T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 10-02-2011, n. 37 Interpretazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2009 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il giorno 4 gennaio 2010, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, con cui il Comune, prendendo atto della natura non demaniale della strada denominata Via Gruppo Brenta e dell’inesistenza di una servitù pubblica di passaggio, ha sospeso, per conseguenza, l’erogazione dell’illuminazione sulla strada stessa.

A sostegno dell’impugnativa è stata dedotta la seguente articolata censura in diritto:

– eccesso di potere per sviamento e comunque carenza di presupposti in relazione alla dichiarata inesistenza di una servitù pubblica di passaggio sulla Via Gruppo Brenta ed alla conseguente deliberazione di sospensione dell’erogazione dell’illuminazione pubblica sulla relativa strada – motivazione erronea e generica.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, confutando le tesi sostenute nel ricorso, del quale ha chiesto la reiezione perché infondato nel merito.

Con ordinanza collegiale n. 10/2010 il Collegio si è prospettato ex officio la questione dell’appartenenza della giurisdizione, applicando in proposito il secondo comma dell’art. 101 c.p.c., aggiunto dall’art. 45 della L. 18.6.2009, n. 69, che recita: "se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione".

Conseguentemente è stato assegnato alle parti il termine di giorni trenta per depositare presso la Segreteria del Tribunale memorie contenenti osservazioni in ordine alla spettanza o meno della giurisdizione al Giudice amministrativo.

In data 22.7.2010 i ricorrenti hanno dimesso apposita memoria.

Alla pubblica udienza del 25 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare va verificata la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo quanto all’introdotta questione.

Al riguardo, occorre anzitutto premettere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, anche per gli atti amministrativi, analogamente a quanto stabilito per i contratti, assume non secondario rilievo il criterio dell’interpretazione letterale, al quale deve essere soggiunto quello dell’interpretazione secondo buona fede, sancito dall’art. 1366 cod. civ., che comporta che gli effetti dell’atto devono essere individuati in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, dal quale discende che la Pubblica amministrazione è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 19.11.2009, n. 7260).

In tal senso, la deliberazione impugnata si riferisce alla sospensione autoritativa del servizio di illuminazione pubblica, rispetto alla quale la controversa problematica della destinazione di uso pubblico della Via Gruppo Brenta costituisce questione da risolvere in via incidentale.

Dunque, non può ravvisarsi, a parere del Collegio, alcun radicamento della giurisdizione ordinaria in ordine alla domanda di annullamento della siffatta deliberazione.

Avvalora ulteriormente detta conclusione l’ultima parte del provvedimento, che testualmente dispone al punto 4 "di sospendere, di conseguenza e per le ragioni in premessa descritte, l’erogazione dell’illuminazione sulla strada denominata via Gruppo Brenta".

Da ciò consegue che, come con sagacia ha posto in rilievo la difesa dei ricorrenti, la controversia è riconducibile alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi ex art. 133 cod. proc. amm., ovvero a quella generale di legittimità in base alla previsione degli artt. 7 e 8, comma 1, del cod. proc. amm. (non escludendosi, nella specie, di poter accreditare, comunque, l’esercizio di una potestà comunale a spettro discrezionale).

2. Nel merito, va premesso in fatto che gli istanti sono proprietari di alcuni fabbricati ad uso civile, a cui si aggiunge il Garni Petra, tutti siti in Via Gruppo Brenta al Passo della Mendola, nel Comune di Ruffrè.

Asseriscono che la strada in questione sarebbe stata realizzata intorno al 1960, con una prima parte della stessa, di circa 300 m., asfaltata e dotata di illuminazione pubblica. Detta via prosegue poi sterrata ed ancora unitaria per circa 100 m.: la successiva biforcazione conduce a destra alla strada statale, transitando sul retro di due alberghi; a sinistra porta al sentiero n. 527 che, attraverso prati e bosco, raggiunge l’abitato di Cavareno.

Il primo tratto viario è individuato dalla p.f. 831/2 (di proprietà dei sig.ri M.A. e F.S.), sulla quale non risulta alcuna servitù a carico; il tracciato prosegue quindi sulla p.ed. 215 (di proprietà dei sig.ri F.L. e G.S.), sulla quale è intavolata una servitù di passo e ripasso a piedi, con animali e carri e con ogni sorta di veicoli da esercitarsi "sulla strada esistente della larghezza di metri 3 che fiancheggia il confine" a favore di particelle fondiarie ed edificiali confinanti; infine il percorso transita su terreni di altri privati frontisti.

