Cons. Stato Sez. IV, Sent., 11-02-2011, n. 926 Avanzamento ufficiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il generale dei Carabinieri F.A. ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso gli atti del giudizio di avanzamento a scelta al grado di generale di brigata per l’anno 2005, nel quale egli è stato giudicato idoneo ma si è classificato al 27° posto della graduatoria di merito, in posizione non utile per l’iscrizione in quadro.

A sostegno dell’impugnazione, egli ha dedotto: violazione dell’art. 26 della legge 12 novembre 1955, nr. 1137, così come integrato dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, nr. 490; eccesso di potere in senso relativo (in relazione alla reiezione della censura di eccesso di potere in senso relativo con riferimento alla posizione del controinteressato generale G.R.).

Si è costituito il controinteressato in primo grado, generale Eduardo Centore, il quale ha analiticamente replicato alle doglianze di parte appellante, concludendo per la reiezione del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza dell’11 gennaio 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il generale F.A., Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha partecipato al giudizio di avanzamento a scelta al grado di generale di brigata per l’anno 2005, venendo giudicato idoneo ai sensi dell’art. 25 della legge 12 novembre 1955, nr. 1137, ma collocandosi in posizione (27° in graduatoria) non utile per l’iscrizione in quadro.

Con la sentenza qui impugnata, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso gli esiti della ridetta procedura di avanzamento.

Nel presente appello, egli ripropone, con unico articolato motivo, le doglianze già formulate in primo grado con riguardo all’asserito vizio di eccesso di potere in senso relativo, in particolare evidenziando gli evidenti profili di disuniformità e illogicità della valutazione operata dalla Commissione in ordine alla sua posizione, a fronte dei ben più lusinghieri giudizi espressi sul pari grado generale G.R. (collocatosi al 13° posto in graduatoria).

2. Ciò premesso, l’appello si appalesa infondato e pertanto meritevole di reiezione.

3. Preliminarmente, è opportuno richiamare i consolidati indirizzi giurisprudenziali – dei quali risulta correttamente aver tenuto conto il primo giudice – in ordine all’altissima discrezionalità tecnica che connota le valutazioni compiute dall’Amministrazione sulla carriera degli Ufficiali scrutinandi (le quali, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impigono direttamente il merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza di circoscrivere l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale ai soli vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, non essendo in questo caso il giudice amministrativo munito di cognizione di merito (cfr. Cass. civ., sez. un., 8 gennaio 1997, nr. 91; Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2005, nr. 7427; id. 14 febbraio 2005, nr. 440; id. 14 dicembre 2004, nr. 7949; id. 27 aprile 2004, nr. 2559; id. 17 dicembre 2003, nr. 8278; id. 18 ottobre 2002, nr. 5741; id. 30 luglio 2002, nr. 4074; id. 3 maggio 2001, nr. 2489).

Sulla scorta di tali principi, con specifico riferimento all’ipotesi in cui sia dedotto il vizio di eccesso di potere in senso relativo, si è affermato che il giudice amministrativo:

– non può procedere all’esame comparativo degli Ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento o verificare la congruità del punteggio, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente irragionevoli (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2005, nr. 7397; id. nr. 440/2005, cit.; id. nr. 7949/2004, cit.; id. nr. 4074/2002, cit.);

– deve esercitare il proprio sindacato sulla base dell’esclusiva considerazione della documentazione caratteristica degli Ufficiali scrutinandi, dalla quale deve emergere con immediata evidenza quella difformità di valutazione del metro valutativo in cui si concreta il vizio in questione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, nr. 1901; id., 16 luglio 2008, nr. 3562; id., 30 luglio 2007, nr. 4242);

– ha cognizione limitata alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, in considerazione dell’ampia discrezionalità attribuita a tale organo, chiamato ad esprimersi su candidati le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 7397/2005, cit.; id., nr. 440/2005, cit.; id. nr. 7949/2004, cit.; id. nr. 4074/2002, cit.; id. 1 settembre 1999, nr. 1387);

– non può scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione, o peggio ciascuna delle qualità prese in considerazione nell’ambito di essi, per poi assumere che uno solo di essi isolatamente considerato sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo (o, se illegittimo, a travolgerlo), in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile, che è massimo per gli ufficiali di grado più elevato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 7397/2005, cit.; id. 5 aprile 2005, nr. 1515; id. nr. 440/2005, cit.).

A tali condivisibili rilievi generali, può aggiungersi che i principi sopra enunciati risultano ancor più validi in relazione alle procedure per l’accesso ai gradi più elevati dell’ordinamento militare, laddove di solito sono oggetto di valutazione Ufficiali tutti dotati di elevatissimo spessore professionale, di tal che sono proprio gli elementi aggiuntivi e le sfumature percepibili nei giudizi a svolgere un ruolo decisivo ai fini della differenziazione tra di essi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, nr. 9374; id., 17 febbraio 2009, nr. 912).

