Cassazione sez. III penale del 2.2.2006 n. 4317 Terremoto, ristrutturazioni, immobili, verifiche, responsabilità, proprietario (2009-04-17)

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Claudio Vitalone

1.Dott.Ciro Petti

2.Dott.Carlo Grillo

3.Dott.Alfredo Maria Lombardi

4.Dott.Antonio Ianniello

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da … …, nato a …, avverso la sentenza del tribunale di Gela;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Francesco Salzano, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente all’omessa concessione dei benefici di legge;

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue

IN FATTO

Con sentenza del 3 febbraio del 2005, il tribunale di Gela condannava … … alla pena di € 2000,00 di ammenda quale responsabile del reato ci cui all’art 20 della legge n 64 del 1974 perché, nella qualità di proprietario dell’immobile sito in Gela, aveva realizzato la costruzione di una tettoia ad una falda con pilastri in quadratini di ferro saldati a piastre di ferro infisse al massetto di calpestio,senza la preventiva autorizzazione del genio civile in una zona dichiarata sismica.

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del suo difensore denunciando:

– la violazione della norma incriminatrice perché la tettoia, peraltro allo stato grezzo, non integra il concetto di costruzione richiesto per l’applicabilità della legge n. 64 del 1974 trattandosi di una semplice struttura d’appoggio;

– l’illogicità e contraddittorietà della motivazione poiché non si era accertata la natura dell’opera e più precisamente non si era accertato se le travi fossero o no saldate a piastre di ferro infisse al suolo; inoltre in base alla deposizione del teste Lombardo, il tribunale avrebbe dovuto considerare l’opera una pertinenza;

– l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato solo con riferimento al terzo motivo.

Infondati sono invece i primi due motivi.

In proposito, premesso che la legge n. 64 del 1974 non è stata esplicitamente abrogata dall’articolo 136 del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell’edilizia), anzi si è precisato, con l’articolo 137, che essa resta in vigore per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dal testo normativo e non applicabili alla parte prima del testo unico, si osserva che l’articolo 95 del testo unico, che riproduce integralmente il contenuto del previgente articolo 20 della legge n. 64 del 1974, punisce chiunque violi le disposizioni contenute nel presente capo (si tratta del capo IV del testo unico) e nei decreti interministeriali di cui agli artt 52 ed 83 del T.U. con l’ammenda da 206 euro a 10.329 euro.

Gli articoli 93 e 94 del testo unico sull’edilizia mantengono inalterata la distinzione tipica della legge n. 64 del 1974 tra attività di denuncia di lavori nelle zone sismiche e inizio dei lavori nelle medesime zone in assenza di autorizzazione la distinta incriminazione trova piena giustificazione nell’interesse alla sicurezza statica degli edifici costruiti in zone sismiche e nella conseguente necessità di una doppia forma di controllo: la prima pertinente alla fase di progettazione e la seconda a quella di esecuzione. A tal fine l’articolo 93 del testo unico approvato con D.P.R. n. 380 del 2001, imponendo l’obbligo positivo della preventiva denuncia dell’ opera, sanziona l’impossibilità dell’amministrazione di controllare la costruzione antisismica nel momento della sua progettazione mentre l’articolo 94, sanzionando l’inizio dei lavori senza autorizzazione, garantisce il controllo amministrativo nella fase esecutiva del manufatto.

L’articolo 93 del Testo unico, che riproduce sostanzialmente l’articolo 17 della legge n. 64 del 1974, dispone che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. La normativa in questione è rivolta principalmente alla sicurezza delle abitazioni situate in zone sismiche ed è pertanto finalizzata, a salvaguardare l’incolumità pubblica. Essa non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione La giurisprudenza di questa corte nel concetto di costruzione, sotto il vigore della disciplina previgente, faceva rientrare qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo richiesto (concessione o autorizzazione) e dalle sue caratteristiche o dimensioni e ciò al fine di consentire il controllo preventivo e documentale dell’attività edile eseguita in zone sismiche (Cass n. 10640 del 1985; 21 luglio 1992 n. 8140; Cass. Sez III n. 7353 del 1995;2 giugno n. 1999 n. 6923).

La vigilanza sull’attività edilizia nei comuni considerati sismici si affianca a quella ordinaria basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nelle zone sismiche l’attività edilizia è quindi soggetta ad un duplice controllo: a quello operato dall’ufficio tecnico regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, ed a quello dell’autorità comunale, attinente all’osservanza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Quindi, sia in base alla disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all’ufficio tecnico, al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche. Questa stessa sezione ha già avuto occasione di statuire in generale che anche la costruzione di una struttura di piccole dimensioni, purché costituente manufatto in muratura, ancorché soggetta dal punto di vista della disciplina urbanistica alla sola autorizzazione, deve essere preventivamente denunciata al Genio Civile (Cass n. 11328 del 1995) precisando altresì che sono soggetti a tale preavviso anche i lavori di ristrutturazione (Cass 6993 del 1999).

Fondato, come già accennato, è invece il terzo motivo poiché la parte aveva chiesto i benefici di legge e sul punto è mancata qualsiasi pronuncia da parte del giudice.

La sentenza va annullata con rinvio limitatamente a tale punto essendo compito precipuo del giudice di merito verificare se il prevenuto sia o no meritevole dei benefici (Così Cass. 11237 del 1991). La contraria opinione espressa da Cass. n 21049 del 2004, secondo la quale i benefici potrebbero essere concessi anche da questa corte, non è condivisibile giacché la valutazione prognostica posta a base della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna costituisce un tipico giudizio di merito.

Per il principio della formazione progressiva del giudicato, per quanto concerne l’affermazione della responsabilità e l’entità della pena, la sentenza si deve ritenere passata in giudicato

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l’articolo 623 c.p.p.

Annulla

La sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sull’ istanza di concessione dei benefici di legge con rinvio al tribunale di Gela.

Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma il 20 dicembre del 2005

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