Gli istanti allegano che l’Amministrazione comunale, negli anni "70, avrebbe provveduto ad asfaltare il primo tratto della strada ed a installarvi la pubblica illuminazione; che alla fine degli anni "80, dopo l’interramento della rete dei servizi fognari, delle acque bianche e nere e dell’acquedotto, il Comune avrebbe ripristinato il manto bituminoso e che fino al 2003 avrebbe anche provveduto ai servizi di sgombero neve e di pulizia estiva. Nonostante le contestazioni dei soggetti serviti dalla strada il servizio di sgombero neve non sarebbe stato più ripristinato e, nell’agosto del 2008, sarebbe stata sospesa anche l’illuminazione. Le ulteriori proteste dei ricorrenti hanno da ultimo conseguito il ripristino, in via provvisoria, del solo servizio di illuminazione.

Infine, i deducenti affermano che sin dal 1990, con l’approvazione del programma di fabbricazione, la strada in questione è stata urbanisticamente classificata quale "viabilità da ampliare e/o di progetto", e che solo con la variante n. 2 al vigente piano regolatore generale – di cui alle deliberazioni comunali del 2.3.2009, in prima adozione, e del 28.9.2009, in seconda adozione, ed approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 3331 del 31.12.2009 – è stata eliminata la previsione del potenziamento della viabilità in questione.

Ciò premesso, va inoltre evidenziato che in data 12 gennaio 2009 l’Amministrazione comunale ha avviato l’iter per accertare la natura della strada in questione, anche al fine di individuare definitivamente i soggetti onerati della sua manutenzione, ed ha fissato un termine affinché tutti gli interessati potessero presentare osservazioni. Il procedimento si è concluso con l’impugnata deliberazione n. 28 del 28 settembre 2009 con cui l’Amministrazione, controdeducendo alle argomentazioni depositate dai privati, ha osservato:

– che la Via Gruppo Brenta, dotata di numerazione civica, è tavolarmente individuabile attraverso le numerose servitù di passaggio volontariamente gravanti su varie particelle edificiali e fondiarie di diversi proprietari privati;

– che gli ultimi interventi di manutenzione del manto stradale da parte dell’Amministrazione risalgono agli anni "70;

– che da circa un decennio il Comune non provvede allo sgombero della neve;

– che la via serve unicamente proprietà private adiacenti e non svolge funzioni di collegamento con altre strade comunali;

– che soggetti non residenti la utilizzano per raggiungere un sentiero turistico, il cui accesso principale è comunque ubicato altrove;

– che la variante al piano regolatore non ha rinnovato la previsione del suo potenziamento;

– che il Servizio provinciale foreste e fauna ha accertato la non rilevanza della strada dal punto di vista forestale;

– che i proprietari di alcuni fondi gravati dalla servitù di passo hanno citato in giudizio i proprietari dei fondi dominanti per la traslazione della servitù.

Su tali fondamenti, la detta deliberazione ha conclusivamente dato atto sia della natura non demaniale della strada in questione che dell’inesistenza di una servitù pubblica di passaggio su di essa e, di conseguenza, ha disposto la sospensione dell’erogazione dell’illuminazione pubblica.

Con lo stesso provvedimento l’Amministrazione ha anche deliberato di non apporre sulla nominata via alcuna servitù di pubblico transito, sul rilievo della necessità di tagliare spese non strettamente necessarie, nonché ponendo in evidenza che l’interesse a mantenere un collegamento con un sentiero pedonale agevolmente raggiungibile attraverso un altro accesso pubblico presenta carattere recessivo, occorrendo in ogni caso garantire parità di trattamento con altre strade private, egualmente prive dei richiamati servizi pubblici.

3. Con un articolato motivo di ricorso i deducenti sostengono che l’avversata deliberazione si fonderebbe su di un’errata ricostruzione dei presupposti in fatto rilevanti per la classificazione della natura pubblica della strada o, comunque, per il riconoscimento dell’esistenza di una servitù di pubblico transito su di essa. Detta strada sarebbe, infatti, integrata nella rete viaria urbana e, di propria iniziativa, l’Amministrazione avrebbe provveduto alla pregressa attività di asfaltatura e di manutenzione invernale ed estiva. Anche la disciplina urbanistica previgente sul potenziamento della viabilità confermerebbe la risalente destinazione ad uso pubblico della nominata strada, cosicché l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente giustificato il venir meno dell’interesse pubblico a mantenere lo status quo ante.

Detto ordine di idee non appare condivisibile.

Al riguardo, si osserva che la strada denominata via Gruppo Brenta nel Comune di Ruffrè insiste su particelle fondiarie ed edificiali, la cui intestazione in capo a soggetti privati risulta, nella specie, del tutto pacifica (in quanto confermata dalle visure tavolari in atti), dovendo quindi escludersi che si tratti di un’arteria pubblica in senso proprio, atteso che tale condizione presuppone, secondo costante giurisprudenza, la proprietà pubblica del sedime dell’asse viario.

Il Collegio deve, peraltro, farsi carico delle ulteriori prospettazioni dei ricorrenti volte a valorizzare il preteso uso pubblico (o la destinazione pubblica), cui la predetta strada privata sarebbe soggetta.

