Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 14-02-2011, n. 5352 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Ravenna, con sentenza dell’8/3/2010. ha applicato a G.E.H.I., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, disponendo il dissequestro dell’autovettura, dei televisori, dell’impianto Dolby Soaund Round e di n. 5 telefoni cellulari, con restituzione di detti beni all’avente diritto.

Propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Ravenna contestando la parte della sentenza con cui viene disposta la restituzione dell’autovettura dell’impianto Sound Round e dei 5 cellulari, rilevando che detti beni andavano assoggettati a confisca e non restituiti all’avente diritto. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa al dissequestro dei citati beni e alla restituzione di essi al prevenuto.
Motivi della decisione

Il ricorso e fondato e merita accoglimento.

Il p.m. ricorrente rileva che con la sentenza impugnata all’imputato è stata applicata la pena per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, con confisca del denaro in sequestro e la restituzione al G. dell’autovettura Toyota, dell’impianto Dolby Suond Round e di cinque telefoni.

La restituzione predetta si pone in contrasto con il disposto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, che prevede la confisca dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e il cui valore è sproporzionato al reddito dello stesso.

Orbene, si ritiene che nella sentenza in questione manca del tutto la motivazione in ordine alle ragioni per le quali sono stati restituiti al G. i beni di cui trattasi, pur sussistendo in ipotesi i presupposti per la confisca, ex art. 12 sexies. citato, atteso il titolo del reato per il quale è stata disposta la applicazione della pena e gli altri requisiti richiesti dalla norma, verificati al momento della adozione della misura cautelare e per i quali non sono intervenuti, successivamente alla misura cautelare reale, elementi dimostrativi favorevoli all’imputato.

Il legislatore ha ritenuto di presumere la esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il prevenuto non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito e alla attività economica del prevenuto stesso.

Di conseguenza la identica relazione tra fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione di provenienza dei beni costituisce il parametro di legittimità del sequestro preventivo, proprio perchè misura destinata ontologicamente ad impedire la sottrazione o la dispersione di quegli stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di condanna (Corte cost., ord. 29/1/96, n. 18; Cass. S.U. 19/1/04, Montella; Cass. 18/2/09, n. 11269).

Va, pertanto, annullata con rinvio la pronuncia impugnata, limitatamente alla statuizione relativa al dissequestro dei predetti beni e alla restituzione degli stessi al G..
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla con rinvio limitatamente alla statuizione relativa al dissequestro dei beni indicati in dispositivo e alla loro restituzione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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