REGIONE SICILIA LEGGE 16 dicembre 2008, n. 21 Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 de 24 dicembre 2008) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Provvedimenti in favore dei consorzi fidi 1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della medesima legge, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e’ autorizzato a concedere un contributo una tantum finalizzato all’integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de mnimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall’ultimo bilancio di esercizio. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilita’ dell’U.P.B. 4.2.1.5.3 – capitolo 212032 – del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. 2. E’ disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria cosi’ come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, e’ effettuata con successivo provvedimento dalla Ragioneria generale della Regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all’assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e all’assessorato dell’industria. 3. Per le finalita’ di cui al comma 2 e’ autorizzata, pei gli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All’onere per l’esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 – capitolo 212030. L’onere per l’esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale delle Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1005. 4. La spesa di cui al comma 3 e’ a destinazione vincolata; le somme non utilizzate per le finalita’ dell’art. 72 della legge regionale n. 32/2000 possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposti del dirigente generale del dipartimento finanze e credito sentiti i dirigenti generali dei dipartimenti della cooperazione e dell’industria, essere destinate alle finalita’ d cui all’art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11

1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono apportate
le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 1 dell’art. 3 e’ sostituito dai seguenti:
«1. L’assessorato regionale del bilancio e delle finanze e’
autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti pressi i confidi
per la prestazione alle imprese delle garanzie d cui alla presente
legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi
apporti forniti dall’imprese consorziate e, comunque, nel limite
massimo d 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 6.000 migliaia
di euro per ciascun confidi.
1-bis. I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, il tutto o
in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi
rischi di cui al comma 1, a restituire 1a corrispondente quota
conferita dall’amministrazione regionale a titolo di integrazione,
maggiorata degli interessi maturati decurtati dalle eventuali perdite
pro-quota attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio
della Regione. Tali somme sono destinate alle finalita’ di cui al
comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata
appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica
dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale,
su richiesta del dirigente generale del dipartimento finanze e
credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede
all’iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato
versamento di tali somme, la Regione non potra’ erogare ulteriori
somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente.
1-ter. Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito
dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti
integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli
di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla
formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione
in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale di cui all’art.
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di
Banca d’Italia»;
b) dopo l’art. 3 e’ inserito il seguente articolo:
«Art. 3-bis (Promozione dei confidi). – 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo dei consorzi fidi e di agevolarne la
trasformazione in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) l’assessorato regionale del bilancio e
delle finanze e’ autorizzato a concedere ai consorzi riconosciuti ai
sensi della presente legge contributi finalizzati all’integrazione
dei fondi rischi, nella misura massima del de minimis ai sensi del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L
379 del 28 dicembre 2006.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai consorzi che,
ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
9 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a
chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Ai fini del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 2
milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano
sulle risorse del P.O. – FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1,
linea d’intervento 5.1.3.6.»;
c) al comma 1 dell’art. 4, le parole «La controgaranzia e’
concessa ai confidi» sono sostituite con le parole «La controgaranzia
e’ concessa alle imprese per il tramite dei confidi e ai confidi»;
d) al comma 3 dell’art. 4, la parola «comitato» e’ sostituita
con le parole «dipartimento regionale finanze e credito»;
e) al comma 4 dell’art. 4, le parole «comitato di gestione di
cui al presente articolo» sono sostituite con le parole «dipartimento
regionale finanze e credito»;
f) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 5, le parole «del
concorso al fondo rischi» sono sostituite dalle parole «di
partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale»;
g) dopo l’art. 21 e’ inserito il seguente articolo:
«Art. 21-bis (Misure per favorire i processi di fusione dei
confidi). – 1. Al fine di favorire i processi di fusione dei confidi
riconosciuti ai sensi dell’art. 5, l’assessorato regionale del
bilancio e delle finanze e’ autorizzato a concedere contributi
finalizzati all’integrazione dei fondi rischi nella misura massima
del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006.
2. I contributi sono concessi per le fusioni effettuate nel
periodo 2007-2013 a condizione che il consorzio derivante dalla
fusione sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 5,
5-bis e 5-ter.
3. I contributi sono concessi, previo rilascio di apposita
fideiussione, anche ai confidi che abbiano manifestato attraverso
delibera del competente organo amministrativo la volonta’ di avviare
un processo di fusione con altri confidi riconosciuti ai sensi
dell’art. 5, che abbiano adottato analoga delibera.
4. I contributi di cui al comma 3 sono restituiti dai confidi
beneficiari qualora il processo di fusione non abbia dato luogo,
entro dodici mesi dalla data della delibera di cui al comma 3, ad un
confidi in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 5, 5-bis e
5-ter.
5. Ai fini del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 6
milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano
sulle risorse del P.O. – FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1,
linea d’intervento 5.1.3.6.»;
h) all’art. 22, dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti
commi:
«3-ter. Ad integrazione delle risorse regionali, per gli
interventi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, l’assessorato
regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e
credito, e’ autorizzato ad utilizzare le risorse del P.O. – FESR
2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d’intervento 5.1.3.6.
3-quater. Per le finalita’ di cui all’art. 11 e’ autorizzata per
l’esercizio finanziario 2008 l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di
euro, cui si provvede con parte delle disponibilita’ dell’U.P.B.
4.2.1.5.3 – capitolo 212032 – del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario medesimo.
3-quinquies. Per le finalita’ di cui all’art. 4 e’ autorizzata
per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di 10.000
migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2
– accantonamento 1004.
3-sexies. Gli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto
affidatario del fondo ai sensi del comma 2 dell’art. 4, valutati in
200 migliaia di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009
trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1004. A
decorrere dall’esercizio finanziario 2009 e’ altresi’ autorizzato,
per le medesime finalita’, l’utilizzo di parte delle risorse del
fondo di controgaranzia alimentato da risorse regionali e/o delle
risorse per gli interventi previsti per l’assistenza tecnica del P.O.
FESR 2007-2013.».

