Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-01-2011) 14-02-2011, n. 5396

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

enzo, che ha insistito nella richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Chieti, con ordinanza in data 12 luglio 2010, rigettava la richiesta di riesame avverso decreto di sequestro preventivo di imbarcazione a vela presentata da B.V..

Il Tribunale osservava che la B. era imputata di truffa, in concorso con il marito N.A., il quale, prospettando la possibilità di acquistare un immobile in (OMISSIS) da adibire ad albergo, aveva indotto Bo.Gi., con un falso preliminare, a consegnargli oltre Euro 130.000, depositati sul proprio conto corrente e successivamente trasferiti sul conto della B..

Tale conto era stato sottoposto a sequestro preventivo, seguito da altro sequestro preventivo di imbarcazione a vela acquistata utilizzando il denaro provento della truffa ai danni del Bo..

Propone ricorso per Cassazione il difensore dell’indagata, deducendo nullità del provvedimento per violazione dell’art. 321 c.p.p., nonchè manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.

Il difensore ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe ipotizzato un concorso post delictum, essendo stata la B. del tutto estranea ai rapporti tra il N. e il Bo.; sostiene, poi, che la difesa avrebbe offerto una ricostruzione del rapporto negoziale intercorso con il Bo. più credibile dell’improbabile versione dei fatti offerta da costui, con riferimento alla quale sarebbe stata omessa ogni valutazione di credibilità.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti e devono essere dichiarati inammissibili.

Il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge ( art. 325 c.p.p., comma 1); pertanto, la deduzione ricorrente di manifesta illogicità della motivazione e di travisamento dei fatti non è consentita.

Manifestamente infondata è la affermazione difensiva secondo la quale il Tribunale avrebbe ipotizzato un concorso post delictum della B., poichè l’ordinanza impugnata chiarisce, in modo inequivocabile, e non sindacabile in questa sede di legittimità, come "anche la B. fosse pienamente complice del marito nella truffa ordita ai danni del Bo.".

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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