T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-02-2011, n. 1297

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’istante proponeva ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto sopra specificato;

Considerato che nel dicembre 2009 la Regione pagava l’ingiunzione esecutoria, come da fattura n. 112 in atti;

Rilevato che la parte ricorrente dichiarava con nota per la camera di consiglio la cessazione della materia del contendere e ribadiva la richiesta in sede di discussione, insistendo, tuttavia per la condanna alle spese dell’amministrazione;

Rilevato che la Regione chiedeva la compensazione della spese di lite;

Ritenuto che deve dichiararsi cessata la materia del contendere e che, tuttavia, in ragione dei tempi di esecuzione, le spese di lite, determinate in euro 500,00, debbono essere poste a carico dell’Amministrazione lungamente inadempiente;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l’Amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite in favore dell’istante, che determina in euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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