4. Tutto ciò premesso, nel caso di specie la Sezione non ravvisa, malgrado le abili e perspicue argomentazioni della parte appellante, quei profili di manifesta e macroscopica irrazionalità nell’applicazione dei parametri valutativi, ai quali solo – come si è visto – è subordinata la sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo.

Ciò emerge da una attenta e serena disamina, condotta anche alla stregua della documentazione in atti, dei singoli aspetti in relazione ai quali l’appellante critica le conclusioni in tal senso raggiunte dal giudice di prime cure.

5. Innanzi tutto, viene contestata l’esattezza delle argomentazioni del T.A.R. laddove, alla luce della documentazione relativa alla progressione in carriera degli scrutinandi, ha assunto un’evidente superiorità del controinteressato gen. Rastelli, il quale avrebbe conseguito le massime espressioni elogiative ininterrottamente a partire dal 1997, laddove per l’odierno appellante una analoga continuità è apprezzabile soltanto a decorrere dal 2002.

Secondo parte appellante, non dovrebbe avere rilevanza il fatto che egli, dopo aver riportato nel 1994 la qualifica di "eccellente con vivissimo compiacimento", avrebbe in seguito ottenuto espressioni elogiative di "più vivo compiacimento", per riacquistare solo nel 2002 il "vivissimo compiacimento" (posseduto dal controinteressato, come detto, ininterrottamente dal 1997); ciò in quanto l’espressione "il più vivo compiacimento" andrebbe considerata equivalente a "vivissimo compiacimento", trattandosi in entrambi i casi di formule superlative.

Tuttavia, tale argomentazione non convince.

Ed invero, premesso che – come già rilevato – nella specie sono proprio queste formule elogiative a segnare l’elemento differenziale tra Ufficiali tutti in possesso di giudizio di eccellenza, se empiricamente può condividersi l’opinione per cui l’espressione "il più vivo compiacimento" non appare assimilabile al semplice "vivo compiacimento", non v’è però chi non veda come il "vivissimo compiacimento" indubbiamente rappresenti la massima espressione elogiativa rinvenibile fra quelle che accompagnano i giudizi di eccellenza ("con compiacimento", "con vivo compiacimento" etc.).

Di conseguenza, i rilievi di parte appellante possono al più indurre a ritenere che il giudizio di "eccellente col più vivo compiacimento" individui una graduazione intermedia, superiore al "vivo compiacimento" ma comunque inferiore alla massima qualifica elogiativa che si esprime attraverso il ricorso al superlativo assoluto.

Ne discende che risulta confermato il giudizio del giudice di prime cure, che sotto tale profilo ha ritenuto di cogliere una marcata superiorità nel cursus del controinteressato rispetto a quello dell’odierno appellante.

6. Del pari privi di pregio sono i rilievi svolti nell’appello in ordine alla diversa considerazione degli incarichi di comando svolti da entrambi i militari qui in esame.

Al riguardo, giova richiamare i pacifici orientamenti giurisprudenziali che, anche con specifico riferimento agli incarichi di comando espletati dagli Ufficiali scrutinandi, riservano all’ampia discrezionalità della Commissione di avanzamento il giudizio in ordine alla loro importanza e rilevanza, la cui sindacabilità di regola è preclusa salvi i casi di macroscopica illogicità o incoerenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2005, nr. 2828; id., 9 luglio 2001, nr. 3845).

Ciò premesso, non appare manifestamente erronea né illogica la valutazione della Commissione, condivisa dal primo giudice, secondo cui, premesso l’assoluto rilievo degli incarichi di comando svolti da entrambi gli Ufficiali qui in considerazione, è possibile cogliere una superiorità del controinteressato quanto meno con riferimento al periodo più recente, avendo egli svolto l’incarico di Vice Comandante di Regione Carabinieri e di Capo di Stato Maggiore della Regione Puglia nel grado di colonnello e di Comandante di Comando Provinciale nel grado di tenente colonnello (incarico, quest’ultimo, svolto anche dall’appellante, ma solo nel grado di colonnello).

Nell’ambito di tale globale e non irragionevole giudizio, risulta altresì recessivo il periodo su cui insiste parte appellante (cfr. pag. 15 dell’appello), in cui il gen. A. non risulta aver ricoperto incarichi, così come le ragioni di tale "vuoto", che secondo l’appellante è documentalmente riconducibile a problemi di salute (laddove il T.A.R. si è limitato a far riferimento a un periodo trascorso "a disposizione" dell’Amministrazione).

