Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-03-2011, n. 6894 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

QUANTO SEGUE:

Oggetto della presente controversia è se in caso di rimborso di spese per importi di tasse non dovute sian o meno dovuti gli interessi anatocistici.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ritenuto che tali importi non fossero dovuti in quanto non troverebbe attuazione nel caso concreto il disposto dell’art. 1283 c.c..

Avverso la suddetta sentenza è stato proposto ricorso innanzi a questa Corte dalla Milano Assicurazioni s.p.a. eccependo la palese violazione del disposto dell’art. 1283 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto controricorso eccependo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe fatto corretta applicazione della relativa normativa.

Il ricorso è fondato.

Come stabilito dalla recente giurisprudenza di questa Corte: "In tema di rimborso di crediti di imposta il contribuente può conseguire, previa verifica positiva dei presupposti configurati dall’art. 1283 c.c., e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito, senza che l’applicabilità dell’istituto dell’anatocismo trovi ostacolo del disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis, nè, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nella particolari caratteristiche strutturale del processo tributario" (Cass. 30.12.2010 n. 26403).

Ne consegue la cassazione della sentenza ed il rinvio anche per le spese ad altra sezione della C.T.R. del Lazio, per il calcolo degli interessi dovuti.
P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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