Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7056 Mobilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Potenza, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da T.G.V. nei confronti dell’INPS per ottenere l’adeguamento annuale della indennità di mobilità percepita per gli anni 1998 e 1999, ritenendo tale adeguamento dovuto a decorrere dal 1 gennaio 1998 ai sensi della disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 54, comma 12, interpretata come intesa a ripristinare, sia pure con un diverso parametro di riferimento (l’indice Istat), l’adeguamento previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 7 e reso inoperante dall’abolizione del sistema della "scala mobile" richiamato dalla norma in parola.

Contro questa sentenza ricorre l’INPS formulando un unico motivo.

La parte privata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 54, comma 12, con riferimento alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 3, osservando che l’interpretazione delle suddette disposizioni contenuta nella "sentenza impugnata non trova supporto nel dato normativo e si pone in contrasto con quella costantemente fornitane dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Il ricorso è fondato.

3. In effetti, l’orientamento espresso da questa Corte sulla questione controversa può dirsi ormai consolidato nel senso di cui al seguente principio di diritto: "il criterio di adeguamento automatico posto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 1, comma 5, convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451, che ha modificato la L. 13 agosto 1980, n. 427, art. 1, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull’indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell’indice ISTAT; nè la diversità del meccanismo di indicizzazione dell’indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all’integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., sia perchè la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore, sia perchè la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un’esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell’indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali. A diversa conclusione non può pervenirsi neppure sulla base della L. n. 449 del 1997, art. 54, comma 12, secondo il quale ogni rinvio normativo o contrattuale "all’indice del costo della vita …" deve intendersi riferito "all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai …", non facendo esso riferimento alla "contingenza", nèpotendosi ritenere che il tenore della disposizione sia tale da giustificare l’indicizzazione della indennità di mobilità a partire dal 1 gennaio 1998" (cfr. Cass. n. 8805 e 15902 del 2004, n. 8546 del 2006, n. 7455 del 2007, n. 15125 del 2008 e numerose successive altre conformi).

4. Determinante è stata ritenuta dalle indicate decisioni la mancanza, nel testo dell’art. 54, comma 12, di riferimenti significativi di una sua portata innovativa, unitamente alla constatazione che, se un criterio di adeguamento automatico dell’indennità di mobilità fosse già stato ricavabile in via interpretativa dalle norme esistenti, non avrebbe avuto senso alcuno la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 1, lett. r), disposizione con la quale il legislatore delegò il Governo (delega, poi, mai attuata) ad emanare norme che prevedessero, tra l’altro, l’adeguamento annuale, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, dell’indennità di mobilità nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, nell’obiettivo di equiparare la regolamentazione delle due prestazioni previdenziali, estendendo alla indennità di mobilità il medesimo meccanismo di rivalutazione automatica (già) previsto per il trattamento di CIGS. 5. Alla stregua del riferito principio, non può ritenersi conforme a diritto la tesi della sentenza impugnata che vorrebbe individuare, nel testo della L. n. 449 del 1997, art. 54, l’introduzione, dal 1 gennaio 1998, di un adeguamento annuale dell’indennità di mobilità pari al 100% dell’indice Istat, interpretando la L. n. 144 del 1999, art. 45 come delega intesa (unicamente) a riallineare le percentuali di indicizzazione, riportando quella dell’indennità di mobilità (100%) alla misura (80% ) prevista per l’integrazione salariale.

6. Il ricorso dell’INPS va, quindi, accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito ( art. 384 c.p.c., comma 1) con il rigetto della domanda.

7. Nulla per le spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Nulla spese per l’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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