Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 14-02-2011, n. 5370 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 25 marzo 2010 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunziata dal GIP del Tribunale di Napoli in esito a giudizio a abbreviato, rideterminava la pena inflitta a C.R. in anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 40.000 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado, in particolare quanto alla posizione del correo V.G. condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 42.000 di multa. Entrambi gli imputati erano chiamati a rispondere, in concorso, di cessione, vendita ed illecita detenzione continuate di sostanze stupefacenti di diversa tipologia; il C. altresì del delitto di ricettazione di un motociclo provento di furto.

Alla stregua delle risultanze delle indagini preliminari era emerso che il C. veniva sorpreso dalla P.G. nell’atto in cui era materialmente dedito all’attività di spaccio mentre il V., fermo in sella ad un motociclo a pochi metri di distanza, accortosi del sopraggiungere del personale di P.G., provvedeva subito ad allertare il correo, urlando: "le guardie", per darsi, immediatamente dopo, a precipitosa fuga. Il C. era tratto in arresto perchè risultato in possesso, a seguito di perquisizione personale e del motoveicolo, di numerose confezioni di sostanze stupefacenti;

mentre il V. si rendeva irreperibile, benchè ripetutamente ricercato.

Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati.

Il C. deduce il vizio di inosservanza od erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d’appello di Napoli proceduto alla rideterminazione della pena finale – particolarmente eccessiva e sproporzionata – obliterando l’osservanza dei criteri legali prefissati dall’art. 133 c.p..

Una corretta applicazione della norma, in termini di valutazione attenta ed esatta degli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti il reato e la personalità dell’imputato, avrebbe reso possibile la quantificazione di una pena più giusta e mite.

Il V. deduce, a sua volta, il medesimo vizio, avendo la Corte d’appello obliterato di far propri i concordi assunti della difesa e del Procuratore Generale che avevano ritenuto l’imputato non responsabile, quale correo, dello stesso reato sub A ascritto al C. ma di quello meno grave di favoreggiamento personale, in ossequio all’orientamento espresso dalla stessa Sezione 4^ della Corte di Cassazione che, in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha individuato il discrimine tra la condotta integrante il concorso nel reato e quella riconducibile all’ipotesi del favoreggiamento personale, nel differente atteggiarsi in concreto, dell’elemento psicologico dell’agente e precisamente a seconda che l’aiuto in concerto prestato sia l’espressione di una consapevole partecipazione nel reato ovvero dell’intenzione di apportare una mera facilitazione alla consumazione del reato permanente.

Nel caso concreto sussisteva una consapevole volontà del V. di ostacolare od intralciare l’attività di P.G. e non di coadiuvare il C. nell’attività di spaccio da questi gestita in quanto ciò avrebbe richiesto una maggior partecipazione da parte del reo.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte d’appello di Napoli ha correttamente e legittimamente applicato, nei confronti del C. – ad onta delle generiche obiezioni del difensore – il disposto dell’art. 133 c.p. pervenendo peraltro ad una riduzione della pena in termini ovviamente più favorevoli all’imputato, sul presupposto della sproporzione di quella irrogata dal Tribunale in relazione sia alla gravità del fatto che al trattamento sanzionatorio inflitto al correo V.. Sicchè, con congrua e perspicua motivazione, i Giudici d’appello hanno, da un lato, sottolineato la gravità dell’addebito sub A di cessione e di detenzione illegale continuata di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (canapa indiana e cocaina già appositamente confezionate anche in 99 bustine ed in 50 involucri per la diretta destinazione allo spaccio) quale risultato di concrete modalità attuative, ex se sintomatiche di una programmata predisposizione di condotte plurime e coordinate – e quindi "tutt’altro che occasionale ed estemporanea" Dall’altro, a dimostrazione della capacità a delinquere del reo, hanno opportunamente valorizzato, anche allo scopo di denegare all’imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche, l’utilitaristica finalità dallo stesso perseguita di ottenere esclusivamente una riduzione della pena, conseguente alla parziale confessione resa limitatamente allo stesso delitto sub A, in presenza dell’ineluttabilità" dell’accusa.

La sentenza impugnata va inoltre giudicata del tutto immune da qualsivoglia vizio di inosservanza od erronea applicazione della legge penale, contrariamente a quanto dedotto dal V..

E’ invero circostanza di fatto acclarata ed assolutamente pacifica – risultante dal verbale d’arresto – quella secondo la quale il V. veniva colto dall’Ass.te di P.S. Q.A. mentre sostava, in sella ad un motociclo, a pochi metri di distanza dal punto in cui il correo C. aveva concluso, pochi istanti prima, la cessione di una bustina di stupefacente al conducente di una Fiat Punto, ricevendone in cambio la somma di Euro 10 e deteneva illegittimamente sulla persona e sul motoveicolo, altro stupefacente destinato allo spaccio. Ora il V., avvedutosi invero tardivamente del sopraggiungere, del personale di Polizia (nonostante le precedenti, analoghe segnalazioni verbali indirizzate ai complici dal coimputato:

R.B. urlava in direzione del C.: "Le guardie", per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Ora, come già correttamente sottolineato dai Giudici di entrambi i gradi di giudizio di merito, l’indispensabile e fondamentale contributo apportato dal V., con la descritta condotta, agli effetti della consumazione dei delitti di illecita detenzione a fini di spaccio e di cessione di sostanze stupefacenti – materialmente commessi dal C. -non poteva esser legittimamente ricondotta ad un’ipotesi di favoreggiamento personale, questa integrando invece la partecipazione concorsuale negli stessi delitti.

Dal dato obiettivo della immediata vicinanza del V. al C. allorchè costui effettuava l’illecita cessione dello stupefacente e mentre deteneva illecitamente altri quantitativi delle stesse sostanze, di diversa tipologia non può che discendere la perfetta consapevolezza della condotta del correo in uno con la incontestabile volontà di agevolarne il perfezionamento. Sicchè, in corretta applicazione, nel caso concreto, delle puntuali argomentazioni enunciate da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 12793 del 6 febbraio 2007 (dep. il 29 marzo 2007) imp. Camera, va esclusa la sussistenza oggettiva e soggettiva del delitto di cui all’art. 378 c.p. ravvisabile nel solo caso di aiuto prestato ad avvenuta consumazione del reato presupposto. Il V. invece aveva fornito al colpevole C., un contributo causale alla realizzazione materiale del delitto de quo sub specie di agevolazione o di rafforzamento degli altrui propositi, mentre la condotta era in itinere; donde il concorso morale. Ciò va ribadito in particolare in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente quale reato a condotta permanente, la cui consumazione poteva ritenersi cessata solo dopochè la P.G. aveva portato a termine il sequestro di dette sostanze all’esito della perquisizione eseguita nei confronti del C.. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00, per ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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