Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 14-02-2011, n. 5399

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 24 maggio 2010, rigettava l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tortona avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale, in data 2 ottobre 2009, di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di B.S. e di H.R., indagati per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate.

Il Tribunale riteneva che non fosse credibile la denuncia della persona offesa, la quale aveva modificato la propria versione;

evidenziava che la vicenda si era svolta in un contesto caratterizzato dallo stato di ebbrezza alcoolica di tutti i presenti e che sia le annotazioni di P.G. che le dichiarazioni delle persone assunte a s.i.t. non consentivano di ravvisare gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai reati loro contestati.

Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tortone, deducendo violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale.

Il ricorrente contesta la affermazione del Tribunale in merito alla non credibilità della persona offesa ed indica i singoli riscontri che, invece, consentirebbero di ritenere sussistenti i reati denunciati a carico degli indagati.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso non è consentito nel giudizio di legittimità e deve essere dichiarato inammissibile.

Occorre ribadire che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.

207944).

Il motivo proposto, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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