In proposito, vanno preliminarmente richiamati i principi vigenti in materia di costituzione dell’uso pubblico delle strade e desumibili, ora, dagli articoli 2, comma 7, e 3, comma 1, p. 52) del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in virtù dei quali l’assoggettamento ad uso pubblico di una strada privata deriva o dall’inserimento, ricollegabile alla volontà del proprietario e dell’Amministrazione, palesantesi nel mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria comunale, come può accadere in occasione di convenzioni urbanistiche, di nuove edificazioni o di espropriazioni, oppure da un immemorabile uso pubblico. Tale uso deve essere inteso come comportamento della collettività, verificatosi in epoca remota e imprecisabile, contrassegnato dalla convinzione – pur essa palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica – di esercitare il diritto di uso della strada.

L’applicazione dei rilevati principi alla fattispecie in esame esclude la configurabilità di un diritto di uso pubblico sulla via Gruppo Brenta.

Ciò in considerazione, per un verso, della sostanziale assenza di integrazione nella rete viaria urbana, atteso che la ridetta via, allo stato, non svolge funzioni di collegamento con altre strade comunali, né tantomeno con la viabilità statale (vedasi la documentazione fotografica in atti) e che, comunque, il tronco della strada non è autonomamente rilevabile da alcuna cartografia catastale. Per altro verso, in ragione della marginalità del supposto uso pubblico, limitato ad un transito sporadico ed occasionale di persone diverse dai proprietari nella stagione estiva.

Depone, inoltre, contro la configurabilità dell’uso pubblico ed a favore della natura essenzialmente privata della strada il fatto che l’area di sedime della stessa sia stata nel tempo assoggettata a costituzione di varie servitù e dunque di atti compiuti, da parte dei frontisti, nella verosimile convinzione dell’inesistenza di un servitù di uso pubblico, di cui i medesimi avrebbero altrimenti potuto beneficiare.

Non ha, al riguardo, alcun pregio l’obiezione sollevata dagli istanti secondo cui il visto asservimento tavolare difetterebbe per la p.f. 831/2, che costituisce la parte iniziale della via Gruppo Brenta.

In proposito, basti osservare che tale particella, la quale, peraltro, rappresenta per i vari proprietari frontisti l’unico accesso veicolare alle rispettive realità, non risulta essere stata oggetto di alcun accertamento giudiziale divenuto definitivo circa il regime pubblico di utilizzo della stessa.

Non può essere poi accolto l’ulteriore assunto circa l’asserita rilevanza di una pregressa previsione urbanistica di potenziamento della strada in questione.

Va, infatti, richiamato sul punto quanto espresso dal Comune in sede di adozione della 2° variante al PRG, laddove, alle osservazioni svolte dai signori S., si replica motivatamente che "il fatto che per trent’anni nessuna Amministrazione abbia provveduto all’acquisizione della strada stessa, nonostante la possibilità concessa dal PRG, sta sicuramente a significare che nessuna delle Amministrazioni abbia attribuito alla strada in oggetto una particolare rilevanza dal punto di vista della pubblica utilità".

Dunque, nessuna pretesa in tal senso può essere avanzata dai frontisti, atteso che, da un lato, non appare riconoscibile in capo agli stessi alcuna legittima aspettativa, dall’altro, la ridetta variante, recante lo stralcio della vista previsione, è stata approvata dall’Organo tutorio in data 30.12.2009.

Né sembra fornire particolare rilievo la circostanza che l’ente locale territoriale abbia per un certo tempo provveduto ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero abbia finora garantito l’illuminazione pubblica della via (per un totale di quattro lampioni), dovendosi, per contro, provare che tale servizio fosse giustificato in relazione all’effettiva pubblica utilizzazione della strada.

D’altra parte, se è pur vero che il Comune non ha brillato per coerenza e sagace gestione delle risorse pubbliche, l’inesistenza del vantato consolidamento di una servitù di pubblico transito, più sopra già dimostrata, esclude, invero, che la pur prolungata erogazione da parte dell’Amministrazione dell’illuminazione pubblica a beneficio di fondi privati, nella specie, precluda la sospensione dell’ingiustificata somministrazione, in difetto peraltro di ogni principio di prova in ordine a un sotteso, eventuale accordo volto a disciplinare la ripartizione degli oneri e la continuità del servizio.

Quanto, infine, alla dedotta disparità di trattamento, essa appare del tutto inconsistente e ciò sia per la genericità della formulata censura, sia per l’effettiva difficoltà di rapportarla in fatto al caso di specie, che non appare conseguentemente sovrapponibile a quelli richiamati per dimostrare la denunciata disparità. Del resto, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo che l’eventuale illegittimità commessa dall’organo amministrativo in favore di taluni soggetti non giustifica la pretesa di coloro che sono stati esclusi dal fruire dell’identico trattamento.

4. Per le suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato resiste alle dedotte censure ed il ricorso va conseguentemente respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1/2010, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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