T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 10-02-2011, n. 311 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo, notificato il 18/20.2.2009 e depositato in data 21.02.09, il ricorrente, Sottufficiale della Marina Militare, 1^ Maresciallo nella categoria Supporto e Servizio Amministrativo Logistico/ Furiere contabile (acronimo Ssal /Frc) (con anzianità di servizio di 25 anni) insorgeva contro il provvedimento del Ministero della Difesa- UGP, comunicato al ricorrente il 19.01.09, con il quale si disponeva di autorità il trasferimento dal Comando di Maridist Messina (sede di servizio del ricorrente dal 1999) a quello di Maricom La Spezia con decorrenza dal 01.03.09, con l’incarico di " addetto al nucleo competenze accessorie/ ritenute straordinarie e competenze eventuali".

Dalle difese del ricorrente e dell’Amm.ne resistente, che sui punti essenziali delle premesse di fatto concordano, si ricava che il trasferimento veniva disposto nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi della Marina Militare, con contestuale riqualificazione del Comando di appartenenza del ricorrente Maridist Messina, quale reparto amministrativo del Commissariato militare marittimo di Augusta (Maricommi Augusta) con trasferimento delle competenze amministrative da Maridist Messina a Maricommi Augusta; pertanto, al fine di adeguare la dotazione organica del personale, l’Amministrazione, con provvedimento del 17.07.08, a far data dal 01.01.2009, sopprimeva sei posizioni previste nella tabella organica di Maridist Messina, tra le quali il posto " tabellare " 002501 occupato dal ricorrente.

Con ulteriore provvedimento dell’UPG, anch’esso gravato, del 06.11.2008, il predetto ufficio disponeva la variante alla pianificazione di impiego del ricorrente nella sede di La Spezia a far data dal primo trimestre del 2009, per l’esigenza di avvalersi di personale della categoria posseduta dal ricorrente.

L’UGP disponeva tuttavia il trasferimento del ricorrente dal mese di marzo 2009, di fatto procrastinando l’impiego del ricorrente di due mesi, come richiesto dal Comando di appartenenza (Maridist Messina) al fine di agevolare il passaggio delle funzioni amministrative a Maricommi Augusta.

In conseguenza della soppressione organica del posto tabellare presso Maridist Messina il militare veniva posto in posizione di " eccedenza"a decorrere dal 01.01.09.

Il ricorrente lamentava che, in vista del trasferimento, aveva segnalato con istanza di protocollo n. 26963 del 13.11.2008, la disponibilità per una sede di servizio più vicina nell’area Sicilia – Calabria (e Lazio – Campania in via residuale); l’istanza, tuttavia, veniva revocata, in considerazione dell’acuirsi dei problemi familiari ingenerati dal paventato trasferimento, il 30.01.09.

L’Amministrazione convenuta, infine, procedeva a portare a termine il procedimento di trasferimento presso la sede di La Spezia.

Avverso detti atti veniva proposto il ricorso introduttivo, affidato a tre distinti motivi, volti a censurare il difetto di motivazione del provvedimento di trasferimento, lo sviamento, attese le peculiarità delle mansioni disimpegnate nella sede di Messina e la mancata indicazione delle ragioni del trasferimento, e l’eccesso di potere per omessa valutazione della situazione familiare del ricorrente.

L’Amm.ne si costituiva in giudizio.

Con ordinanza n. 443/2009 del 12.03.09 veniva concessa la sospensione degli atti impugnati, ritenendosi sussistente il lamentato vizio di motivazione del trasferimento, avuto riguardo alla situazione familiare del ricorrente.

In data 24.06.09, con ordinanza nr. 762/09 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia annullava la pronuncia cautelare di questa Sezione, ritenendo fondato l’appello interposto dall’Amm.ne; pertanto, con ordine del 09.08.09 veniva disposto, con decorrenza 23.08.09, il trasferimento del ricorrente, precedentemente sospeso, presso la nuova sede di Maricom La Spezia.

Con ricorso notificato il 14.9.2009 e depositato il 21.09.09 il M.llo M. impugnava, mediante proposizione di motivi aggiunti, il nuovo ordine di trasferimento, ed ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi inclusa la pianificazione degli avvicendamenti dei sottoufficiali per il terzo trimestre 2009 in La Spezia, affidando il gravame sostanzialmente a censure analoghe a quelle proposte con il ricorso introduttivo, lamentando, inoltre, il persistere delle carenze istruttorie e motivazionali da parte dell’Amm.ne, nonostante questa fosse stata posta in grado di approfondire e meglio ponderare la situazione anche in virtù della documentazione prodotta in allegato al ricorso introduttivo stesso.

L’Amm.ne spiegava difese con memoria e produceva i documenti relativi alla vicenda.

