Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6918

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 134/47/04, depositata il 20.7.05, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo l’appello proposto dalla Gamma Costruzioni s.r.l. avverso la decisione dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in riforma dell’impugnata sentenza, annullava l’avviso di liquidazione con il quale, in relazione alla denuncia per INVIM straordinaria per l’anno 1991, presentata dalla società in data 23.12.91, l’Ufficio del Registro di Caserta aveva determinato – rettificando la dichiarazione della contribuente – il valore finale dell’immobile adibito a complesso sportivo, sito in (OMISSIS) alla via Ferrarecce, in L. 2.483.000.000, a fronte del valore di L. 600.000.000 dichiarato dalla Gamma Costruzioni s.r.l. Con la conseguenza che era, conseguenza risultato un maggior debito di imposta a carico della società contribuente.

2. Il giudice di appello riteneva del tutto illegittima la determinazione dell’Ufficio, effettuata sulla base del valore venale del cespite, laddove – avendo la società richiesto l’applicazione della disciplina del D.L. n. 299 del 1991, ex art. 1, comma 8, (convertito nella L. n. 363 del 1991) – il valore finale del bene si sarebbe dovuto determinare sulla base del criterio automatico basato sulla rendita catastale, attribuita all’immobile dall’UTE. 3. Per la cassazione della sentenza n. 134/47/04, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. La resistente non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1 Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 299 del 1991, art. 1, comma 8, (convertito nella L. n. 363 del 1991), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Allega, invero, l’Ufficio di avere provveduto, ai fini della determinazione dell’INVIM straordinaria per l’anno 1991, ed in sede di liquidazione dell’imposta, alla mera rettifica del valore dichiarato dalla stessa contribuente, e non già alla revisione della stima effettuata dall’UTE sulla base della rendita catastale attribuita al bene, e che – ai sensi del D.L. n. 299 del 1991, art. 1, comma 8, non può costituire oggetto di rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, contrariamente a quanto asserito dal giudice di appello, l’operato dell’Ufficio si sarebbe concretato nell’operare la liquidazione dell’imposta non appena la rendita catastale era stata notificata dall’UTE, ed esclusivamente sulla base di tale rendita, e non certo alla stregua del valore di mercato del bene.

2. Premesso quanto precede, osserva tuttavia la Corte, in via pregiudiziale, che il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria è inammissibile, poichè tardivo.

Dall’esame della sentenza impugnata si desume, invero, che tale decisione è stata depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 20.7.05, e che la stessa non è stata notificata.

Ne deriva che deve applicarsi nel caso di specie, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo previgente, temporalmente applicabile alla fattispecie).

Al suddetto termine, che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo, cioè, dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono, tuttavia, aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (cfr., tra le tante, Cass. 8850/03, 15530/04, 6748/05, S.U. 21197/09).

Va, inoltre, rilevato che, a seguito della sentenza n. 427/02 della Corte Costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività del ricorso per cassazione postula che la consegna della copia del ricorso, per la spedizione a mezzo posta, venga effettuata nel suindicato termine perentorio, e che l’eventuale tardività della notifica possa essere imputata esclusivamente ad errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (Cass. S.U. 7607/10, Cass. 10693/07, 6547/08).

3. Premesso quanto precede, rileva la Corte che – nel caso di specie – l’impugnata sentenza è stata depositata in data 20.7.05, laddove il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario, per la spedizione a mezzo posta, in data 21.10.06 (giorno feriale), ossia un giorno dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.

Il ricorso in esame deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, per violazione del termine perentorio previsto dall’art. 327 c.p.c..

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione; dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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