Art. 3

Imputazione delle risorse dei fondi rischi

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 134, della legge
12 dicembre 2007, n. 244, i consorzi fidi sono autorizzati a imputare
al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, le
risorse allocate presso i fondi rischi costituiti tramite
integrazioni regionali, esistenti alla data del 30 giugno 2007. La
relativa delibera e’ assunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.

Art. 4

Anticipazione di liquidita’ sulle liste di carico poste in
riscossione

1. Al fine di assicurare a soggetti pubblici regionali che
usufruiscono del fondo per le autonomie locali di cui all’art. 23,
comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21,
l’acquisizione di liquidita’ anticipata sulle liste di carico di
riscossione spontanea a mezzo ruolo, e’ istituito in loro favore un
fondo di rotazione, presso l’assessorato regionale del bilancio e
delle finanze.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con decreto dell’assessore per il bilancio e le finanze sono
stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto fondo, fermo
restando che il massimo erogabile non puo’ essere superiore al 35 per
cento del carico posto in riscossione, al netto di eventuali
anticipazioni gia’ fruite sul medesimo carico da riscuotere.
3. L’importo anticipato dal fondo, comprensivo degli interessi
legali maturati, e’ riversato in entrata del bilancio regionale dal
soggetto incaricato della riscossione, mediante corrispondente
trattenuta dalle somme riscosse fino a copertura dell’anticipazione.
4. Per il reintegro delle anticipazioni, in carenza di
riscossioni sufficienti, si provvede, di concerto con l’assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie
locali, mediante recupero sulle somme spettanti ai soggetti pubblici
a valere sul predetto fondo per le autonomie locali.
5. Per le finalita’ del presente articolo e’ autorizzata la spesa
di 7.000 migliaia di euro a decorrere dall’esercizio finanziario
2009.
6. Gli oneri per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 trovano
riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 –
accantonamento 1001.

Art. 5

Contributi ai soggetti incaricati della riscossione

l. Per le anticipazioni direttamente concesse agli enti di cui
all’art. 4, comma 1, della presente legge, da parte dei soggetti
incaricati della riscossione e che non prevedano oneri in conto
interessi a carico degli enti medesimi, l’assessorato regionale del
bilancio e delle finanze puo’ concedere, nei limiti delle
disponibilita’ del fondo di cui al predetto articolo, contributi ai
soggetti incaricati della riscossione, commisurati al costo degli
interessi passivi sopportati per la concessione delle predette
anticipazioni ad un tasso non superiore al tasso ufficiale di
riferimento.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per le
anticipazioni eccedenti il 20 per cento di quelle gia’ erogate sul
singolo carico posto in riscossione.
3. La percentuale di utilizzazione del fondo, per le finalita’ di
cui al presente articolo, e’ stabilita annualmente con decreto
dell’assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere
della commissione legislativa bilancio» dell’Assemblea regionale
siciliana.
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con decreto dell’assessore regionale per il bilancio e le
finanze, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui
al comma 1.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: Cimino
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato
e la pesca: Di Mauro
Assessore regionale per l’industria: Gianni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0317&tmstp=1263024272449

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