Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7063 Revocazione Obbligazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza 13 gennaio 2009, n. 502 questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 2 dicembre 2004 – 14 febbraio 2005, n. 166/2004, che: a) in integrale accoglimento dell’appello di C.S., aveva escluso la compensazione tra il credito nascente a favore del C. dalla sentenza di primo grado (in seguito all’accoglimento della domanda di ripristino della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento per il figlio minore interdetto) e il credito vantato dall’INPS per le prestazioni corrisposte dopo la data della relativa revoca; b) aveva, anche, escluso la parziale compensazione delle spese processuali; c) aveva respinto l’appello incidentale dell’INPS volto a fare dichiarare il difetto della propria legittimazione passiva.

Per la revocazione della suddetta sentenza di questa Corte l’INPS propone ricorso, per un unico motivo dotato di quesito di diritto, chiedendo altresì che, revocata la sentenza stessa e dichiarato ammissibile il ricorso da questa esaminato, venga cassata la menzionata sentenza della Corte d’appello di Catanzaro.

C.S. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si sono costituiti.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo il ricorrente sostiene che la sentenza di questa Corte 13 gennaio 2009, n. 502 è inficiata da due vizi revocatori, riguardanti rispettivamente l’inesatta percezione, rispetto alle chiare risultanze degli atti processuali, sia della reale data di notificazione della sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione, sia della data di consegna del ricorso stesso all’Ufficiale giudiziario presso la Corte d’appello di Roma per la relativa notifica.

2 – Il ricorso per revocazione è fondato.

2.1.- In effetti, come rilevato dall’INPS, per quanto riguarda la notifica della sentenza di appello, dalla relativa relata allegata in atti emerge agevolmente che la notifica stessa è stata perfezionata in data 21 marzo 2005.

Tale data, infatti, è quella scritta a penna dall’Ufficiale giudiziario immediatamente sopra la propria firma.

Viceversa, la data del 17 marzo 2005, cui ha fatto riferimento la citata sentenza n. 502 del 2009, appare chiaramente riferirsi non alla notifica dell’atto, ma all’organizzazione interna dell’Ufficio incaricato della notifica. Tale data infatti non solo è indicata esclusivamente in un timbro apposto sul margine destro della stessa relata – al di sopra del quale è stato scritto a mano il numero 4 e al di sotto del quale, sempre a mano, è stato scritto il numero 3005 – ma è del tutto sfornita di firma o sigla del ricevente, sicchè è facile desumerne che essa serve a comporre il c.d. cronologico, cioè il contrassegno di ordine attribuito dell’Ufficio all’atto ricevuto per consentirne il ritrovamento.

2.2.- Il suddetto errore ha contribuito alla commissione del secondo errore materiale dell’indicata sentenza di questa Corte, cioè quello relativo all’indicazione del 21 maggio 2005, come data di notifica del ricorso dell’INPS. Infatti, essendo il 21 marzo 2005 la data di notifica della sentenza di appello, la data di scadenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione era il 20 maggio 2005.

Orbene, dalla documentazione in atti risulta agevolmente che il 20 maggio 2005 è pervenuta al destinatario la notifica diretta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e nella stessa data (come documentato dal relativo cronologico siglato dall’Ufficiale giudiziario) il notificante ha dato regolare avvio alla notifica diretta a C.S., con la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, che ha poi provveduto alla spedizione il giorno successivo.

Ne consegue che, diversamente da quanto affermato nella citata sentenza n. 502 del 2009, non si è verificato alcun ritardo imputabile al notificante, visto che la notifica ad uno dei due destinatari si è addirittura completata (con la ricezione dell’atto) entro il termine prescritto e anche l’altra si deve considerare perfezionata per il notificante in tempo utile, perchè, com’è noto, a seguito della sentenza n. 477 del 2002, delle numerose altre che ad essa si sono uniformate della Corte costituzionale e delle conseguenti modifiche legislative, nell’ambito del processo civile vige il principio di scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante – e che coincide con il momento della consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario – rispetto al momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell’atto.

2.3.- Consegue a quanto si è detto che la citata sentenza n. 502 del 2009 si deve considerare il frutto di errori di fatto rilevanti ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la cui configurabilità, secondo un condiviso orientamento di questa Corte, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, cosi che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico – giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009. n. 16447).

Va, infatti, considerato che – sebbene, secondo un indirizzo di questa Corte (Cass. 9 luglio 2009, n. 16136), l’aver ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, siccome notificato in un certo giorno, senza tener conto che in quel giorno era avvenuta la spedizione del piego postale. mentre l’atto era stato consegnato il giorno precedente all’ufficiale giudiziario per la notificazione, non costituisce un errore di fatto, bensì un errore di diritto, posto che l’applicazione dei principi in tema di scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario (di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, nonchè alla L. n. 263 del 2005, art. 2 che ha modificato l’art. 149 cod. proc. civ.) implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico – giuridico che, di per sè, esclude il presupposto stesso della revocazione nella specie alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso si è pervenuti non solo e non tanto per la commissione del suddetto errore di diritto, quanto piuttosto sulla base di una valutazione della situazione processuale viziata dall’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, di aver ritenuto che la data di notifica della sentenza di appello (allora impugnala) fosse il 17 marzo 2005 anzichè il 21 marzo 2005 e, conseguentemente, di aver letto le date di notifica del ricorso in modo non corrispondente alla complessiva situazione fattuale, riguardante entrambi i destinatari della notifica stessa.

3.- La sentenza di questa Corte n. 502 del 2009 deve essere, pertanto, revocata con conseguente rinnovazione, in sede rescissoria, del giudizio di cassazione, come richiesto dall’attuale ricorrente.

4.- A tale ultimo riguardo si precisa che i motivi del ricorso per cassazione sono due.

