Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 14-02-2011, n. 5377 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione A.F., per tramite del difensore, avverso l’ordinanza emessa in data 21 gennaio 2010 dalla Corte d’appello di Bari con la quale gli era stata liquidata, a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione protrattasi per giorni 239, la somma complessiva di Euro 38.602.5, ivi inclusa la somma di Euro 3.000 a titolo di ristoro indennitario dei pregiudizi di natura morale e delle sofferenze di ordine psichico derivanti dal periodo di illegittima privazione della libertà personale, con compensazione integrale delle spese. Si duole la difesa che, incorrendo la Corte d’appello di Bari nei vizi di inosservanza e di violazione della legge processuale nonchè di manifesta illogicità della motivazione, aveva avuto luogo la quantificazione, in misura insufficiente, dell’importo dell’indennizzo, dovuto in via equitativa all’ A., disattendendosi in tal modo la richiesta di liquidazione di un ulteriore importo in riparazione del pregiudizio derivante dallo stato di malattia permanente (emiparesi destra da ictus cerebrale) cui era conseguita una inabilità lavorativa totale e permanente riconosciuta dalla competente commissione medica dell’ASL. La illogicità e la manifesta erroneità della decisione discendeva dall’aver la Corte d’appello escluso il nesso eziologico tra la ingiusta detenzione patita e l’insorgenza della grave malattia,senza procedere a perizia d’ufficio,in difetto – peraltro – di contestazioni dell’Amministrazione convenuta, non costituitasi nel procedimento e benchè l’istante abbia assolto all’onere probatorio a lui incombente grazie alla produzione di consulenza medico – legale di parte e di documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche. Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso attesa l’esaustività della motivazione del provvedimento impugnato. Nell’imminenza dell’odierna trattazione del procedimento in camera di consiglio, difensore dell’ A., confutando gli assunti del Procuratore Generale ha insistito con memoria di replica in atti, per l’accoglimento del ricorso. Il ricorso è infondato e deve quindi esser rigettato con le conseguenze di legge. Come osservato dal Procuratore Generale, il provvedimento impugnato è immune dai vizi denunziati dal ricorrente.

La Corte d’appello di Bari si è infatti attenuta, nel procedere alla liquidazione della somma di cui sopra, riconosciuta all’ A. a titolo di riparazione dell’ingiusta detenzione subita, ai principi stabiliti dalla consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante pronunzie: Sez 4, n.30317 del 21 giugno 2005 – dep. 10 agosto 2005), secondo cui il quantum deve esser determinato non solo in applicazione del c.d. parametro aritmetico (moltiplicando per i periodi di ingiusta detenzione subita, gli importi pro/die di Euro 235 e di Euro 117,5, rispettivamente calcolati in relazione a ciascun giorno di detenzione in carcere od agli arresti domiciliari) ma anche previa integrazione con un quid pluris liquidato a titolo equitativo in ragione delle conseguenze di ordine personale, famigliare, morale, ecc. derivanti dalla detenzione ingiustamente patita, come tali insuscettibili di una determinazione ancorata a rigidi parametri aritmetici.

Del pari ineccepibilmente, la Corte territoriale ha denegato, con esaustiva e condivisibile motivazione, l’ulteriore indennizzo richiesto in dipendenza dello stato malattia conseguente al patito ictus cerebrale, opportunamente evidenziando che, dagli atti, difettava prova certa ed incontestabile che la detenzione subita ne fosse stata la causa diretta. Deponevano in tal senso il fatto che l’ A. fosse stato colpito da ictus ischemico il 20 febbraio 2003 dopo esser stato posto agli arresti domiciliari fin dal 18 settembre 2002, essendo peraltro risultato positivo al fattore V Leiden (disturbo della coagulazione) come attestato dalla certificazione medica prodotta dal difensore: elementi obiettivi che ex se non consentivano legittimamente di sposare l’assunto del perito di parte, che aveva invece ravvisato il suddetto nesso di causalità tra detenzione e produzione della malattia.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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