Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 14-02-2011, n. 5394 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

re il ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 2.3.2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona applicava a B.D., su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed Euro 600 di multa in ordine ai reati p.p. dagli artt. 81, 56, 110, 629, 110 e 629 c.p., commessi in (OMISSIS), unificati sotto il vincolo della continuazione; concedeva, quindi, la sospensione condizionale della pena e dichiarava la pena estinta ex L. n. 241 del 2006, art. 1.

Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Brescia deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e dell’art. 183 c.p.p., comma 2, in quanto la congiunta applicazione della sospensione della pena e dell’indulto, seppur teoricamente possibile nei casi in cui l’indulto determini in concreto un beneficio ulteriore rispetto alla sospensione condizionale della pena, nel caso di specie, ove le cause estintive operano entrambe sulle pene principali, viola il disposto di cui all’art. 183 c.p., comma 2, che disciplina il concorso di cause estintive sancendo la prevalenza della causa estintiva del reato (sospensione condizionale) sulla causa estintiva della pena (indulto).

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di B.D., limitatamente all’applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, e va, pertanto, accolto.

Invero le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. sent. n. 36837 del 15.7.2010 dep. 2, 15.10.2010), risolvendo un contrasto interpretativo circa la compatibilità dell’applicazione dell’indulto e della sospensione condizionale della pena, e rilevando che la simultanea applicazione dell’indulto verrebbe a frustrare le finalità giuridico- sociali dell’istituto della sospensione condizionale della pena, e potrebbe comportare inammissibili svantaggi per il condannato, in caso di concorso o sopravvenienza di altri titoli esecutivi, ha, di recente, affermato il principio per il quale "l’indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, prevalendo sul primo quest’ultimo beneficio".

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 621 c.p.p., lett. L), limitatamente alla concessione dell’indulto a B.D., statuizione che può essere eliminata in questa sede.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione dell’indulto a B.D., statuizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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