T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 10-02-2011, n. 277 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la terza sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno ha valutato insufficiente l’elaborato di diritto civile e, per l’effetto, ha determinato la sua non idoneità a sostenere le prove orali.

Le Amministrazioni statali si sono costituite con atto del 19 luglio 2010.

Con ordinanza n. 537/10 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame e ha rinviato alla terza sottocommissione per la ricorrezione della prova di diritto civile.

A seguito di questa ordinanza, la commissione si è riunita il 29 settembre 2009 per riesaminare il compito in questione e l’ha valutato positivamente attribuendogli la votazione di 30.

Con memoria del 20 dicembre 2010 la difesa del ricorrente ha chiesto, in applicazione dell’art. 4, comma 2 bis, l. 30 giugno 2005 n. 115, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Nella pubblica udienza del 26 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’art. 4, comma 2 bis, d.l. 30 giugno 2005 n. 115, conv. con modificazioni, in l. 17 agosto 2005 n. 168, prevede che conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo (nella specie, abilitazione alla professione di avvocato) coloro che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

Pertanto, è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso proposto avverso la valutazione negativa delle prove scritte di esame per l’abilitazione all’ esercizio della professione di avvocato nel caso in cui il candidato, ammesso con riserva per effetto di un provvedimento cautelare del giudice adito, ha poi superato le prove scritte, come nel caso in esame, a seguito del loro riesame da parte della commissione, su disposizione del giudice.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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