Con ordinanza n.1387/2009 del 07.10.2009 questa Sezione rigettava la richiesta sospensiva, essendo l’atto impugnato con i motivi aggiunti meramente esecutivo del trasferimento ritenuto legittimo dal Giudice d’appello.

Il ricorrente con memoria ha ulteriormente illustrato le proprie difese.

Infine, all’ udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Può prescindersi dal rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per omesso deposito dell’originale del ricorso notificato (al fascicolo d’ufficio risulta acquisito unicamente l’atto depositato in data 21.02.09, in copia, munita di attestazione, in calce, da parte dell’Ufficio Notifiche presso la C.Appello di Catania circa l’avvenuta consegna dell’originale per la notifica – cfr. Consiglio Stato, sez. V, 14 maggio 2009, n. 2967, che richiama Cons. St., Sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331; Sez. IV, 12 dicembre 2005, n. 7021; Ad. Plen. 31 maggio 2002, n. 5), stante l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo e dei connesis motivi aggiunti.

Questo Tribunale ritiene, infatti, di dover tornare sull’orientamento espresso a suo tempo in sede cautelare; e ciò alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, con riferimento, sia alla decisione del C.G.A. in sede cautelare relativa alla vicenda del ricorrente, sia alla recente decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), n. 8018/2010 dell’11/11/2010, il quale, a seguito di approfondita disamina dei vari orientamenti giurisprudenziali, perviene alla conclusione che i movimenti dei militari siano qualificabili come "ordini", traendone le conseguenti conclusioni circa i vizi rilevabili. Al riguardo, il Consiglio afferma:

– che lo status di militare è connotato da specifiche prerogative del suo rapporto di pubblico impiego, derivanti anzitutto dal precetto generale di cui all’articolo 54, comma 2, Cost. e, poi, dagli speciali doveri di subordinazione gerarchica ed obbedienza, cioè di " esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformità al giuramento prestato " (art. 4 e 5 del regolamento di disciplina militare di cui al D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545);

– che la costante giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto che i provvedimenti di trasferimento d’autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una " rilevanza di mero fatto ", che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’articolo 7 della legge n. 241/1990 (Cons. St.,, sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4102; sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3227; Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2642; sez.IV, n. 2377/2007;id., n. 5950 del 26.11.2001; n. 33 del 21.1.1997; n. 1990 dell’8 aprile 2004);

– che naturalmente questi consolidati principi – seppur con le estreme cautele e le ricordate specificità dell’ordinamento militare connotato istituzionalmente e necessariamente da un forte sentimento di disciplina – debbono correlarsi all’affermazione, di fonte costituzionale ( art. 52, comma 3, Cost.), che l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura, come detto, da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch’esso "allo spirito democratico della Repubblica ", con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico, come ribadito anche dalla Corte costituzionale, secondo la quale la normativa militare non è avulsa dal sistema generale delle garanzie costituzionali, in quanto (sent. n. 278 del 1987) la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica e perciò separatista dell’ordinamento militare, il quale deve essere ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale "rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini";

– che, pertanto, l’ordinamento militare, non essendo caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano, non è impermeabile al sindacato del Giudice, il quale, tuttavia, dovrà svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità, tra le quali, la non sussistenza, di norma, di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (Consiglio di stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3695).

D’altronde, la peculiarità dell’ordinamento militare e degli apparati ad esso assimilati, in relazione alle garanzie procedimentali e costituzionali, risulta ampiamente chiarito dal Consiglio di Stato Sez. IV, che, con sentenza 19 novembre 2009, n. 7265, ha sottolineato l’assoluta peculiarità di detto ordinamento, che riceve speciale menzione dalla stessa carta Costituzionale (art. 52, comma 3) e si esprime in un corpus omogeneo e completo di regole, all’interno dell’ordinamento giuridico generale, in cui trovano collocazione disposizioni intese a far fronte ad esigenze organizzative, di coesione interna e "massima operatività" che attengono a mere modalità di svolgimento del servizio sul territorio. Da ciò la conseguenza che lo speciale apparato normativo che regola detto servizio esclude la configurabilità di una mancanza di tutela di diritti fondamentali della persona.

Alla luce dei principi affermati con le richiamate pronuncie, che il Collegio ritiene di condividere, appaiono convincenti le difese dell’Avvocatura laddove, sul punto della natura giuridica degli del provvedimento di trasferimento impugnato, lo qualifica come "ordine".

