Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 14-02-2011, n. 5369 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 10 dicembre 2009, S.D. veniva condannato dal Tribunale di Teramo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di Euro 600 di ammenda, qualificata la contravvenzione ascrittagli, sub art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A), con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi TRE. Il prevenuto era stato sorpreso, ad ore tre antimeridiane del 5 aprile 2008, da una pattuglia della Polstrada, allorchè, all’interno dell’autovettura tg. (OMISSIS), in sosta sulla corsia zebrata all’ingresso della galleria "(OMISSIS)" dell'(OMISSIS), presentava respiro affannoso ed apnea e teneva la testa reclinata all’indietro. Sottoposto alla prima prova con l’etilometro, veniva accertato nel prevenuto, un tasso alcoolemico pari a 2,00 gr./litro. L’imputato si era rifiutato di sottoporsi al secondo test, dieci minuti dopo. Il difetto di completamento del procedimento tecnico specificamente stabilito dal codice della strada ai fini dell’accertamento del tasso alcoolemico, i riscontrati elementi sintomatici ed i risultati positivi dell’unico test effettuato, pur dovendosi escludere che l’imputato non fosse alla guida dell’autovettura, inducevano il Tribunale a ravvisare la meno grave violazione prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A), cui seguiva l’irrogazione della sola pena dell’ammenda prevista all’epoca del fatto. Avverso la sentenza proponeva appello il difensore. Gli atti erano rimessi a questa Corte di Cassazione, dalla Corte d’appello dell’Aquila, non essendo appellabile, ma solamente ricorribile per Cassazione, la sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda.

Con detto atto di gravame, il difensore dell’imputato contestava in primo luogo l’affermazione della penale responsabilità cui era pervenuto il Primo Giudice. Il comportamento del prevenuto,colto dagli agenti della Polstrada intento a dormire, in stato di ebbrezza, al posto di guida di autovettura parcheggiata in area laterale della superstada (OMISSIS), dotata di punto di chiamata di soccorso, non valeva ad integrare la fattispecie di reato ascrittagli (guida di autoveicolo in stato di ebbrezza) mancando la prova di quanto accaduto nel tempo immediatamente precedente all’accertamento della Polstrada. In subordine invocava la difesa l’assoluzione dell’imputato con la formula "perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato". A seguito del testo novellato, del D.L. n. 117 del 2007, art. 186 C.d.S., comma 2, di cui al convertito in L. n. 160 del 2007 – che ha sancito tre differenziate entità di pena in rapporto ad altrettante fasce crescenti del tasso alcoolemico accertato – non è più consentito al Giudice penale prescindere dall’effettuazione dei due tests successivi tramite l’etilometro, al fine di poter affermare la sussistenza della fattispecie contravvenzionale. Ne discende che colui che, sorpreso alla guida in presunto stato di ebbrezza alcoolica, non si sottopone all’accertamento del tasso alcoolemico o non effettua i due tests consecutivi a sensi dell’art. 379 reg. esec. C.d.S. non è punibile neppure in relazione alla meno grave delle fattispecie di reato previste, pur presentando indici sintomatici dello stato di ebbrezza, in difetto della specifica previsione di reato.

Ritiene la Corte, tutto ciò premesso, di dover fare applicazione,nella concreta fattispecie, del disposto dell’art. 129 c.p.p., comma 1.

La violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A): ipotesi meno grave del reato di "guida sotto l’influenza dell’alcool" – ritenuta dal Tribunale di Teramo con statuizione ormai divenuta irretrattabile, fermo il divieto della reformatio in pejus in presenza di impugnazione del solo imputato – configura attualmente, nel testo dello stesso art. 186 C.d.S., comma 2 come novellato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, un mero illecito amministrativo punito con la sola pena pecuniaria.

Trattandosi quindi di un fatto non preveduto dalla legge come reato, l’impugnata sentenza non può che esser cassata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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