Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 14-02-2011, n. 5376 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 7 giugno 2010, il Tribunale di Bologna rigettava l’istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro preventivo dell’autovettura FIAT Punto targata (OMISSIS), disposto d’iniziativa dalla P.G. e del decreto di sequestro preventivo, emessi entrambi dal GIP dello stesso Tribunale in data 11 maggio 2010 nei confronti di F.R.. colto dai Carabinieri alla guida dell’autovettura in stato di ebbrezza, in (OMISSIS), atteso il tasso alcoolemico accertato, alla prima prova, nella misura dell’1,97 gr./lt, pur in difetto della seconda prova non eseguita malgrado quattro tentativi, con esito: "volume insufficiente".

Da qui la contestazione della contravvenzione p. e p. dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 7.

Il Tribunale, premesso che "la pubblica accusa ha instato per il sequestro preventivo c.d. impeditivo" atteso il pericolo di agevolazione alla reiterazione dello stesso reato conseguente alla libera disponibilità della vettura, riqualificava peraltro il fatto sub art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), posto il difetto di completamento della rituale procedura di accertamento del tasso alcoolemico (che ex art. 379 reg.esec.C.d.S., deve articolarsi nell’effettuazione di due prove con l’etilometro a distanza di cinque minuti) e stante invece la sussistenza di sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, verificata de visu dai Carabinieri, come riferito nella comunicazione di reato. Confermava altresì l’impugnato decreto ribadendo la pericolosità insita nel mantenimento della disponibilità del veicolo in capo all’imputato, già colpito da precedente specifico e fermato dai Carabinieri, dopo esser transito con semaforo rosso. Escludeva invece la possibilità di far luogo alla conferma del provvedimento cautelare reale in relazione alla contestazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, avendo lo stesso P.M. fatto riferimento, nel capo di imputazione, ad una condotta non di doloso rifiuto, ma di fisica impossibilità alla reiterazione della prova con l’etilometro.

Ricorre per Cassazione il F. per tramite del difensore invocando l’annullamento dell’ordinanza per carenza assoluta di motivazione e per difetto dei presupposti di legge per l’applicazione della misura cautelare giacchè la confisca del veicolo – cui è prodromico il sequestro preventivo – è prevista nei soli casi più gravi di violazione dell’art. 186 C.d.S., non essendo invece consentita nell’ipotesi prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A), in concreto ritenuta dai Primi Giudici che avevano altresì escluso il fumus in riferimento all’altra contestazione ex art. 186 C.d.S., comma 7.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Può dirsi che costituisce ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza Sez. U, n. 16 del 19/6/1996 – dep. 22 ottobre 1996 Rv. 205617 (cui hanno fatto seguito, tra le tante pronunzie: Sez. 4 n. 20160 dell’11 dicembre 2003 – dep. 29 aprile 2004 e Sez. 3 n. 4549 del 4 dicembre 2007 – dep. 29 gennaio 2008) quell’orientamento secondo il quale al Tribunale, in sede di riesame o di appello di misure cautelari personali, è sempre consentito modificare la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al fatto per cui si procede, fermo restando peraltro che l’eventuale correzione del "nomen juris" non può avere effetti oltre il procedimento incidentale. Stante la medesima ratio, il principio va esteso anche in materia di appello o di riesame di misure cautelari reali, quale il sequestro preventivo, di cui si discute in questa sede. Ne discende quindi che, una volta correttamente e legittimamente riqualificato dal Tribunale di Bologna, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p. del provvedimento impugnato, "il fatto oggetto dell’imputazione mediante il passaggio dalla lett. C) alla lett. A) del contestato art. 186 C.d.S., comma 2" in difetto del completamento della procedura di accertamento del tasso alcoolemico, prescritta dall’art. 379 reg.esec. C.d.S. ed attesa la sussistenza della sola sintomatologia di un verosimile stato di ubriachezza, non può che concludersi, sia pure incidenter tantum, per la ricorrenza del fumus di un fatto attualmente non preveduto dalla legge come reato, atteso il testuale disposto dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A), come di recente modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33. Donde la preclusione della confisca del veicolo, prevista unicamente in caso di ricorrenza della più grave contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C). Sicchè, fermo ed impregiudicato il potere/dovere del giudice della cognizione penale di esaminare funditus la questione, deve farsi luogo all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata oltrechè del provvedimento di sequestro preventivo, costituendo imprescindibile presupposto, ai fini del mantenimento del provvedimento di sequestro preventivo, emesso à sensi sia del primo che dell’art. 321 c.p.p., comma 2, la ricorrenza, quantomeno a livello del fumus, di un fatto costituente reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza nonchè il provvedimento di sequestro preventivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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