5.- Con il primo motivo si denuncia: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, comma 3 quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, nonchè del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 129 e della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12; c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si contesta la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ove ha affermato la legittimazione passiva dell’INPS, sulla base del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130 pur riconoscendo che il giudizio è stato instaurato per ottenere il ripristino della pensione di inabilità revocata in seguito all’esito della visita di revisione eseguita il 6 novembre 1998 dai competenti organismi sanitari.

Secondo il ricorrente, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, avrebbe dovuto invece essere affermata la esclusiva legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre all’INPS avrebbe dovuto essere riconosciuta la sola veste di sostituto processuale, come ritenuto anche da questa Corte (viene citata la sentenza 14 gennaio 2003, n. 446).

5.1.- Il motivo non è fondato.

Va al riguardo osservato che il regime della legittimazione passiva nelle controversie relative alle prestazioni di invalidità civile è stato più volte modificato e di tali modifiche, ovviamente, ha tenuto conto anche la giurisprudenza di questa Corte.

Con riferimento ai procedimenti giurisdizionali concernenti pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e posti a carico dell’apposito fondo di gestione istituito presso l’INPS -introdotti, come quello attuale, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130 e prima dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 – da tempo si è consolidato l’indirizzo secondo cui la legittimazione passiva spetta unicamente all’INPS, sia per le azioni di accertamento e condanna, sia per quelle di mero accertamento del diritto (di "concessione" del trattamento). Ciò ai sensi delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130 non modificate, sul punto, dalla successiva normativa statale (Cass. 27 agosto 2004, n. 17070; Cass. 7 gennaio 2009, n. 65).

Si è anche precisato che la suddetta legittimazione passiva dell’INPS, esistente alla data di proposizione della domanda in forza del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130 in quanto ente ritualmente evocato in giudizio e nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di merito, permane anche se nel corso del giudizio è intervenuta la L. 23 dicembre 1998, n. 448 la quale, fermo l’obbligo della prestazione a carico dell’INPS, attribuisce la legittimazione passiva. limitatamente ai procedimenti di verifica della permanenza dei requisiti sanitari di benefici già disposti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Cass. 13 luglio 2005, n. 14770; Cass. 8 agosto 2006, n. 17940).

Si è inoltre sottolineato che. diversamente, nel regime processuale introdotto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 5, l’accertamento del diritto alla prestazione, o al ripristino della prestazione, va domandato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ferma restando però la possibilità, per la parte privata che agisce in giudizio, di domandare la condanna dell’INPS (soggetto obbligato) al pagamento dei ratei della prestazione.

Laddove la domanda abbia ad oggetto soltanto la verifica dello stato di invalidità ovvero la legittimità del provvedimento di revoca della prestazione e, quindi, miri ad una pronuncia di mero accertamento del diritto alla prestazione, l’unico contraddittore è il Ministero, che in tal caso sta in giudizio anche come sostituto processuale dell’INPS (Cass. 3 marzo 2003, n. 3140; Cass. 22 marzo 2007, n. 7062; Cass. 6 febbraio 2009, n. 3010).

In base ai suddetti orientamenti, che il Collegio condivide, è di tutta evidenza che nella specie, come ritenuto dalla Corte d’appello di Catanzaro, la legittimazione passiva spetta unicamente all’INPS. 6.- Con il secondo motivo si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè degli artt. 1241 e 2697 cod. civ. Si sostiene, al riguardo, che la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro sia errata nella parte in cui ha negato, diversamente dal giudice di primo grado, che nel caso di specie possa operare la compensazione impropria tra quanto percepito dall’interessato a titolo di ratei di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento (Euro 8.048,93) per il periodo successivo alla revoca (compreso tra il 1 dicembre 1998 e il 28 febbraio 2000) e quanto dallo stesso ottenuto in sede giudiziale, in conseguenza del ripristino delle prestazioni.

6.1.- Il motivo è fondato.

Come rilevato anche dal ricorrente, secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l’autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorchè essi traggano origine da un unico rapporto.

In quest’ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni (ex plurimis: Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561).

A questo principio si è uniformata anche la sentenza di questa Corte 24 luglio 2007, n. 16349 la quale, in un giudizio analogo all’attuale instaurato tra le stesse parti, ha affermato che, qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all’indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l’INPS, per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la c.d. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale.

Idoneamente, quindi, la Corte territoriale non ha applicato la c.d. compensazione impropria, a differenza del giudice di primo grado.

7.- Ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo del ricorso dell’INPS, la sentenza della Corte di appello di Catanzaro va cassata sul punto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, confermando la statuizione della sentenza del Tribunale di Catanzaro sul punto relativo alla compensazione del credito del C. con quello vantato dall’INPS nei suoi confronti per la restituzione – sino alla concorrenza di Euro 8.048,93 – dei ratei corrispostigli, nel suddetto periodo di tempo compreso tra il 1 dicembre 1998 e il 28 febbraio 2000. 8. Quanto alle spese processuali, per il primo grado di giudizio, si conferma la statuizione sulle spese della stessa sentenza del Tribunale di Catanzaro, mentre per i gradi e le fasi successive del processo, si reputa che sussistano giusti motivi per una integrale compensazione delle spese, data la complessità della vicenda giudiziaria e l’esito alterno della lite.
P.Q.M.

LA CORTE pronunciando sul ricorso: revoca la sentenza della Corte di cassazione 13 gennaio 2009, n. 502; rigetta il primo motivo del ricorso per cassazione e accoglie il secondo.

Cassa la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 166 del 2004 e, decidendo nel merito, conferma la statuizione di merito della sentenza di primo grado. Conferma, altresì, la statuizione sulle spese della sentenza del Tribunale di Catanzaro per il primo grado di giudizio e compensa integralmente le spese delle fasi successive del processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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