Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 14-02-2011, n. 5378 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 11 dicembre 2009, il Tribunale di Enna rigettava la richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro preventivo dell’autovettura tg. (OMISSIS) – emesso in data 5 novembre 2009 dal GIP dello stesso Tribunale – condotta da L. M.M., imputato della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 commessa in data (OMISSIS).

Contrariamente a quanto eccepito dal prevenuto, dal documento di aggiornamento della carta di circolazione della suddetta autovettura, in data 13 maggio 2009 – acquisito agli atti – era emerso che aveva avuto luogo un passaggio di proprietà del veicolo in favore dell’imputato, a nulla rilevando la mera omissione formale della trascrizione del nominativo dello stesso sulla carta di circolazione.

Da qui la legittimità del provvedimento impugnato, ricorrendo i presupposti cui l’art. 186 C.d.S., comma 2. lett. c) subordina l’obbligatorietà della confisca ex art. 240 c.p., comma 2.

Ricorre per Cassazione l’imputato per tramite del difensore lamentando la nullità dell’ordinanza per violazione del disposto dell’art. 321 c.p.p. nonchè per vizio motivazionale.

Difetta in primo luogo, il fumus commissi delicti avendo i verbalizzanti disatteso l’obbligo, previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p., di informare colui nei cui confronti si procede, della facoltà di avvalersi dell’assistenza del difensore e della facoltà di non sottoporsi all’esame per tramite dell’etilometro; donde la nullità dell’atto di accertamento di P.G. e di tutti gli atti successivi. Il Tribunale di Enna è altresì incorso in difetto di motivazione e nel vizio di violazione di legge laddove ha ravvisato la confiscabilità dell’automobile pur risultandone proprietario un terzo, sulla base delle risultanze della carta di circolazione.

Il ricorso è infondato e deve esser, per quanto di ragione, respinto con ogni conseguenza di legge.

Quanto alla prima doglianza proposta, ritiene il Collegio far diretto rinvio alla consolidata giurisprudenza legittimità (cfr. la recentissima: Sez. 1 n.8107 del 4 febbraio 2010 – dep. 1 marzo 2010 imp. Gravagna) "secondo cui l’inosservanza dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. configura una nullità generale a regime intermedio (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4, n. 15739 del 14 marzo 2008 dep. 16 aprile 2008 imp. Alberti; ecc). Da ciò discende però la conseguenza che la stessa, ex art. 182 c.p.p., commi 2 e 3, deve essere eccepita, "quando la parte vi assiste" (come nel presente caso) "prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo", "a pena di decadenza".

In ogni caso ed in subordine, a tutto voler concedere, ove voglia farsi riferimento ad altro orientamento giurisprudenziale che ammette la deduzione di dette nullità anche con la proposizione del ricorso al Tribunale del Riesame, del pari l’imputato deve ritenersi esser incorso in decadenza, a tanto non avendo ottemperato nè avendone dato alcuna dimostrazione.

Inoltre del tutto privo di pregio è l’eccepito vizio motivazionale, avendo il Tribunale di Enna adeguatamente e correttamente esposto le ragioni poste a fondamento della ritenuta confiscabilità del veicolo con il quale era stata commessa la contravvenzione de qua, trattandosi di autovettura appartenente all’imputato, come documentalmente dimostrato dalle evidenziate risultanze e non incidendo in contrario l’omessa trascrizione del nominativo del L. M.M. sulla carta di circolazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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