della Regione di pagare alla parte creditrice, qui ricorrente, le somme di denaro ivi liquidate. A tanto non risulta adempiuto, nonostante la notifica della sentenza munita di formula esecutiva, nonché dell’atto di diffida.

Per assicurare l’effettività al giudicato occorre, dunque, ordinare all’amministrazione regionale di pagare le somme dovute per la sentenza di che trattasi, maggiorate di interessi legali computati sino al giorno dell’effettivo soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge, assegnando all’uopo un termine congruo decorrente dalla notifica della presente sentenza.

Peraltro, appare opportuno, per l’eventualità che persista l’inerzia della Regione, nominare sin d’ora un Commissario "ad acta" il quale, decorso inutilmente il predetto termine e verificata l’inottemperanza, provveda in via sostitutiva a dare esecuzione alla presente sentenza, entro un ulteriore termine congruo, adottando tutti gli atti occorrenti, ivi comprese l’iscrizione della necessaria posta di spesa nel bilancio dell’Azienda e l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Le spese per l’espletamento delle attività commissariali, ivi compreso il compenso del Commissario, saranno liquidate, ad incarico espletato e su presentazione delle relative relazione e notula, con separata ordinanza e graveranno sull’Azienda sanitaria inadempiente.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ordina alla Regione, in persona del suo legale rappresentante, di dare concreta e completa esecuzione alla sentenza sopra citata, entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, maggiorate di interessi legali fino al giorno del soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge.

Nomina quale Commissario "ad acta" la Dott.ssa Giuliana Sgreccia, coordinatrice della III Sezione di questo TAR, e dispone che questi, decorso inutilmente il predetto termine, provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte ricorrente e nei successivi sessanta giorni, ad adottare tutti gli atti necessari per ottemperare al giudicato di che trattasi.

Pone a carico della predetta Azienda sanitaria le eventuali spese derivanti dall’attività del Commissario "ad acta" ed il relativo compenso, che saranno liquidati con separata ordinanza, su presentazione delle relative notula e relazione conclusiva.

Condanna la Regione al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli onorari, diritti e spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00).

Manda alla Segreteria di comunicare in forma amministrativa copia della presente sentenza alla Regione intimata, al nominato Commissario "ad acta".

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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