Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-02-2011, n. 937 Appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

c.p.a.;
Svolgimento del processo

la dott. R.C., essendo stata esclusa dalla procedura selettiva interna indetta dall’ASL Napoli 2 per l’affidamento di incarichi temporanei di dirigente amministrativo, adì il TAR Campania – Napoli per l’annullamento del tal statuizione e dell’avviso di selezione e, con successivi motivi aggiunti, pure della graduatoria definitiva;

Rilevato che l’adito TAR accolse il ricorso della dott. C., annullando tutti gli atti impugnati, con sentenza n. 3155 del 9 giugno 2009, nei cui riguardi l’ASL soccombente propose appello avanti a questo Consiglio con il ricorso n. 9748/2009 RG;

Rilevato altresì che, con l’ordinanza n. 124 del 13 gennaio 2010, questo Consiglio (sez. V) respinse la domanda cautelare proposta dalla P.A. appellante per la sospensione della sentenza n. 3155/2009, precisando che l’annullamento colà statuito dovesse "… essere inteso nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente (ammissione con riserva)…";

Rilevato inoltre che, riammessa la dott. C. a partecipare alla prova selettiva, ella si collocò al primo posto della nuova graduatoria di merito e, dopo altre vicissitudini, il Commissario straordinario dell’ASL Napoli 2 Nord, con propria deliberazione n. 446 del 31 maggio 2010 e preso atto di tal graduatoria, le conferì l’incarico di dirigente amministrativo presso il Dipartimento di prevenzione di Quarto (NA);

Rilevato ancora che, con successiva deliberazione n. 468 dell’11 giugno 2010, il Commissario straordinario di detta ASL ha revocato in autotutela l’incarico de quo, a causa del blocco delle assunzioni, fino al 31 dicembre 2010, di personale a tempo determinato e con altre forme di lavoro flessibile presso tutte le ASL della Campania, stabilito in forza del decreto n. 11 che il Presidente della Regione Campania ha reso il 12 marzo 2010 in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario;

Rilevato quindi che la dott. C. ha allora agito per l’annullamento della deliberazione n. 468/2010, ma l’adito TAR Campania, con sentenza n. 17546 del 1° ottobre 2010, ha respinto il relativo ricorso, ritenendo corretta la revoca di un incarico dirigenziale assunto in violazione delle norme sul blocco delle assunzioni nelle ASL campane;

Rilevato pertanto che la dott. C. s’appella avverso la sentenza n. 17546/2010, chiedendone la sospensione e deducendo in punto di diritto in primo luogo l’omessa motivazione del Giudice di prime cure in ordine al difetto di giurisdizione sulla controversia (conferimento e revoca di incarichi di dirigenza amministrativa) pur eccepito in quella sede dalle parti resistenti e, nel merito, l’omessa riunione con un precedente ricorso in ottemperanza da lei proposto innanzi al TAR sulla medesima questione ed il travisamento della causa petendi del ricorso di primo grado;
Motivi della decisione

all’udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare dell’appellante, il Collegio ha reputato sussistenti i presupposti per rendere un immediato giudizio sul ricorso in epigrafe nelle forme dell’art. 74 c.p.a.;

Considerato infatti che evidente s’appalesa nella specie, ai sensi dell’art. 63, c. 1 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla revoca di un incarico dirigenziale sì conseguente, ma successivo e distinto dalla procedura selettiva per il relativo affidamento e nell’ambito della cui graduatoria finale l’appellante s’era a suo tempo collocata in posizione utile;

Considerato, per vero, che spetta a questo Consiglio statuire su tal difetto di giurisdizione nel presente giudizio d’appello, in base all’art. 9, II per., c.p.a., avendo il Giudice di prime cure deciso in via immediata sul merito della questione (ossia, sulla legittimità in sé della disposta revoca, secondo le regole evincibili dagli artt. 21octies e dell’art. 21nonies della l. 7 agosto 1990 n. 241), implicitamente ritenendo la propria giurisdizione, pur in presenza, in quella sede, di specifiche eccezioni delle parti resistenti ed ancorché non fosse stato proposto, nelle forme ex art. 10 c.p.a., il regolamento preventivo ai sensi dell’art. 41 c.p.c.;

Considerato inoltre che l’appellante deduce espressamente tal difetto quale primo mezzo d’impugnazione della sentenza del TAR, indicando nell’AGO, in funzione di giudice del lavoro, quello fornito di giurisdizione sulla questione in esame;

Considerato di conseguenza che va nella specie declinata nel caso in esame la giurisdizione del Giudice amministrativo, stante sia l’inequivoco tenore dell’art. 63, c. 1 del Dlg 165/2001, sia la natura dell’atto impugnato in primo grado (quale determinazione negoziale assunta dall’ASL resistente con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro: arg., da ultimo, ex Cass., sez. VI, 12 ottobre 2010 n. 21088), sia la configurabilità nell’atto stesso d’un contenuto recante non già le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell’ASL (per cui la giurisdizione resterebbe pur sempre in capo a questo Giudice: cfr. Cass., sez. un., 9 febbraio 2009 n. 3052; Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2010 n. 816), bensì solo la gestione del rapporto di lavoro a termine tra l’appellante e l’ASL in conformità ad un assetto già a priori dato a detti uffici, ribadito con la procedura selettiva e non contestato dalle parti neppure in questa sede;

Considerato inoltre che non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire, neppure a fronte dell’eccezione d’inammissibilità del primo motivo di ricorso, proposto dal controinteressato, in quanto l’art. 9, II per., c.p.a., peraltro in sostanziale coerenza sia con la pregressa giurisprudenza dell’Adunanza plenaria (arg. ex Cons. St., ad. plen., 30 agosto 2005 n. 4), sia con l’orientamento più recente della Corte di cassazione sull’art. 37 c.p.c. (cfr., p. es., Cass., sez. un., 24 luglio 2009 n. 17349, per cui l’interpretazione di detta disposizione, sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, deve realizzare il diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli; nonché id., 19 dicembre 2009 n. 26805 e 11 febbraio 2010 n. 3200, sulle preclusioni derivanti da un giudicato implicito sulla giurisdizione per acquiescenza della parte), onera a dedurre il difetto di giurisdizione con specifico motivo affinché questo sia deducibile nei giudizi d’impugnazione, ma non ne preclude la deduzione alla parte che non l’abbia fatto nel giudizio impugnato, avendo in tal modo il Codice teso a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell’eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del Giudice provvisto di giurisdizione (arg. ex Cass., sez. un., 18 giugno 2010 n. 14828);

Considerato allora che ogni altra eccezione alla pretesa di merito, tra cui quella sull’estensione del predetto blocco delle assunzioni fino al 31 dicembre 2011, riguarda valutazioni logicamente successive all’individuazione del Giudice fornito di giurisdizione ed a quest’ultimo spetterà, se del caso, di esprimersi sulla rilevanza, o meno, di tali questioni;

Considerato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo precisandosi, in applicazione del principio della "translatio iudicii", che la cognizione della controversia è riservata al giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà, ferme restando ogni eventuale preclusione o decadenza intervenute, essere riassunto dalla parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del codice del processo amministrativo;

Considerato, infine, quanto alle spese del presente giudizio, che queste possono essere compensate integralmente tra le parti, a causa della complessità e della novità della questione
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sul ricorso n. 10765/2010 RG in epigrafe e per l’effetto annulla, senza rinvio, la sentenza del TAR Campania, Napoli (sez. V), n. 17546/2010, appellata in questa sede.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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