Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 14-02-2011, n. 5371 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 10.5.2010 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata in data 9.6.2009 con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, R.G. era stato condannato (assieme alla concorrente moglie V.F., il cui appello è stato totalmente rigettato), alla pena di anni 8 di reclusione e Euro 40.000 di multa per i reati di cui all’art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestati ai capi A (plurime cessioni di cocaina, commesse dal (OMISSIS)), B (plurime cessioni di cocaina, commesse dal (OMISSIS)) e C (detenzione di cocaina per uso non personale, commesso il (OMISSIS)) dell’imputazione unificati con il vincolo della continuazione ed esclusione per il capo C della continuazione ivi originariamente contestata, disponeva, a fronte del gravame del R. concernente solo la riduzione della pena e la revoca delle confische, la revoca della confisca di un libretto postale ordinandone la restituzione al R..

La Corte rigettava la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, attese le allarmanti modalità di spaccio attuato ed organizzato presso il domicilio coniugale e con la collaborazione attiva di altri familiari, tra cui il figlio R.F., e la reiterazione delle cessioni denotante la possibilità di una fornitura costante ed adeguata della loro clientela, la professionalità e la scelta operata dai coniugi, evidenziando che i R. detenevano lo stupefacente anche presso il maneggio, non rinvenuta per l’odore soverchiante degli animali (come emerso da intercettazioni tra padre e figlio). La Corte, inoltre, escludeva la concedibilità delle attenuanti generiche sia per le modalità e reiterazione di commissione dei reati sia per la scelta di trarre facili guadagni dalla vendita di stupefacente, delitto particolarmente allarmante, e rilevando l’assenza di argomentazioni difensive idonee a superare tali dati negativi. Infine, riteneva la congruità della pena calcolata secondo i dettami dell’art. 133 c.p. ritenendola, quindi, insuscettibile di riduzione.

Avverso tale sentenza della Corte napoletana ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di R.G., deducendo la mancanza di motivazione circa la insussistenza del concorso formale tra i capi B) e C) e la quantificazione dell’aumento per la continuazione in anni 3 di reclusione, dedotti con il 2 e 3 motivo d’appello. Assume che la detenzione della cocaina del 22 febbraio 2008 prevista al capo C) doveva ritenersi assorbita nella cessione della cocaina indicata al capo B) la cui consumazione terminava appunto il 22.2.2008 e che aveva invano richiesto la riduzione dell’aumento di pena per la continuazione: sia sulla prima che sulla seconda censura la Corte territoriale non aveva fornito alcuna giustificazione. Richiama, infine, l’art. 84 c.p. attesa l’insita detenzione dello stupefacente nella cessione dello stesso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

La Corte ha spiegato esaurientemente le ragioni del diniego delle impetrate attenuanti generiche e della ritenuta congruità della pena inflitta.

In tali argomentazioni deve necessariamente ritenersi in via implicita ricompresa la risposta negativa ad ogni peculiare richiesta di riduzione dell’aumento di pena per la continuazione, che non abbisognava di ulteriori specificazioni.

Anche all’ulteriore censura del preteso assorbimento del reato sub C) in quello sub B) deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fornito adeguata, benchè implicita, risposta con il consentito richiamo alla sentenza di primo grado (v. pagg. 5-11) che ha partitamente e meticolosamente vagliato l’integrazione dei singoli reati di cui ai tre distinti capi d’imputazione con la compiuta analisi delle risultanze probatorie raccolte riguardo a ciascuno di essi.

E’ vero che il concorso formale tra i reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente è escluso nel caso in cui le condotte abbiano come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, siano contestuali e poste in essere dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che ne rispondano a titolo di concorso, poichè, in tal caso, la condotta illecita minore perde la propria individualità per essere assorbita in quella più grave, ma è anche vero che ove le condotte siano distinte sul piano ontologico e cronologico, si è in presenza di pluralità di reati, eventualmente unificabili per continuazione (cfr. Sez. 3, n. 8163 del 26.11.2009, Rv. 246211).

Nel caso di specie è chiaro dalla stessa formulazione dei capi d’imputazione sub B) e C) e dalla diversità dei luoghi di consumazione, che trattasi di fatti ben distinti, benchè coincidenti solo quanto alla consumazione nell’ultimo giorno del 22.2.2008:

nulla, infatti, tanto meno in sede di motivazione della richiamata sentenza di primo grado (da cui si evince sostanzialmente il contrario), consente di ritenere che lo stupefacente detenuto, in (OMISSIS), l’ultimo giorno predetto, coincida ontologicamente e quantitativamente con quello ceduto il medesimo giorno nella sola località di Striano. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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