T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 10-02-2011, n. 295 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le ricorrenti sono proprietarie di un lotto di terreno nel Comune di Manduria, ricadente in zona tipizzata "turisticoresidenziale" in località S. Pietro in Bevagna.

Con istanza del 29 ottobre 2007 le società ricorrenti hanno presentato un progetto edilizio avente ad oggetto 12 unità immobiliari abitative ad uso estivo.

Con il suindicato provvedimento del 12 maggio 2008 il Comune di Manduria ha rigettato l’istanza edilizia in considerazione del fatto che per tale zona le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore subordinano l’edificazione alla previa formazione di un piano attuativo e, precisamente, di un "piano di rilottizzazione a cura e spese dei privati proprietari delle aree interessate e coordinata dal Comune".

Avverso il preavviso di rigetto e il diniego definitivo suindicati viene dedotto: eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, nonché per contraddittorietà intrinseca e difetto di congrua motivazione.

Con ordinanza 960/2008 questo Tar ha negato la tutela cautelare.

Si è costituita l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 27 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Il Collegio non ritiene di doversi discostare dall’indirizzo giurisprudenziale dominante secondo cui la necessità della preventiva adozione di strumenti attuativi per il rilascio di permessi in zone già urbanizzate viene meno solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia incompatibile con un piano attuativo.

L’utilità dello strumento non è esclusa invece nelle ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un piano attuativo idoneo a riordinare e riequilibrare il disegno urbanistico della zona.

A sostegno dell’edificabilità dell’area, per escludersi la necessità del piano attuativo, qualora si invochi l’esistenza di un cd. "lotto intercluso", occorre aver dimostrato, oltre alla presenza delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, che l’immobile si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni e che l’area di insediamento sia l’unica a non essere stata ancora edificata (cfr. Cons. Stato 3699/2010).

La residua necessità di uno strumento attuativo sussiste invece quando debba essere completato il sistema della viabilità secondaria nella zona e quando debba essere integrata l’urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico collegamento con le zone contigue già asservite all’edificazione.

Date queste premesse teoriche, dalla documentazione allegata e in particolare dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali il 9 maggio 2008, si evince che:

– il lotto è inaccessibile dalla rete viaria esistente, ad esso si dovrebbe accedere attraverso un tratturo da realizzare in proprietà di terzi;

– la zona è priva delle urbanizzazioni primarie e secondarie; segnatamente si rileva l’assenza di strade sistemate, di marciapiedi, di pubblica illuminazione, di spazi di sosta e parcheggio, di rete idrica e fognante, di verde attrezzato e di ogni altra attrezzatura di interesse generale e di uso collettivo;

– il lotto confina con aree libere da costruzioni sia a Nord che a Sud;

– nel comprensorio vi sono aree libere ove risulta possibile realizzare le opere di urbanizzazione, le infrastrutture, i servizi.

Sulla base di tale risultanze di fatto – anche se in passato, sulla scorta di pregresse direttive del Consiglio Comunale, in contrasto le disposizioni di piano (cfr. per più ampi riferimenti Tar Lecce 2060/2008) alcuni lotti sono stati edificati in via diretta – allo stato attuale non vi sono presupposti per la realizzazione del progetto edilizio proposto in assenza di una pianificazione dettagliata dell’area.

Considerato il livello di edificazione dell’area, l’assenza quasi totale delle opere di urbanizzazione, la presenza di lotti inedificati, il Comune conserva ancora margini per la pianificazione dell’area, la quale, seppur parzialmente edificata, necessita di uno strumento attuativo che ordini lo sviluppo urbanistico della zona, in parte urbanisticamente compromessa – come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nel provvedimento impugnato – da una passata espansione "disomogenea e addirittura insalubre", realizzata proprio attraverso il rilascio di permessi edilizi in via diretta.

In assenza del citato strumento pianificatorio, l’edificazione diretta del progetto non può pertanto essere consentita, anche al fine di evitare l’aggravamento dell’attuale stato di congestione urbanistica.

Per tutto quanto precede, il Collegio respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alle rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune, quantificate in 1.500 euro oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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