7. Con riguardo poi alle onorificenze e ai riconoscimenti conseguiti in carriera dagli Ufficiali scrutinandi, giova richiamare un ulteriore pacifico arresto giurisprudenziale che considera scarsamente rilevante il numero degli elogi ed encomi riportati, afferendo alla discrezionalità della Commissione di avanzamento la valutazione della loro entità e rilevanza nell’ambito della globale considerazione della carriera del militare interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2010, nr. 999; id., nr. 3562/2008, cit.).

Ciò premesso, va qui integralmente condiviso il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla maggior rilevanza e meritevolezza sotto tale profilo del percorso professionale del controinteressato gen. Rastelli rispetto a quello, pur estremamente brillante, dell’odierno appellante.

In particolare, non può in alcun modo condividersi l’avviso di parte istante secondo cui le formule elogiative che hanno sovente accompagnato i giudizi espressi nel corso della progressione in carriera, essendo stati quasi sempre determinate da specifici episodi verificatisi in servizio, avrebbero dovuto essere considerate dalla Commissione alla stregua di veri e propri elogi; ciò da un lato perché un tale modus procedendi avrebbe comportato una duplicazione nella considerazione delle anzi dette note elogiative (le quali, come si è visto, sono state già considerate agli effetti della complessiva progressione in carriera dell’interessato), e inoltre perché le onorificenze valutabili sono solo quelle concretatesi in espliciti e formali encomi ed elogi, e non costituiscono una categoria "dilatabile" a discrezione della Commissione di avanzamento.

In secondo luogo, anche molti dei riconoscimenti vantati dall’appellante (Croce d’oro per anzianità di servizio militare, Medaglia d’oro di lungo comando militare) sono legati alla mera anzianità di servizio, e quindi per essi vale quanto rilevato per gli analoghi riconoscimenti in possesso del controinteressato (cfr. pag. 22 dell’appello).

Infine, quanto alla nomina a Commendatore al merito della Repubblica – titolo del quale il solo appellante risulta essere in possesso – trattasi di onorificenza, pur rilevante, che non può però di per sé sovvertire l’evidenziata valutazione di complessiva superiorità della posizione del controinteressato.

8. Quest’ultimo rilievo, con il quale è richiamata la giurisprudenza che si è già più sopra citata in ordine al carattere globale e onnicomprensivo delle valutazioni compiute dalla Commissione circa la carriera e il profilo professionale di ciascun Ufficiale soggetto a scrutinio, è valido anche con riferimento all’ulteriore aspetto dei titoli di cultura e preparazione.

Ed invero, in relazione a determinati specifici profili emergeva effettivamente una superiorità dell’odierno appellante, il quale risulta essersi classificato al primo posto sia all’Accademia Militare che nel quadriennio formativo di applicazione, a fronte di meno brillanti piazzamenti del controinteressato, e inoltre risulta aver superato col massimo profitto il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia (non frequentato, invece, dal gen. Rastelli).

Tuttavia, tale superiorità dell’appellante risulta puntualmente colta dalla Commissione di avanzamento, la quale – come correttamente evidenziato dal primo giudice – ha assegnato al gen. A. un punteggio maggiore rispetto agli altri scrutinandi in relazione all’elemento "risultati conseguiti nell’iter formativo", che peraltro non esauriva la valutazione in tema di doti intellettuali e di cultura (valutazione che nella sua interezza ha visto comunque prevalere il controinteressato).

In ogni caso, anche a voler condividere la tesi attorea secondo cui l’evidenziata prevalenza per talune voci relative alle qualità intellettuali e culturali avrebbe dovuto comportare una più favorevole valutazione dell’appellante in relazione a tali qualità, trattasi di rilievo di per sé solo non idoneo a inficiare la complessiva valutazione sui profili professionali del medesimo istante e dei controinteressati; infatti, proprio in applicazione dei principi giurisprudenziali più sopra richiamati, l’eventuale subvalenza dei controinteressati limitatamente alle qualità de quibus è suscettibile di essere bilanciata, nell’ambito del giudizio globale sulle risultanze della documentazione caratteristica, dall’evidente superiorità di essi sotto una pluralità di altri aspetti.

9. In conclusione, l’accertata infondatezza dei motivi di impugnazione per i motivi appena esposti comporta l’integrale conferma della sentenza di primo grado.

10. In considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, nella quale venivano in rilievo Ufficiali indubbiamente tutti dotati di elevato profilo professionale e l’individuazione degli elementi differenziali è stata compiuta dall’Amministrazione sulla base di una considerazione analitica e approfondita delle rispettive carriere (sia pure, come detto, con legittimo e ragionevole esercizio della propria discrezionalità valutativa), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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