Una volta posta la superiore premessa, il Collegio, nei ristretti limiti di sindacabilità che connotano il detto provvedimento, ritiene che lo stesso sia immune dalle censure formulate, atteso che nessun profilo di illegittimità o irrazionalità è dato cogliere nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta e delle argomentazioni della Difesa erariale, sostanzialmente non contestata, in punto di fatto, circa la consecuzione degli avvenimenti, anche da parte del ricorrente.

Infatti, esaminata la documentazione prodotta dall’Amm.ne e le relative Difese, vengono in rilievo le seguenti circostanze.

Il procedimento che ha condotto al movimento del ricorrente dalla sede di servizio prende le mosse

dalla riorganizzazione dei servizi amministrativi della Marina Militare, e, quanto alla sede del ricorrente, vi è stata una riqualificazione del Comando di Messina, quale reparto amministrativo del Commissariato militare marittimo di Augusta (Maricommi Augusta) con trasferimento delle competenze amministrative da Maridist Messina a Maricommi Augusta; in tale contesto, al fine di adeguare la dotazione organica del personale, l’Amministrazione sopprimeva sei posizioni previste nella tabella organica di Maridist Messina, tra le quali il posto " tabellare " 002501 occupato dal ricorrente.

A seguito di ciò, l’Amm.ne disponeva la variante alla pianificazione di impiego del ricorrente nella sede di La Spezia, per l’esigenza di avvalersi di personale della categoria posseduta dal ricorrente.

Ne consegue, quindi, l’insussistenza delle violazioni lamentate con le tre censure di cui al ricorso introduttivo, in quanto il movimento appare funzionale allo scopo, prioritario, di ottimizzare la distribuzione delle risorse umane sul territorio, a seguito della riorganizzazione dei servizi amministrativi delle Forze Armate, che ha visto la soppressione, nella precedente sede del ricorrente, del posto tabellare in precedenza occupato dallo stesso.

Non va poi tralasciata la circostanza, evidenziata nelle difese dell’Amm.ne, che il ricorrente ha maturato nel corso della propria carriera un lunghissimo periodo di permanenza nell’area di impiego desiderata (Sicilia, circa 25 anni, dei quali 10 nella sede di Messina), e, a fronte dell’interesse del ricorrente a continuare a permanere nella stessa sede, occorre contemperare l’interesse di altri militari all’avvicendamento, considerato che, come precisato dall’Amm.ne, Messina è considerata "sede critica", cioè località per la quale le richieste d’ingresso del personale che intende prestarvi servizio sono superiori alle esigenze organiche della Forza Armata.

Sotto tale profilo, occorre rilevare, in merito alla particolare situazione familiare del ricorrente, che risultano pure condivisibili le difese dell’Amm.ne, la quale ha avuto conoscenza della situazione familiare del ricorrente solo in seguito all’adozione del provvedimento di trasferimento; in ogni caso, essendo pacifico che nel caso in questione non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/1992, occorre ricordare che, per pacifico principio giurisprudenziale, sopra ricordato, l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una " rilevanza di mero fatto ", che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva.

Ora, le esigenze palesate dal ricorrente (uno stato ansioso depressivo nella moglie del ricorrente ed un grave disagio psichico -emotivo nei figli minori, causati dal trasferimento del ricorrente, nonché difficoltà economiche, trattandosi di famiglia monoreddito) consistono, a ben vedere, in oggettive difficoltà e disagi connaturati, però, al tipo di carriera prescelta, caratterizzata da una frequente mobilità, che peraltro consente all’Amm.ne di assicurare, a turno, a tutto il personale, l’impiego nella sede desiderata, previo movimento del personale che vi ha già svolto il servizio.

Ne consegue, anche sotto tale profilo, l’infondatezza delle censure.

Quanto alle doglianze di carattere procedimentale, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento del Consiglio di Stato, di cui alla recente decisione sopra richiamata, ed in particolare il principio, dalla stessa ricavabile, secondo il quale ai trasferimenti d’autorità, che siano o meno disposti per esigenze propulsive e strutturali di carattere organizzativo o di funzionalità dell’apparato militare, non trovano applicazione i generali principi di preventiva informazione e partecipazione al procedimento, restando irrilevante la circostanza " che la comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento di trasferimento gli avrebbe consentito di fornire all’amministrazione dati e notizie utili per un corretto e ragionevole svilupparsi e concludersi del procedimento, ovvero l’indicazione di sedi ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche professionali o individuali".

Conclusivamente, il ricorso introduttivo ed i connessi motivi aggiunti risultano infondati e, pertanto, vanno respinti.

III. Il Collegio ravvisa molteplici ragioni per disporre la compensazione delle spese, tenendo conto sia dell’esito della fase cautelare, in relazione alla non uniforme giurisprudenza circa le questioni agitate, sia della natura della controversia e delle ragioni familiari addotte.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui connessi motivi aggiunti li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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