Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 14-02-2011, n. 5375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to provvedimento.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 21 luglio 2009, il GIUDICE di PACE di Torino – esaminata la richiesta di archiviazione del P.M. e l’atto di opposizione della persona offesa C.A. – disponeva l’archiviazione del procedimento penale promosso a carico di N. D. – quale indagato del delitto di cui all’art. 590 c.p. commesso in (OMISSIS) in danno del predetto C. A. – in accoglimento delle deduzioni del P.M. che faceva proprie. Ricorre per Cassazione la persona offesa per tramite del difensore deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. C) per avere il Giudice di Pace omesso di prenderne in esame l’opposizione, non avendo minimamente esplicitato i motivi che l’avevano condotto a giudicarla inammissibile, così incorrendo nella violazione al diritto della persona offesa, al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., lett. C).

Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale concludeva per l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento attesochè, la semplice lettura della motivazione del decreto di archiviazione evidenziava, come sostenuto dal ricorrente, che il Giudice di pace aveva omesso di prendere in considerazione le argomentazione dell’opponente.

Risulta dagli atti che frattanto l’indagato N.D. era deceduto in data (OMISSIS).

Ne discende che non può farsi che luogo a declaratoria di non luogo a provvedere, restando preclusa, allo stato degli atti, ogni possibilità di instaurazione del contraddittorio come pure l’applicabilità del disposto dell’art. 129 c.p.p. in difetto dell’esercizio dell’azione penale ed a fortiori dell’"esistenza" del processo.
P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere stante l’intervenuto decesso dell’indagato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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