Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7062 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 agosto 2007, la Corte d’Appello di Ancona respingeva il gravame svolto dall’Anas spa contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di A.L. alla qualifica di assistente di nucleo con livello stipendiale B a decorrere dal 1.4.1998 e condannato la società al pagamento delle relative differenze retributive, riconoscendo inoltre il diritto dell’ A. a permanere nei ruoli Anas.

2. La Corte territoriale puntualizzava che le mansioni distintive della qualifica di Capo nucleo risultavano svolte con abitualità e l’incarico di ispettore di cantiere, formalmente affidato dal 2000 in aggiunta ai compiti abituali, non implicava la marginalità della funzione; inoltre, che la valenza superiore del compito di ispettore di cantiere non era dubitabile, alla stregua delle declaratorie contrattuali di B Assistente Tecnico e della figura professionale dell’ispettore, come descritta dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 126. 3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Anas spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si censura la sentenza impugnata per i due seguenti profili: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà sul fatto controverso dello svolgimento, nel solo caso di necessità, delle mansioni caratterizzanti la funzione di Assistente di nucleo livello B, deducendo l’illogicità dell’assunto dello svolgimento continuativo delle predette mansioni; 2) insufficiente motivazione sull’"attività di coordinamento di più di una squadra", elemento essenziale della distinzione fra livello attribuito e livello rivendicato alla stregua delle declaratorie contrattuali CCNL ANAS. 5. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare, autonomamente, il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, l’accertamento dei fatti, all’esito dell’insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento.

6. Ne consegue che il vizio di motivazione deve emergere, all’esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento (v., per tutte, Cass. S.U. 13045/1997), dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di fatti controversi e decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

7. Nella specie, la Corte territoriale ha coerentemente esaminato le declaratorie rilevanti del CCNL del settore, riportandone analiticamente il contenuto da intendersi, da questa Corte, integralmente richiamato, per relationem, quanto alla declaratoria del rivendicato livello B Assistente di nucleo e del goduto livello B1 Capo cantoniere.

8. La Corte territoriale ha, poi, rimarcato gli elementi che differenziano il superiore livello rivendicato, e più in generale la posizione organizzativa ed economica B1, con la posizione organizzativa ed economica B, così individuandoli: nel coordinamento di una sola squadra di manutenzione (qualifica inferiore) o invece di più squadre (qualifica superiore); nella mera collaborazione alla ricognizione periodica delle opere d’arte sulla base di piani predisposti da altri (qualifica inferiore) o invece nel diretto svolgimento del controllo delle opere d’arte e degli impianti tecnologici presenti sul territorio (qualifica superiore); nella tenuta delle relazioni con gli uffici tecnici, gli enti locali, le forze di polizia che intervengono nella tratta di competenza (solo qualifica superiore).

9. Dopo tali corrette premesse, la Corte ha esaminato le testimonianze assunte, pervenendo alla conclusione che le risultanze istruttorie hanno espressamente confermato lo svolgimento, da parte dell’ A., delle mansioni inerenti al coordinamento delle squadre deputate alla sorveglianza e manutenzione della tratta stradale di competenza, del controllo periodico delle opere d’arte e degli impianti tecnologici presenti nella tratta stessa, della tenuta dei contatti e delle relazioni con gli uffici tecnici dei Comuni e con le Forze dell’Ordine.

10. I Giudici del gravame hanno, in proposito, puntualizzato che il coordinamento di più di una squadra, la sorveglianza delle opere d’arte, i rapporti con gli uffici tecnici dei Comuni e con le Forze dell’Ordine non è risultato svolto nè in via marginale o residuale, nè in modo occasionale.

11. La stessa sentenza, inoltre, da atto delle ulteriori risultanze istruttorie nel senso della peculiarità del tratto stradale sorvegliato, tale da imporre la sorveglianza di più squadre, unitamente alla necessità di sorvegliare un ulteriore tratto stradale, dal 2000, a causa del pensionamento del relativo sorvegliante.

12. Correttamente, peraltro, i Giudici del gravame hanno ritenuto di valorizzare l’attribuzione dell’ulteriore incarico di Ispettore di cantiere, attribuito nel 2000, ravvisandovi un elemento significativo nel senso dell’aggiunta del predetto incarico alle mansioni svolte, e non piuttosto nel senso della marginalità delle mansioni già in atto.

13. Correttamente ed esaustivamente, pertanto, la Corte territoriale ha motivato il riconoscimento del rivendicato livello superiore non incorrendo, dunque, in alcun vizio di motivazione.

14. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente la pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 23,00 per spese, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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